Riace, bilancio fuori equilibrio e debiti per 3,5 milioni: il Comune di Lucano rischia lo scioglimento

Il commissario ad acta Rosa Romeo dichiara l'impossibilità di attestare gli equilibri finanziari del Comune di Riace per il 2026. Gli atti trasmessi alla Prefettura di Reggio Calabria aprono la strada alle verifiche previste dal Testo unico degli enti locali

Il Comune di Riace, amministrato dal sindaco Mimmo Lucano, rischia lo scioglimento del Consiglio comunale a causa della situazione finanziaria dell’Ente. Un passaggio istituzionale particolarmente delicato emerge dalla deliberazione del 23 ottobre 2026, con la quale il commissario ad acta Rosa Romeo ha dichiarato l’impossibilità di attestare il permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio finanziario 2026. Il provvedimento delinea un quadro contabile caratterizzato da passività per 3.491.245,94 euro e da questioni ancora da definire relative alla regolarizzazione dei debiti emersi, al riconoscimento e al finanziamento dei debiti fuori bilancio e all’adozione delle necessarie misure correttive. La deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, chiamata ora a verificare la sussistenza dei presupposti di legge e a valutare gli adempimenti previsti dalla normativa. La mancata adozione dei provvedimenti necessari al riequilibrio finanziario può infatti comportare l’attivazione della procedura che conduce allo scioglimento del Consiglio comunale.

Il Comune di Lucano rischia lo scioglimento: cosa prevede la legge

Il riferimento normativo centrale è rappresentato dall’articolo 193, comma 4, del Testo unico degli enti locali (TUEL), che disciplina le conseguenze della mancata adozione dei provvedimenti necessari a salvaguardare gli equilibri di bilancio. La disposizione equipara la mancata adozione delle misure di riequilibrio alla mancata approvazione del bilancio di previsione, prevedendo l’applicazione della procedura stabilita dall’articolo 141, comma 2, del TUEL. Si tratta di un meccanismo normativo che può condurre allo scioglimento del Consiglio comunale, qualora siano accertati i presupposti previsti dalla legge e risultino esauriti senza esito gli adempimenti richiesti. È proprio questo il passaggio che interessa ora il Comune di Riace. La deliberazione della commissaria ad acta costituisce un elemento fondamentale per le successive valutazioni istituzionali, ma non determina automaticamente lo scioglimento dell’organo consiliare. La normativa prevede infatti una procedura articolata, con verifiche e adempimenti specifici, prima dell’eventuale adozione del provvedimento conclusivo.

Gli atti alla Prefettura di Reggio Calabria: ora le verifiche sul futuro del Consiglio comunale

La documentazione relativa alla situazione finanziaria di Riace è stata trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, che dovrà esaminare gli atti e valutare la sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 193 e 141 del TUEL. Il passaggio assume particolare importanza perché la mancata adozione delle misure necessarie al ripristino degli equilibri finanziari è una delle fattispecie per le quali l’ordinamento prevede una procedura specifica, potenzialmente destinata a concludersi con lo scioglimento del Consiglio comunale. La Prefettura sarà quindi chiamata a verificare i presupposti normativi e, qualora ne ricorrano le condizioni, a procedere con gli adempimenti di competenza. È importante distinguere l’attuale fase di verifica dall’eventuale provvedimento finale. Il Consiglio comunale di Riace non risulta sciolto sulla base della sola deliberazione del 23 ottobre: l’eventuale scioglimento dovrà seguire l’iter stabilito dalla legge.

Come funziona la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale

Il Testo unico degli enti locali stabilisce che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario comporta l’applicazione della procedura prevista per la mancata approvazione del bilancio. In tale contesto, la disciplina prevede passaggi finalizzati a consentire all’Ente di adempiere agli obblighi contabili, con gli interventi sostitutivi previsti nei casi di inadempimento. Soltanto una volta verificata la sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa può essere avviato il percorso che conduce al provvedimento di scioglimento. L’articolo 141 del TUEL prevede che lo scioglimento del Consiglio comunale avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno. Per questo motivo, la trasmissione della deliberazione alla Prefettura rappresenta un passaggio della procedura istituzionale e non un provvedimento conclusivo già adottato.

Documento – delibera commissario ad acta