“ Tale proroga, pertanto non è applicabile solo nel caso in cui i contratti non abbiano superato i 36 mesi, in considerazione del fatto che, i rapporti si sono costituiti fin dal 2015 non per esigenze eccezionali e temporanee come previsto dall’art. 36 del D. Lgs 165/2001 per i contratti di lavoro a tempo determinato ordinari, ma in via preliminare per realizzare l’avvio di procedure di assunzione a tempo indeterminato. Il Ministero del Lavoro, infatti, in un’ottica di tutela e graduale inserimento in percorsi lavorativi, tesi al superamento del precariato dei medesimi lavoratori, ha già destinato risorse dello STATO per tre anni, a partire dal 2015. Lo stanziamento annuo, pari a 50 milioni di euro da parte dello Stato, quale compartecipazione alla spesa per la proroga dei contratti è confermato per l’anno 2018. La nota chiarisce altresì che, con l’art. 20, comma 14, del D.Lgs 75/2017 e la successiva circolare n. 3/2017 esplicativa del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si dispone che, le amministrazioni interessate possono applicare la proroga di questa fattispecie di contratti a tempo determinato. Si ricorda inoltre che, facendo riferimento all’effettivo avvio da parte degli Enti locali di percorsi di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato, questi lavoratori provenendo dal bacino storico Lsu/Lpu della Regione Calabria, con la definizione degli elenchi da parte del Dipartimento Lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Decreto Legge 101/2013, risultano inseriti in un percorso di stabilizzazione che, giustifica la possibilità di proroga finalizzata del contratto. Nella nota della Funzione Pubblica, infine, richiamando il Decreto Interministeriale 8 ottobre 2014, art. 2, comma 5, prevede che, i lavoratori non assunti a tempo indeterminato alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, rientrano nel bacino, determinando una riduzione della tutela riconosciuta dal comma 223 della Legge 205/2017″.
“In questo contesto, tuttavia occorre evidenziare che, nelle Convenzioni sottoscritte tra Ministero del Lavoro e Regione Calabria a partire dal 2015, i lavoratori avviati nel processo di contrattualizzazione a tempo determinato che nell’annualità successive non hanno trovato il rinnovo, sono stati esclusi da dette convenzioni, finanziate dal Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione. Tale situazione ha determinato di fatto uno svuotamento del bacino storico dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria, costituito solo da un esiguo numero di lavoratori non avviati nel percorso di stabilizzazione, ai sensi della Legge 147/2013. Alla luce di tutti i presupposti normativi sopra richiamati, appare evidente che, tale possibilità di rientro nel bacino, considerata la riduzione della tutela dei lavoratori, contraria ad ogni intenzione del legislatore in materia, non può che essere interpretata come ultima ipotesi, ove le amministrazioni non sono in grado di indicare alcuna prospettiva di stabilizzazione nel prossimo triennio 2018/2020, a causa dell’assoluto rispetto dei vincoli di legge” conclude.
