Spunta un dubbio enorme sulla ripartizione dei seggi delle elezioni regionali in Calabria: tutti i dati e le notizie diffuse fino ad oggi potrebbero essere viziate da una scorretta interpretazione della legge elettorale. Infatti il sistema automatico del Ministero dell’Interno, Eligendo, utilizzato da tutti gli addetti ai lavori per ricostruire e stimare l’attribuzione dei seggi, ha calcolato le percentuali di consenso ottenute dalle liste conteggiando esclusivamente i voti che i cittadini hanno dato alle liste.
In realtà, però, la legge elettorale sostiene che le percentuali di consenso ottenute dalle liste debbano includere tutti i “voti validi“, e cioè anche i voti espressi esclusivamente ai candidati Presidente. Su questo ci sono tanti precedenti giudiziari, di ricorsi al TAR vinti da chi sosteneva questa interpretazione che sarebbe quindi quella corretta. Tutto è riassunto nel riquadro che evidenziamo in quest’immagine:
Ci sono 33.727 elettori che sono andati a votare esclusivamente per i candidati Presidente, precisamente 13.874 per Occhiuto, 18.599 per Tridico e 1.254 per Toscano. Questi elettori non hanno scelto alcuna lista di alcuna coalizione: hanno votato esclusivamente per il Presidente. Il loro voto, quindi, è assolutamente valido, ma non è stato conteggiato – erroneamente – nel calcolo delle percentuali delle liste. Questi voti, in realtà, secondo la giurisprudenza che riportiamo nella seconda parte di questo articolo, devono essere considerati nel totale dei voti che porta al conteggio delle percentuali di consenso delle singole liste, ovviamente senza essere attribuiti ad alcuna lista. Questo significa che le attuali percentuali delle liste sono calcolate su una base di 759.004 voti, che sono gli elettori che hanno votato le liste. E invece le percentuali delle liste devono essere calcolate su una base di 792.731 voti, che sono tutti i voti validi dei calabresi.
Ovviamente i voti delle singole liste rimangono gli stessi, ma l’incremento della base di calcolo della percentuale comporta che tutte le liste avranno una percentuale di consenso leggermente inferiore rispetto a quella attuale. Tutte allo stesso modo. Non cambierebbe nulla se non ci fosse un piccolo-grande dettaglio.
La soglia di sbarramento e il caso di “Noi Moderati”
C’è una lista della coalizione di Centrodestra, “Noi Moderati“, che nel calcolo attuale (senza i voti validi ai soli Presidenti), ha ottenuto una percentuale del 4,03%: appena sopra la soglia di sbarramento del 4%. In base a questi dati, Noi Moderati avrebbe ottenuto 2 seggi per un soffio, circa 130 voti. Ma con il calcolo corretto, quello che comprende anche i voti validi dati esclusivamente ai Presidenti, la percentuale di Noi Moderati scende al 3,86%, quindi sotto la soglia di sbarramento. E non elegge alcun consigliere!
Cosa succede con il conteggio corretto: i NOMI di chi esce e chi entra
Senza “Noi Moderati“, quindi, le liste che devono dividersi i consiglieri regionali non sono più 5 nel Centrodestra e 5 nel Centrosinistra, ma solo 4 nel Centrodestra (mentre rimangono sempre 5 nel Centrosinistra). I due seggi oggi erroneamente attribuiti a Noi Moderati, andrebbero – in base ad un complesso calcolo tra i resti più alti del sistema proporzionale e il premio di maggioranza della coalizione – al primo dei non eletti della lista Occhiuto Presidente nella Circoscrizione Centro, che è Michele Comito (6.445 voti), e al primo dei non eletti nella lista della Lega nella Circoscrizione Sud, che è Franco Sarica (7.180 voti).
A farne le spese sarebbero i due candidati di “Noi Moderati“, eletti nella Circoscrizione Nord (Riccardo Rosa, con appena 1.195 voti!) e nella Circoscrizione Centro (Vito Pitaro, con addirittura 11.995 voti). Rosa sarebbe il consigliere regionale eletto con il più basso numero di voti della storia della Calabria, mentre Pitaro adesso rischia di diventare il più votato a non riuscire ad entrare in consiglio.
