Calabria, l’Ordine degli Psicologi interviene sul counseling: “attenzione alle figure non abilitate, la salute dei cittadini va tutelata”

L'Ordine degli Psicologi della Calabria chiarisce la propria posizione sulle attività di counseling e sulle figure professionali autorizzate a svolgerle

L’Ordine degli Psicologi della Calabria interviene nel dibattito sulle attività di counseling e sulla loro corretta attribuzione professionale, richiamando l’attenzione sulla necessità di tutelare i cittadini e garantire che le prestazioni di sostegno psicologico siano svolte da professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La presa di posizione arriva in seguito ad alcuni articoli di stampa apparsi nei giorni scorsi nell’area di Reggio Calabria, rispetto ai quali l’Ordine ritiene necessario fornire precisazioni di carattere normativo, professionale e scientifico. “L’obiettivo dichiarato è tutelare non soltanto gli utenti del territorio reggino, ma l’intera popolazione calabrese e la professione di psicologo, evitando possibili sovrapposizioni tra attività regolamentate e prestazioni proposte da soggetti privi della relativa abilitazione”, c’è scritto nella nota dell’ordine.

Counseling e sostegno psicologico: la posizione dell’Ordine degli Psicologi

Il primo punto affrontato riguarda la definizione stessa di counseling e il suo rapporto con le competenze professionali dello psicologo. Secondo l’Ordine degli Psicologi della Calabria, “le attività di counseling rivolte alla persona, quando consistono in consulenza e sostegno psicologico, rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa italiana alla professione di psicologo”. L’Ordine contesta quindi “l’utilizzo del termine “counselor” per identificare una presunta figura professionale autonoma alla quale attribuire prestazioni che ritiene proprie della psicologia”.

Nel documento viene evidenziato che il termine “deriva da terminologie utilizzate in altri Paesi e non può essere automaticamente trasferito nel contesto italiano per giustificare lo svolgimento di attività riservate a una professione regolamentata. Per l’Ordine, la questione fondamentale non riguarda il nome utilizzato per presentare un servizio, ma la natura concreta dell’intervento offerto ai cittadini. Un’attività che si configura come consulenza o sostegno psicologico deve infatti essere valutata in relazione alle competenze professionali richieste e alle disposizioni che regolano l’esercizio della psicologia”.

La posizione del Consiglio Nazionale degli Psicologi e le procedure UNI

Un secondo elemento richiamato dall’Ordine riguarda i processi di normazione avviati presso l’UNI, l’Ente Italiano di Normazione, per la definizione di standard professionali relativi alle figure di counselor e coach. Secondo quanto riportato nella nota, “tali percorsi sono stati chiusi attraverso deliberazioni del Comitato Centrale Tecnico UNI, in seguito alla ferma opposizione espressa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). L’organismo nazionale della professione si è opposto alle formulazioni e alle successive riformulazioni delle attività, delle competenze e delle abilità proposte per le figure di counselor e coach, ritenendo necessario evitare sovrapposizioni con le prestazioni psicologiche. La posizione espressa dal CNOP, richiamata dall’Ordine calabrese, si fonda sulla tutela della salute pubblica e sulla necessità di distinguere con chiarezza le attività consentite alle professioni non regolamentate da quelle riservate agli iscritti agli albi professionali. In particolare, viene ricordata la chiusura nel 2021 del tavolo tecnico UNI/CT006/GL07, dedicato alla normazione del counseling”. Secondo la ricostruzione dell’Ordine, la chiusura sarebbe stata determinata dall’impossibilità di definire standard professionali distinti da quelli della psicologia.

Counseling svolto da non psicologi: il richiamo all’esercizio abusivo della professione

La nota richiama anche le possibili conseguenze giuridiche dello svolgimento di attività professionali riservate da parte di soggetti non abilitati. L’Ordine degli Psicologi della Calabria sottolinea che “lo svolgimento di prestazioni riconducibili alla professione di psicologo da parte di persone non iscritte all’Albo può configurare il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’articolo 348 del Codice penale. La configurabilità del reato dipende tuttavia dalle attività concretamente svolte e dall’accertamento dei requisiti previsti dalla legge, non dalla sola denominazione professionale utilizzata. Per questo motivo, secondo quanto riferito dall’Ordine, gli organismi regionali della professione svolgono un’attività di monitoraggio delle iniziative pubbliche e locali che prevedono l’impiego di figure denominate counselor in contesti nei quali potrebbero essere richieste competenze psicologiche. Particolare attenzione viene rivolta a bandi, reclutamenti e iniziative nei settori sanitario, scolastico e del supporto alla persona, per verificare l’eventuale sovrapposizione con attività riservate agli psicologi”.

