La Prima sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione del Gip di Crotone, Elisa Marchetto, contro l’archiviazione nei confronti del poliziotto Giuseppe Sortino dalla cui arma, nell’ottobre del 2024, era partito il colpo che aveva ucciso il pizzaiolo Francesco Chimirri, durante una rissa nel quartiere Lampanaro a Crotone. La decisione degli ermellini, adottata nell’udienza del 20 ottobre, applica direttamente i principi della sentenza n. 132 del luglio 2026 della Corte costituzionale.
La Consulta, investita della questione proprio dalla difesa della famiglia Chimirri, ha infatti dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 37 del Codice di procedura penale, riconoscendo anche alla persona offesa (e non solo all’indagato) il diritto di chiedere la sostituzione del giudice per difetto di imparzialità in sede di opposizione all’archiviazione. Alla base della richiesta di ricusazione, formulata dall’avvocato Tiziano Saporito, vi è l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone nel dicembre 2024 a carico dei familiari della vittima. Nel testo il magistrato aveva definito l’azione del poliziotto un “disperato tentativo di difesa” e un “estremo atto di autodifesa“, definendo la reazione dei parenti come un “deprecabile episodio di insensata e brutale violenza” a opera del “clan Chimirri“.
Secondo il legale, attraverso una narrazione “giuridicamente qualificata“, il giudice ha sposato “in modo inequivocabile la tesi difensiva dell’indagato“, violando il principio di terzietà e anticipando il giudizio che ha poi portato, nel luglio 2025, alla contestata archiviazione del caso per l’agente. Gli atti tornano ora alla Corte d’appello di Catanzaro, che dovrà esprimersi nel merito sulla ricusazione. Un eventuale accoglimento comporterà l’annullamento dell’archiviazione disposta nel 2025 e la riassegnazione del fascicolo sull’omicidio a un nuovo magistrato.
