Trapani, il TAR annulla l’interdittiva antimafia a un imprenditore agricolo: decisivo un errore della Prefettura

Accolto il ricorso di un imprenditore di Marsala assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. I giudici rilevano la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento: annullato il provvedimento, l'imprenditore potrà riprendere regolarmente la propria attività anche con le pubbliche amministrazioni

Il TAR Sicilia, Prima Sezione, ha accolto il ricorso proposto da un imprenditore agricolo marsalese contro un’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Trapani. L’imprenditore, titolare di una ditta individuale, si era rivolto agli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino per contestare il provvedimento, lamentando, tra le altre cose, anche la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento. In particolare, la Prefettura aveva adottato l’interdittiva senza comunicare personalmente all’interessato l’avvio del procedimento. L’Amministrazione aveva svolto un’attività istruttoria in contraddittorio con lo stesso imprenditore, ma nell’ambito di un procedimento distinto, riguardante una società cooperativa della quale egli è presidente.

Gli avvocati Rubino e Marino hanno sostenuto che la partecipazione a quel diverso procedimento non potesse sostituire le garanzie dovute nell’ambito dell’autonomo procedimento relativo alla ditta individuale. La tesi difensiva è stata accolta dal TAR, che ha rilevato come il Ministero dell’Interno non avesse dimostrato l’effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento contestato. I giudici hanno richiamato l’articolo 92, comma 2-bis, del Codice antimafia, che impone al Prefetto, in assenza di particolari esigenze di celerità, di comunicare all’interessato gli elementi posti a fondamento della possibile interdittiva, consentendogli di presentare osservazioni e chiedere di essere ascoltato.

Con la sentenza pubblicata il 4 novembre 2026, il TAR ha quindi accolto il ricorso, annullando l’informativa interdittiva. La pronuncia ribadisce che anche nei procedimenti antimafia, pur caratterizzati da esigenze di particolare tutela della sicurezza pubblica, devono essere rispettate le garanzie di partecipazione previste dalla legge. Frattanto, per effetto dell’annullamento del provvedimento interdittivo, l’imprenditore potrà riprendere regolarmente la propria attività anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.