La legge 4 del 2013 e i limiti delle professioni non organizzate in ordini

Un altro passaggio centrale della comunicazione riguarda la legge 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. L’Ordine degli Psicologi della Calabria ricorda che “questa normativa non può essere utilizzata per legittimare lo svolgimento di attività che altre disposizioni riservano a professionisti iscritti ad albi. In particolare, viene richiamato l’articolo 1, comma 2, della legge, che esclude dal proprio ambito di applicazione le attività riservate per legge alle professioni regolamentate. Il principio evidenziato dall’Ordine è che il riconoscimento di una professione non organizzata in un albo non può comportare l’autorizzazione a svolgere prestazioni per le quali la normativa richiede una specifica abilitazione. La distinzione assume particolare importanza quando le attività offerte riguardano la sfera emotiva, relazionale e psicologica della persona”.

Il riferimento alla Cassazione: conta l’attività svolta, non il nome utilizzato

A sostegno della propria posizione, l’Ordine richiama “anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con particolare riferimento alla sentenza della sezione penale VI, numero 41183 del 2008. Il principio richiamato riguarda la necessità di valutare la natura e le finalità delle prestazioni concretamente effettuate per stabilire se un’attività rientri tra quelle riservate a una determinata professione”. Come sottolineato nella nota, a identificare il tipo di prestazione sono “le concrete operazioni eseguite”.

Di conseguenza, secondo l’interpretazione dell’Ordine, “non è sufficiente utilizzare definizioni differenti per escludere automaticamente l’applicazione delle norme sull’esercizio della professione di psicologo. La valutazione deve riguardare il contenuto sostanziale dell’intervento e non soltanto la qualifica con la quale chi lo svolge si presenta al pubblico”.

Interventi “non clinici” e “non psicoterapeutici”: perché l’Ordine contesta questa distinzione

Un ulteriore chiarimento riguarda le attività di counseling presentate come interventi “non clinici” o “non psicoterapeutici”. L’Ordine degli Psicologi della Calabria sottolinea “che tali definizioni, da sole, non consentono di escludere la natura psicologica di una prestazione”. Secondo la posizione espressa nella nota, “anche interventi che non costituiscono psicoterapia possono riguardare la sfera emotiva e relazionale della persona e rientrare, in base alle attività svolte, nelle competenze professionali dello psicologo. La questione riguarda quindi la distinzione tra psicoterapia e altre forme di intervento psicologico, che non devono essere considerate automaticamente estranee alla professione soltanto perché non presentate come trattamenti clinici. Dal punto di vista scientifico, inoltre, l’Ordine sostiene che il counseling non disponga di una teoria autonoma distinta dalla psicologia, ma faccia riferimento a modelli già sviluppati e consolidati nell’ambito della disciplina psicologica. Questa interpretazione viene posta alla base della richiesta di non riconoscere come autonome figure professionali che, secondo l’organismo, svolgerebbero attività già comprese nell’ambito della psicologia”.

La tutela degli utenti al centro dell’intervento dell’Ordine degli Psicologi della Calabria

La presa di posizione dell’Ordine nasce dunque “dalla volontà di richiamare l’attenzione sulla corretta identificazione delle competenze professionali nei servizi rivolti alla persona. Il tema riguarda direttamente la possibilità, per i cittadini, di conoscere la formazione, l’abilitazione e i requisiti di chi offre prestazioni di consulenza e sostegno psicologico. L’iscrizione all’Albo degli Psicologi costituisce infatti un requisito previsto dalla normativa per l’esercizio della relativa professione e consente agli utenti di verificare l’abilitazione del professionista”.

Secondo l’Ordine calabrese, “la chiarezza deve essere garantita anche nella comunicazione pubblicitaria e nella presentazione dei servizi, per evitare che denominazioni differenti possano generare confusione sulle effettive qualifiche professionali”. La questione assume particolare rilievo negli ambiti nei quali le persone possono rivolgersi a un operatore per affrontare difficoltà emotive, relazionali o personali. Proprio per questo, l’Ordine ritiene necessario “mantenere alta l’attenzione sulle iniziative che prevedono l’impiego di figure non iscritte all’Albo in attività che potrebbero sovrapporsi alla consulenza e al sostegno psicologico”.