“Il Movimento Amici della Caccia interviene per fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime ore in Calabria, dopo la diffusione sui social network e nei gruppi WhatsApp di diversi comunicati relativi alla sospensione della preapertura al colombaccio prevista per il prossimo 2 settembre. L’obiettivo non è alimentare polemiche tra cacciatori o associazioni, ma fornire un quadro il più possibile comprensibile e fondato sui documenti, ricordando soprattutto un principio essenziale: la responsabilità penale è personale, come stabilisce l’articolo 27 della Costituzione. Ciò significa che, in caso di controllo, saranno gli organi di vigilanza ad accertare concretamente i fatti. Quando la polizia giudiziaria ravvisa una possibile notizia di reato, è tenuta a riferirla senza ritardo alla Procura; successivamente sarà l’autorità giudiziaria a valutare se il reato effettivamente sussista e se vi siano responsabilità a carico del singolo. Per questo motivo, di fronte a una contestazione, non potrebbe certo costituire una valida giustificazione sostenere: «Ho letto su Facebook che si poteva fare». Un comunicato social, indipendentemente da chi lo pubblichi, non è una fonte del diritto. Ogni informazione deve essere verificata attraverso esperti del settore e/o atti ufficiali”. Lo afferma in una nota il Movimento Amici della Caccia.
“Cosa ha deciso realmente il TAR Calabria?
Il Presidente del TAR Calabria, nell’ambito del ricorso R.G. n. 1110/2026 promosso da EARTH ODV, ha adottato il 13 agosto 2026 il decreto cautelare n. 438/2026. Il ricorso riguarda la Deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 21 luglio 2026, nella parte in cui il calendario venatorio autorizza la preapertura del colombaccio nei giorni 2, 5, 6, 10, 12 e 13 settembre 2026. Il TAR, tuttavia, in questa prima fase non ha sospeso l’intera preapertura né l’intero calendario venatorio”.
“Il decreto stabilisce infatti che sussistono motivi di «estrema gravità e urgenza» soltanto con riferimento alla caccia al colombaccio del 2 settembre, giornata che coincide con la prima camera di consiglio utile. Il dispositivo è ancora più chiaro: il TAR ha sospeso interinalmente l’esecuzione della deliberazione regionale esclusivamente nella parte che autorizza la preapertura del colombaccio il 2 settembre 2026, fissando per quello stesso giorno la trattazione collegiale. Pertanto, allo stato attuale, il 2 settembre non è consentito esercitare la caccia al colombaccio. Il decreto non sospende invece, per quanto qui interessa, la preapertura di gazza e cornacchia grigia, che resta regolata dal calendario regionale e naturalmente dalle ulteriori limitazioni territoriali o normative eventualmente applicabili”.
“La Regione deve necessariamente modificare materialmente il calendario?
Questo è uno dei punti sui quali è circolata maggiore confusione.
Un decreto cautelare monocratico adottato ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo produce immediatamente i propri effetti. Non occorre quindi che la Regione cancelli materialmente dal PDF del calendario la data del 2 settembre affinché la sospensione sia efficace. Il TAR ha sospeso quella specifica previsione e il decreto dispone espressamente che esso venga eseguito dall’Amministrazione”.
“La Regione potrà naturalmente adottare un comunicato, un atto di adeguamento o altro provvedimento ritenuto necessario per informare correttamente i cacciatori. Ma è diverso dal sostenere che, in assenza di una modifica regionale, il 2 settembre tornerebbe automaticamente possibile cacciare il colombaccio. L’inerzia della Regione non fa venir meno un provvedimento cautelare del TAR. Affinché il quadro cambi deve intervenire un nuovo fatto giuridicamente rilevante: per esempio una diversa decisione del giudice o un nuovo provvedimento amministrativo che dovrà comunque essere valutato alla luce della situazione processuale esistente”.
“Stato, Regione e concessione venatoria: chi decide cosa?
Occorre fare chiarezza anche su un altro punto. L’articolo 12, comma 1, della legge n. 157/1992 stabilisce che l’attività venatoria si svolge sulla base di una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini in possesso dei requisiti previsti. Lo stesso principio è ripreso dall’articolo 10 della legge regionale Calabria n. 9/1996. La Regione, invece, esercita le proprie competenze attraverso il calendario venatorio, disciplinando concretamente specie cacciabili, periodi, giornate, carnieri, orari e modalità del prelievo. L’articolo 18 della legge n. 157/1992 disciplina i periodi di caccia e riconosce alle Regioni, entro determinati limiti e condizioni, la possibilità di modificarli”.
