Legge elettorale, arriva lo “Stabilicum”: proporzionale, premio di maggioranza e addio ai collegi uninominali. Tutti i DETTAGLI

Il Senato ha approvato nei giorni scorsi la riforma che supera il Rosatellum: ecco come cambiano il voto, le preferenze, le soglie di sbarramento e l’assegnazione dei seggi alla Camera e al Senato

La nuova legge elettorale si prepara a cambiare profondamente il sistema con cui gli italiani eleggeranno il Parlamento. Dopo il via libera del Senato, il testo attende ora l’ultimo passaggio alla Camera, previsto per metà ottobre, salvo modifiche nel corso dell’iter parlamentare. La riforma, ribattezzata “Stabilicum”, introduce un sistema proporzionale con premio di governabilità, modificando l’impianto del precedente Rosatellum e cancellando quasi completamente la componente maggioritaria dei collegi uninominali.  La novità più rilevante riguarda proprio il superamento del meccanismo misto attualmente in vigore: i collegi uninominali vengono aboliti su gran parte del territorio nazionale, mentre restano soltanto le eccezioni previste per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. Il nuovo sistema punta quindi a combinare due elementi: da una parte una maggiore rappresentatività attraverso il metodo proporzionale, dall’altra un meccanismo per favorire la formazione di maggioranze parlamentari più definite attraverso un premio di governabilità.

Addio ai collegi uninominali: il Parlamento torna al proporzionale

Uno degli elementi centrali della riforma è la scomparsa della quota maggioritaria che caratterizzava il Rosatellum. Con la nuova disciplina, nella quasi totalità del territorio italiano i seggi saranno assegnati attraverso i collegi plurinominali già esistenti, senza la necessità di un nuovo ridisegno delle circoscrizioni. Rimangono fuori dal nuovo schema soltanto alcune realtà territoriali con discipline particolari: la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto Adige, dove continueranno ad applicarsi regole differenti. Il principio generale diventa quindi quello della rappresentanza proporzionale: i partiti e le coalizioni ottengono seggi in rapporto ai voti ricevuti, con l’eccezione rappresentata dal possibile premio di governabilità.

Come vengono distribuiti i seggi alla Camera e al Senato

La riforma modifica anche il meccanismo di distribuzione dei seggi parlamentari. Alla Camera dei deputati, composta da 400 parlamentari, il riparto prevede:

  • 8 seggi assegnati alla circoscrizione Estero;
  • i seggi spettanti a Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige fuori dal riparto nazionale;
  • 384 seggi distribuiti nel resto del territorio nazionale.

Di questi ultimi, 314 deputati vengono eletti con metodo proporzionale, mentre 70 seggi vengono destinati all’eventuale premio di governabilità.

Al Senato della Repubblica, composto da 200 membri, il sistema prevede:

  • 4 seggi per la circoscrizione Estero;
  • i seggi delle regioni a statuto speciale secondo le regole previste;
  • 188 seggi nel resto d’Italia.

Anche in questo caso la parte proporzionale riguarda la maggioranza dei seggi: 153 senatori saranno eletti con metodo proporzionale, mentre 35 posti saranno riservati all’eventuale premio.

Il premio di maggioranza non è automatico: servono tre condizioni

Uno degli aspetti più importanti della nuova legge elettorale riguarda il premio di governabilità. Il premio non viene assegnato semplicemente alla lista o coalizione che arriva prima. Il meccanismo scatta soltanto se vengono rispettate contemporaneamente tre condizioni. La prima riguarda la Camera: la lista singola o la coalizione deve ottenere la maggiore cifra elettorale nazionale. La seconda riguarda il Senato: la stessa lista o coalizione deve risultare prima anche nel secondo ramo del Parlamento. La terza condizione è il raggiungimento della soglia del 42% dei voti validi in entrambe le Camere. Se anche una sola di queste condizioni non viene rispettata, il premio non viene assegnato e tutti i seggi vengono distribuiti esclusivamente con il metodo proporzionale.  Il meccanismo è stato pensato per evitare il rischio di maggioranze diverse tra Camera e Senato, una delle principali difficoltà dei sistemi elettorali proporzionali.

Il tetto massimo ai seggi per evitare premi eccessivi

La riforma introduce anche un limite massimo alla rappresentanza della forza politica beneficiaria del premio.

La lista o coalizione vincente non potrà superare:

  • 220 deputati alla Camera;
  • 113 senatori al Senato.

Nel conteggio non vengono considerati gli eletti nella circoscrizione Estero.

Qualora il risultato elettorale producesse un numero superiore, scatterebbe un ricalcolo dei seggi.

