Milazzo Calcio, piove sul bagnato: squadra deferita dalla Procura Federale

stadio-milazzoUlteriore tegola per il Milazzo Calcio, che già deve far fronte a un campionato che lo vede già virtualmente retrocesso. Arriva infatti il deferimento da parte della Commissione Disciplinare della FIGC per i mancati pagamenti delle mensilità di settembre e ottobre ai calciatori. In particolare ad essere colpito dal provvedimento è stato il presidente Bruno Chialastri, allora risultante ancora in carica, nonostante nominalmente la squadra fosse passata al gruppo guidato da Giuseppe Peditto. Il passaggio di proprietà però sulla carta non è mai avvenuto. Adesso la squadra rischia anche qualche punto di penalizzazione, come se non ci fossero già abbastanza difficoltà. Ecco quanto si legge nel comunicato della Procura Federale:

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
• CHIALASTRI Bruno, legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Milazzo S.r.l., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
• la Società S.S. MILAZZO S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

E per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
• CHIALASTRI Bruno, legale rappresentante pro-tempore della società S.S. Milazzo S.r.l., per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
• la Società S.S. MILAZZO S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.