“In queste ore è stato richiamato anche quanto accaduto nella stagione 2024/2025 con la caccia ai tordi in Calabria. Il precedente esiste, ma presenta caratteristiche profondamente diverse. Il calendario venatorio calabrese 2024/2025 consentiva il prelievo di Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena fino al 30 gennaio 2025. Il TAR Calabria, con la sentenza n. 1557/2024, intervenne però stabilendo una chiusura anticipata al 9 gennaio. Il dato fondamentale è che in quel caso esisteva già una sentenza di merito, pronunciata ai sensi dell’articolo 60 del Codice del processo amministrativo. Non si trattava quindi di una semplice misura cautelare. Nel frattempo era entrata in vigore la legge 30 dicembre 2024 n. 207, che aveva modificato l’articolo 18, comma 4, della legge n. 157/1992 (Legge di Bilancio)”.
“La nuova disposizione prevede che, quando viene accolta una domanda cautelare contro un calendario venatorio, fino alla sentenza che definisce il merito l’attività venatoria rimanga consentita nei termini dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 18, con la riacquisizione di efficacia dei limiti di prelievo e degli orari giornalieri dell’ultimo calendario legittimamente applicato. Sulla base di questa novità normativa, il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria comunicò il 10 gennaio 2025 che, a proprio avviso, la caccia ai turdidi avrebbe potuto proseguire sino al 30 gennaio”.
“Il Presidente del TAR Calabria intervenne però successivamente con il decreto n. 42/2025, sostenendo che quella nuova previsione normativa non fosse applicabile al caso concreto proprio perché era già intervenuta una sentenza di merito. In quei giorni alcuni cacciatori furono controllati durante l’esercizio della caccia ai tordi e vennero sequestrati i mezzi di caccia. Secondo quanto successivamente comunicato da Federcaccia Calabria, la Procura della Repubblica di Crotone non convalidò il sequestro e dispose la restituzione delle armi. Federcaccia, come associazione venatoria intervenuta ad opponendum, interpretò quella decisione come conferma della propria tesi difensiva circa l’insussistenza del reato contestato. Si precisa che prossimamente Federcaccia, come sempre, interverrà in giudizio al Tar Calabria per tutelare il calendario venatorio”.
“È importante sottolineare, però, che questo precedente non consente di affermare che oggi il colombaccio possa essere cacciato il 2 settembre nonostante il decreto del TAR. L’articolo 18, comma 1, della legge n. 157/1992 colloca il colombaccio tra le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio. La possibilità di anticiparne la caccia ai primi giorni di settembre non deriva quindi dal periodo ordinario stabilito direttamente dalla legge statale. Deriva dalla facoltà attribuita alle Regioni dal comma 2 dell’articolo 18, che consente determinate modifiche dei periodi venatori nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
“Il 2 settembre, dunque, rappresenta una preapertura regionale. Ed è proprio quella specifica autorizzazione regionale che il TAR ha sospeso. Il caso dei tordi era diverso: il periodo compreso tra il 9 e il 30 gennaio ricadeva comunque nel periodo generale previsto dall’articolo 18, comma 1, per quelle specie. Da qui nacque nel 2025 la tesi secondo cui la nuova formulazione del comma 4 potesse consentire la prosecuzione della caccia fino alla fine del periodo previsto dalla legge statale. Per il colombaccio del 2 settembre accade invece l’opposto: il 2 settembre non rientra nel periodo ordinario previsto dal comma 1. Pertanto il precedente dei tordi non può essere automaticamente trasposto alla vicenda attuale”.
