La Cassazione annulla l’ordinanza del riesame nei confronti del vibonese Alex Prestanicola

La Corte di cassazione, sesta sezione penale, condividendo in pieno i ricorsi proposti dagli avvocati Dario Vannetiello e Diego Brancia, ha annullato la ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catania nei confronti del calabrese Alex Prestanicola

La Corte di cassazione, sesta sezione penale, condividendo in pieno i ricorsi proposti dagli avvocati Dario Vannetiello e Diego Brancia, ha annullato la ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catania nei confronti del calabrese Alex Prestanicola. “Costui, già processato ed assolto nel noto processo Rinascita Scott, era dalla direzione distrettuale antimafia di Catania accusato di far parte di una ramificata associazione di narcotraffico operante prevalentemente nella Regione Sicilia. Gli elementi indiziari erano rappresentati da intercettazioni, riprese video-filmate, tabulati telefonici, rilevamenti Gps con sequestri di cocaina e di cellulari. Da una intercettazione i ritenuti sodali avrebbero definito Prestanicola, genero di un noto ndranghetista, come “il più grosso trafficante calabrese”. Secondo la ipotesi accusatoria, Prestanicola avrebbe approvvigionato di cocaina la compagine criminale, procurando anche ai partecipi criptofonini per le comunicazioni riservate, gestendo altres’ la cassa comune”, c’è scritto nella nota.

“Ma la difesa sin dalle prime battute è riuscita a giustificare i suoi viaggi in Sicilia e la messaggistica con gli altri partecipi, collocando i rapporti nel settore della vendita di autovetture, oltre ad aver messo in dubbio la sua individuazione quale interlocutore sia Emanuele Lauretta, capo della associazione, e dei suoi più stretti collaboratori. La linea difensiva ha fatto breccia nei giudici capitolini ed ora dovrà procedersi ad un nuovo giudizio presso il Tribunale della libertà di Catania, il quale si dovrà attenere alle indicazioni della Suprema Corte che a breve verranno sviluppate nella sentenza di annullamento, con conseguente possibilità della remissione in libertà dell’accusato”, conclude la nota.