Regione Calabria: abrogata la legge funeraria 53/2019

StrettoWeb

Regione Calabria: abrogata la legge funeraria 53/2019, la soddisfazione dell’associazione funeraria calabrese

Grande soddisfazione per l’associazione funeraria calabrese per abolizione della legge funeraria 53/2019: “ulteriori ed importanti modifiche sono state effettuate alla legge 48/2019, inoltre è stato modificato anche l’art. 8 sull’assunzione stabile”. “Un grande respiro per le piccole imprese”, conclude l’associazione funeraria della Calabria.

Legge regionale 

Le leggi regionali 48/2019 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) e 53/2019 (Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono state impugnate dal Governo che ha evidenziato diversi profili di illegittimità costituzionale. La l.r. 53/2019 è stata ritenuta contrastante sia con il principio del libero accesso al mercato, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, sia con il principio di libertà dell’iniziativa economica privata, in violazione dell’art. 41 della Costituzione. Con riferimento alla l.r. 48/2019, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione alle previsioni di cui agli articoli 2, 8 e 16, perché ritenute invasive della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, tutela della concorrenza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Si ritiene pertanto utile modificare le citate leggi per superare le criticità evidenziate.
L’articolo 1 prevede: a) l’abrogazione dell’articolo 2, in quanto l’indicazione di principi generali, definizioni e qualificazioni è stata ritenuta invasiva della competenza statale con riferimento alla materia “ordinamento civile”; b) la modifica dell’articolo 8, in quanto l’imposizione di un rapporto di lavoro continuativo del lavoratore è stata reputata vincolo organizzativo rigido, suscettibile di
restringere indebitamente l’accesso al mercato, con conseguente violazione del principio di libera concorrenza, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; c) l’abrogazione dell’articolo 16, ritenuto invasivo di materie di competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.
L’articolo 2 dispone l’abrogazione della l.r. 53/2019.
L’articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 4 prevede la clausola d’urgenza.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
La proposta legislativa non comporta alcun onere finanziario per l’amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale. Tale non incidenza. economica si riferisce a tutto l’articolato.
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)
Titolo: “Materia funeraria e di polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 53/2019” La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnicofinanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.
La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.
Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.
Tab. 1 – Oneri finanziari:
Descrizione spese
Tipologia
I o C
Carattere
temporale
A o P
Importo
Art. 1 L’articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto
modifica gli articoli 2, 8 e 16 della l.r. 48/2019.
0
Art. 2 Ha natura ordinamentale in quanto prevede
l’abrogazione della l.r. 53/2019.
0
Art.3 Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.
0
Art.4 Dispone l’urgenza della legge, anticipandone l’entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.
0
In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.
Copertura finanziaria
Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.
Tab. 2 Copertura finanziaria:
Materia funeraria e di polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 53/2019.
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 48/2019)
1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è abrogato;
b) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8, le parole: “stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente,” sono sostituite con le parole: “assunto secondo la normativa statale vigente in materia,”.
c) l’articolo 16 è abrogato.
Art. 2
(Abrogazione della l.r. 53/2019)
1. La legge regionale 5 dicembre 2019, n. 53 (Interpretazione autentica dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)) è abrogata.
Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Condividi