Le ripercussioni sul Pd e il clamoroso caso di Falcomatà: il Sindaco reggino rimarrebbe fuori
Attenzione però alle ripercussioni di questa nuova attribuzione anche nel Centrosinistra. Il quarto seggio del Pd, infatti, in base al calcolo dei resti più alti e dei seggi attribuiti ad ogni singola Circoscrizione, non andrebbe più alla Circoscrizione Sud (Reggio Calabria), bensì in quella Centro (Catanzaro/Vibo/Crotone). Questo significa che rimarrebbe fuori dal consiglio regionale addirittura Giuseppe Falcomatà, 10.341 voti, sindaco di Reggio Calabria, 2° nelle liste del Pd nella Circoscrizione Sud dietro il collega di Palmi Giuseppe Ranuccio, 10.638 voti, a beneficio di Giusy Iemma, seconda nella lista del Pd nella Circoscrizione Centro con 6.546 voti dietro Francesco Alecci (12.591 voti).
Insomma, rispetto ai dati attualmente forniti dal Ministero dell’Interno e quindi a tutte le notizie dei giorni scorsi, non verrebbero eletti in consiglio Regionale Falcomatà, Rosa e Pitaro, e al loro posto sarebbero eletti Comito, Sarica e Iemma. Particolarmente clamorosa la circostanza che vede un vero e proprio ribaltone in riva allo Stretto, dove il Sindaco di Reggio Calabria rimarrebbe fuori dal consiglio e al tempo stesso entrerebbe il candidato della Lega Franco Sarica, sostenuto da Giuseppe Scopelliti.
Il verdetto arriverà già nei prossimi giorni, o bisognerà aspettare i ricorsi al TAR?
Il quadro è delineato e la giurisprudenza, come vedremo a breve, non lascia spazio a differenti interpretazioni. Ma per l’ufficialità non rimane da capire se sarà la stessa Corte d’Appello di Catanzaro, competente ai conteggi ufficiali e all’attribuzione dei seggi, a certificare a stretto giro questo errore interpretativo di Eligendo, oppure se la Corte competente in materia confermerà l’interpretazione di Eligendo e rimanderà tutto ai ricorsi al TAR, che senza ombra di dubbio Comito, Sarica e probabilmente anche Iemma sono già pronti a depositare. Anche grazie ai precedenti, tutti favorevoli.
La giurisprudenza in materia
Infatti una approfondita analisi sulla sentenza TAR Puglia, Sez. Bari, n. 148/2021, sull’indirizzo del Consiglio di Stato emerso nel “caso Alba” sul concetto di “voto/voti validi”, e sulla disciplina della legge elettorale calabrese (L.R. 1/2005), ci consentono di valutare la tesi secondo cui, per il calcolo delle soglie di sbarramento, la base dei “voti validi” debba includere anche i voti espressi ai candidati Presidente (o Sindaco, per l’ambito comunale). Vediamo nel dettaglio.
Quadro normativo calabrese (L.R. 1/2005)
La L.R. Calabria 7 febbraio 2005, n. 1 (e successive modifiche) disciplina elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, prevedendo soglie del 4% per le liste circoscrizionali e dell’8% per la lista regionale. La legge fa riferimento ai “voti validi conseguiti nella regione”, senza specificare espressamente se il denominatore della soglia comprenda anche i voti ai candidati Presidente. Tale indeterminatezza ha generato un quesito interpretativo pratico.
TAR Puglia n. 148/2021 – base di calcolo = voti dei Presidenti
Nella controversia sulle regionali pugliesi 2020, il TAR Puglia ha ritenuto corretta l’interpretazione per cui la percentuale delle liste ai fini della soglia del 4% va calcolata sul totale dei “voti validi conseguiti nella regione”, intesi – secondo la formulazione della legge pugliese – come somma delle cifre elettorali dei candidati Presidente. Ne discende l’inclusione dei voti al Presidente nel denominatore della soglia delle liste.
