L’Alfabeto di Reggio – “M” come “Manutenzione”

StrettoWeb

reggio calabriadi Enzo Cuzzola – La manutenzione e la pulizia delle strade e del verde pubblico cittadino lascia molto a desiderare. Ora come può pensarsi ad una città vivibile e turistica senza manutenzione e pulizia, come può pensarsi allo sviluppo turistico del territorio, presentandosi in queste condizioni.

Nella nostra città, stessa carenza si individua nella offerta di lavoro, infatti, da noi,  il lavoro non si crea, non si trasforma, si distrugge.

Ecco allora che nella fase della realizzazione del progetto della città Vivibile e Turistica, ci sarà bisogno di tanti lavoratori, soprattutto operai, che questa città la rimettano in ordine, la rendano pulita, la rendano bella.

La nuova Amministrazione dovrà quindi individuare ed investire risorse per almeno 5 milioni di euro annui, che consentiranno ad almeno mille famiglie bisognose, di disporre di un reddito minimo annuo di 5 mila euro guadagnato in tre mesi di lavoro in attività di pulizia e manutenzione delle strade e del verde. Quindi quotidianamente l’ente potrebbe disporre dell’apporto di 250 addetti a questa attività. Il tutto ovviamente possibile tramite i Voucher inps, che ormai moltissimi enti stanno attuando, sia per far fronte alle esigenze, appunto, manutentive, sia per dare un aiuto a chi non ha lavoro.

Utilizzo dei voucher inps negli enti pubblici

La Legge di riforma del mercato del lavoro – 28 giugno 2012, n.92 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012) interviene sulla normativa vigente, per rendere, fra l’altro, ancora più ampio l’utilizzo dei voucher inps, anche da parte degli enti pubblici.

Le modifiche consistono nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n.276 del 2003.

Oggi quindi la possibilità di utilizzo dei voucher è così illustrata dall’Inps.

Committenti pubblici: viene confermata la nozione di committente pubblico, che comprende oltre a quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 (“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”) anche gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato (art. 1, comma 3, L.196 del 31/12/2009), quale utilizzatore delle prestazioni di lavoro accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché ai vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.
Alla luce della nuova normativa devono intendersi superate le precedenti indicazioni per cui la tipologia di committenti pubblici poteva attivare forme di prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente nell’ambito delle categorie previste dal previgente comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni, relative a “manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”, nonché la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.
Viene meno, conseguentemente, anche per gli enti locali la limitazione delle finalità dell’utilizzo del  buono lavoro che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un novero specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che  nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei ‘lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi  e monumenti’, previste dal comma 1, lettera b, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 e successive modificazioni.

Limite economico: i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il limite va inteso come netto ed è pari a 6.666 euro lorde.

I compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo,devono essere “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.”
Per l’anno 2014 sono stati così rivalutati:

  • 5.050 € netti(6.740 lordi) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare
  • 2.020 € netti (2.690 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Ambiti di attività e tipologie di prestatori: sono abrogati tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori. Pertanto, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto. Solo per il settore agricolo esistono delle restrizioni.

StrettoWeb, in collaborazione con Enzo Cuzzola e l’Associazione Dialogo Civile, propone uno spazio di riflessione sul futuro della città. Quasi un gioco che, utilizzando ogni settimana una lettera dell’alfabeto, vuole contribuire a costruire il puzzle programmatico. Ovviamente lo spazio è aperto a tutti quanti vorranno offrire il loro contributo e cioè Partiti, Movimenti, Associazioni, Gruppi di cittadini e Singoli cittadini. Scriveteci a redazione@strettoweb.com

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