“Il Movimento Amici della Caccia ritiene che uno dei problemi di fondo che continua ad alimentare il contenzioso sia rappresentato dalla situazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale. Nel ricorso di EARTH viene infatti contestata anche l’applicazione dell’articolo 18, comma 2, della legge 157/1992, con particolare riferimento all’adeguatezza del piano faunistico-venatorio regionale. Secondo quanto riportato nel ricorso, ISPRA ha osservato che il piano attualmente vigente risale al 2003 e che, pur essendo stato avviato nel dicembre 2025 il procedimento di aggiornamento, lo strumento vigente non sarebbe più adeguato a rappresentare l’attuale situazione delle popolazioni oggetto di prelievo. Sempre secondo il ricorso, ISPRA ha inoltre espresso parere contrario alla preapertura del colombaccio, ritenendo che nei primi giorni di settembre il prelievo interesserebbe la popolazione nidificante locale in un periodo nel quale una percentuale ancora elevata di adulti sarebbe impegnata nella riproduzione”.
“La Regione Calabria ha invece sviluppato una propria istruttoria e motivato il proprio dissenso rispetto alle valutazioni dell’Istituto. Sarà quindi il giudice amministrativo a valutare la fondatezza delle rispettive argomentazioni. Come Movimento, resta però il rammarico per una situazione nella quale la mancata definitiva modernizzazione degli strumenti di programmazione faunistico-venatoria continua a rappresentare un possibile terreno di contenzioso proprio a ridosso dell’apertura della stagione”.
“Cosa accadrà il 5, 6, 10, 12 e 13 settembre?
Il decreto cautelare del 13 agosto riguarda soltanto il 2 settembre. EARTH, tuttavia, ha chiesto nel ricorso la sospensione della preapertura del colombaccio anche nei successivi giorni 5, 6, 10, 12 e 13 settembre. La camera di consiglio è fissata per il 2 settembre. Sarà quindi il Collegio a decidere in quella sede se confermare, modificare o meno la tutela cautelare relativamente alle successive giornate di preapertura. Fino ad allora non è corretto anticipare quale sarà l’esito”.
“Attenzione al 2 settembre: quali conseguenze rischia il cacciatore?
Allo stato attuale, chi decidesse di esercitare attività venatoria diretta al prelievo del colombaccio il 2 settembre si esporrebbe al rischio di una contestazione penale. L’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge n. 157/1992 prevede:
arresto da tre mesi a un anno oppure ammenda da 929 a 2.582 euro per chi esercita la caccia nel periodo di divieto previsto dalla legge. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione può trovare applicazione non soltanto quando l’intera attività venatoria è chiusa, ma anche quando una determinata specie viene cacciata al di fuori del proprio periodo consentito. A ciò si aggiungono le conseguenze previste dall’articolo 28, comma 2, della legge n. 157/1992.
Nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le fattispecie indicate dalla legge, tra cui quella prevista dalla lettera a), le armi e i mezzi sequestrati sono soggetti alla confisca prevista dalla norma.
L’articolo 32 della stessa legge prevede inoltre, in caso di condanna definitiva o decreto penale divenuto esecutivo per la violazione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia da uno a tre anni. Nei casi previsti dalla legge può inoltre intervenire il Questore con il ritiro temporaneo e la sospensione cautelare della licenza. È bene ricordare che, ai fini dell’esercizio venatorio, non è necessario che il selvatico venga effettivamente abbattuto: può assumere rilievo anche l’attività concretamente diretta all’abbattimento”.
“L’invito del Movimento Amici della Caccia
Tutti avremmo preferito affrontare il 2 settembre parlando semplicemente di preapertura, appostamenti e giornata di caccia. Purtroppo oggi dobbiamo parlare di decreti cautelari, ricorsi, piani faunistici, ISPRA e possibili conseguenze penali”.
“Proprio per questo il nostro invito ai cacciatori calabresi è semplice: non affidatevi alle indiscrezioni e ai post sui social. Consultate gli atti ufficiali e attendete eventuali nuovi provvedimenti della Regione Calabria e del TAR. Alla data attuale il quadro è questo: la caccia al colombaccio del 2 settembre 2026 è sospesa dal decreto cautelare del TAR Calabria n. 438/2026. Le altre giornate oggetto del ricorso saranno invece valutate dal Collegio nella camera di consiglio fissata per il 2 settembre. Il Movimento Amici della Caccia continuerà a seguire la vicenda e ad aggiornare i cacciatori sulla base degli atti ufficiali, nella convinzione che tutelare l’attività venatoria significhi anche evitare che informazioni approssimative possano esporre i singoli cacciatori a conseguenze che, soprattutto in materia penale e di armi, possono essere molto serie” conclude il Movimento Amici della Caccia.