Consiglio di Stato – il “caso Alba” e il significato di “voti validi”
Il “caso Alba” (elezioni comunali, premio di maggioranza) è divenuto noto in dottrina per l’interpretazione estensiva del concetto di “voti validi”. La ricostruzione scientifica (Frosini, con postilla di Onida) descrive una decisione del Consiglio di Stato che valorizza i “voti validi” complessivi espressi al primo turno, includendo anche i voti ai candidati Sindaco, nel verificare le condizioni per l’attribuzione del premio. Questo approccio, pur riferito al livello comunale, sostiene ermeneuticamente l’idea che il voto al capo dell’esecutivo locale sia parte del “voto valido” complessivo sul quale si innestano soglie/condizioni dell’ingegneria elettorale.
In giurisprudenza amministrativa successiva (es. Consiglio di Stato 2018), il criterio della “maggioranza dei voti validi” è stato utilizzato per verificare condizioni ostative/abitative di premi di maggioranza. Il dato costante è la centralità del denominatore “voti validi” inteso in senso ampio quando la norma rinvia alla totalità dei voti espressi e scrutinati come validi nel turno considerato.
Analisi comparata: Puglia – Alba – Calabria
- Affinità sistemiche: sia nelle regionali pugliesi (TAR Puglia n. 148/2021) sia nel “caso Alba” (Consiglio di Stato), l’espressione “voti validi” è letta in senso comprensivo, includendo il voto al capo dell’esecutivo (Presidente/Sindaco) quando la legge fa riferimento ai “voti validi conseguiti nella regione/comune”. La ratio è assicurare coerenza tra volontà elettorale complessiva e meccanismi di soglia/premio.
- Differenze di testo normativo: nelle leggi regionali, la formulazione deve supportare tale lettura (come accade in Puglia con il rinvio esplicito alle cifre elettorali dei Presidenti). In Calabria il testo è meno dettagliato: parla di “voti validi nella regione” senza specificare. Ciò non impedisce l’interpretazione estensiva, ma richiede argomenti sistematici e analogici più robusti.
- Orientamenti non univoci: parte della giurisprudenza amministrativa sui Comuni, in tema di soglia del 3% per l’assegnazione dei seggi, ha talvolta distinto tra voti alle liste e voti al Sindaco (art. 73, comma 7, TUEL), privilegiando un denominatore ristretto alle “liste” quando il testo lo impone espressamente. Questo segnala che l’esito dipende dal tenore letterale e dalla struttura del sistema elettorale applicabile.
Argomentazione per la Calabria
In presenza del tenore “voti validi conseguiti nella regione”, l’argomento: letterale (assenza di esclusione dei voti Presidenziali), sistematico (unitarietà del voto regionale e nesso funzionale Presidente–liste), e teleologico (ragionevolezza, eguaglianza del voto), consente di sostenere la lettura “inclusiva” del denominatore. Il precedente pugliese rafforza tale tesi; il “caso Alba” fornisce un supporto giurisprudenziale analogico su cosa intendersi per “voti validi” in meccanismi soglia/premio.
Insomma, pur mancando, allo stato, una pronuncia esplicita del TAR Calabria o del Consiglio di Stato riferita testualmente alla L.R. 1/2005, il combinato di TAR Puglia n. 148/2021 e dell’orientamento del Consiglio di Stato nel “caso Alba” consente di articolare una posizione difendibile: il denominatore dei “voti validi” per le soglie calabresi può essere inteso come totale dei voti validi regionali, includendo i voti ai candidati Presidente. Resta essenziale, in sede applicativa, motivare alla luce del testo calabrese e dei principi costituzionali.
Riferimenti di giurisprudenza
- TAR Puglia, Sez. Bari, n. 148/2021 (testo integrale, BUR Puglia).
- Frosini T.E., con postilla di Onida V., “Governare è meglio che rappresentare?”, sul caso Alba (2012).
- Il Sole 24 Ore, nota su Consiglio di Stato n. 1067/2018 (premio di maggioranza e 50% dei voti validi).
- Eius.it, Consiglio di Stato 2018/2017 su” voti validi” nelle elezioni comunali.