Alla Camera la forza premiata verrebbe riportata a 150 seggi ordinari, ai quali si aggiungerebbero i 70 del premio, arrivando al tetto massimo di 220.

Al Senato il meccanismo porterebbe a 78 seggi ordinari più i 35 del premio, per un totale massimo di 113.

La previsione nasce dall’esigenza di contenere la dimensione del premio e di tenere conto dei rilievi maturati nel dibattito costituzionale sui sistemi elettorali precedenti.

Il listino circoscrizionale: così vengono assegnati i seggi del premio

Una delle novità tecniche della riforma riguarda il cosiddetto listino circoscrizionale. I seggi ottenuti grazie al premio non vengono attribuiti ai candidati delle liste ordinarie, ma a candidati inseriti in appositi elenchi. Il listino deve essere presentato nelle circoscrizioni interessate e deve contenere un numero di candidati pari ai seggi di premio assegnati. Nel caso di coalizioni, il listino è unico e viene depositato dalle singole liste collegate. I candidati inseriti nel listino devono comunque essere presenti anche nelle candidature ordinarie della stessa circoscrizione, rispettando determinate condizioni. Se il premio scatta, saranno proprio i candidati del listino ad essere proclamati eletti prioritariamente. Se invece il premio non viene assegnato, il listino non produce effetti e i seggi tornano nel normale riparto proporzionale.

Preferenze e candidati: cosa cambia per gli elettori

La nuova legge elettorale introduce un sistema con preferenze, modificando uno degli elementi più discussi del sistema precedente. Ogni lista nei collegi plurinominali sarà composta da sette candidati, compreso il capolista. L’ordine dei candidati dovrà rispettare il principio dell’alternanza di genere. L’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze, ma senza poter indicare il capolista. Quando vengono espresse più preferenze, dovranno rispettare il criterio dell’alternanza tra uomini e donne. In caso contrario, le preferenze successive alla prima non valide saranno annullate secondo l’ordine previsto dalla legge. Viene invece superato il meccanismo del 60-40 sui capilista previsto dal Rosatellum.

La nuova scheda elettorale: come si voterà

La nuova scheda sarà strutturata con diversi elementi.

All’interno del rettangolo dedicato alla lista compariranno:

  • il simbolo del partito;
  • i nomi dei sette candidati del collegio plurinominale;
  • gli spazi per le eventuali preferenze.

In una sezione separata saranno indicati i candidati del listino collegato.

In caso di coalizione, le singole liste e il listino saranno racchiusi in un’area comune.

Il voto sarà valido secondo diverse modalità:

il segno sul solo simbolo della lista varrà come voto alla lista; il segno sul solo nome del capolista sarà considerato voto alla lista; la preferenza espressa correttamente varrà anche come voto alla lista.

Non sarà invece ammesso il voto disgiunto.

Soglie di sbarramento: confermato il 3%

La riforma mantiene le principali soglie di accesso al Parlamento. Le liste singole e quelle collegate alle coalizioni dovranno superare la soglia prevista per partecipare alla distribuzione dei seggi. Per le liste collegate in coalizione resta il riferimento del 3% dei voti validi a livello nazionale. Viene inoltre prevista una particolare possibilità di recupero per la lista più votata tra quelle rimaste sotto soglia all’interno di ciascuna coalizione. Il provvedimento elimina invece il meccanismo alternativo previsto dal Rosatellum legato all’elezione nei collegi uninominali.

Firme più alte e obbligo di presenza nazionale per le liste

Tra gli aspetti che hanno generato maggior confronto politico c’è anche la disciplina sulla presentazione delle liste. La nuova legge aumenta il numero minimo di firme necessarie per presentarsi alle elezioni. Il numero richiesto viene fissato tra 6.000 e 7.000 sottoscrizioni per ciascun collegio. Restano escluse alcune forze politiche già rappresentate in Parlamento, per le quali il limite rimane più basso, tra 1.500 e 2.000 firme. Cambiano anche gli obblighi territoriali: le liste dovranno presentare candidature in almeno metà delle circoscrizioni.

Indicazione del candidato premier: valore politico ma non vincolante

Al momento della presentazione del simbolo elettorale, partiti e coalizioni dovranno indicare il nome del candidato da proporre per l’incarico di presidente del Consiglio. Le coalizioni dovranno indicare un unico nome condiviso. La norma precisa però che questa indicazione non modifica le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che mantiene il potere previsto dall’articolo 92 della Costituzione nella scelta del presidente del Consiglio incaricato. L’indicazione ha quindi un valore politico e non rappresenta un vincolo giuridico.