Una delle pagine più dolorose dello sport a Reggio Calabria. Una vicenda torbida che ha macchiato la storia della Viola, simbolo del basket reggino. Un processo per truffa e false comunicazioni in bilancio ai danni degli ex vertici della società neroarancio che, nei mesi scorsi, si è risolto in tre condanne e un’assoluzione. La sentenza, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria lo scorso novembre, ha condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione l’ex socio e amministratore di fatto Giovanni Cesare Muscolino e l’ex presidente Raffaele Monastero. A quest’ultimo il Tribunale ha concesso la sospensione della pena. È stato condannato a un anno, solo per il reato di false comunicazioni in bilancio, l’ex consigliere delegato della Viola Francesco Terranova che, invece, è stato assolto dal reato di truffa. Sono cadute le accuse per l’ex socio e amministratore di fatto Giuseppe Campisi che è stato assolto per non aver commesso i fatti.
Nel marzo 2023 era arrivato il rinvio a giudizio, la vicenda, invece, risale al 2018, quando la parte offesa, Aurelio Coppolino, aveva comprato la Viola. Costituitosi parte civile, secondo la Procura, Coppolino sarebbe stato indotto in errore dagli indagati che non lo avrebbero informato delle reali passività della società determinando l’acquisto dell’intero capitale sociale per 900 euro, ma omettendo consapevolmente, secondo i pm, i debiti maturati nei confronti della Città metropolitana di Reggio Calabria per 825.000 euro e del Comune di Reggio Calabria per 112.000 euro per l’utilizzo dell’impianto sportivo Pianeta Viola e del PalaCalafiore.
Una anno orribile, quello dell’oblio. La Viola veniva da una retrocessione dalla Serie A2 dopo 34 punti di penalizzazione inflitti dalla FIP per falsa fideiussione. Nella stagione 2018-2019, quella della truffa a Coppolino, venne esclusa dal campionato (chiuse 5ª) per inadempienze finanziarie.
L’anno seguente venne rifondata da zero in Serie C Silver e iniziò il processo di ricostruzione con il presidente Carmelo Laganà e il Supporter Trust, che va avanti fino ai giorni nostri con l’azienda Myenergy alla prima, vera, annata da proprietaria nella stagione attualmente in corso. Una risalita lenta e sana dopo i disastri del passato, che sta costruendo credibilità e riallacciando i rapporti di fiducia con gran parte del tifo reggino, rimasto tremendamente scottato dalle vicende giudiziarie.
La sentenza
False comunicazioni sociali e truffa
La sentenza del processo è stata depositata nei giorni scorsi, a 8 anni di distanza dai fatti. Leggendola si può fare una ricostruzione dettagliata di quello che è stato.
Si comincia con il riassunto di quanto contestato agli imputati:
- Capo A): false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c. per la mancata iscrizione nel bilancio di esercizio dei debiti esistenti tra la società sportiva Viola Basket e due Enti locali (il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria) riferiti all’utilizzo, rispettivamente, delle strutture denominate “PalaCalafiore” (il palazzetto dello sport) e del “Pianeta Viola” (luogo di residenza e allenamento dei giocatori), con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il reato di cui al capo B.
- Capo B): reato di truffa commesso ai danni di Coppolino Aurelio, contestato con l’aggravante di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In particolare, secondo l’accusa, gli imputati (concorrenti a vario titolo tra di loro) avrebbero, per più esercizi consecutivi, approvato bilanci non veritieri, in cui evitavano di inserire voci di debito nonostante fossero note, certe, esigibili. In questo modo, avrebbero mostrato una rappresentazione non veritiera della situazione economica della Viola, per poi indurre Coppolino a credere di poter acquistare a poco prezzo una società sportiva la cui situazione debitoria era non grave o comunque agevolmente recuperabile nel tempo.
“Quanto al delitto di falso in bilancio, è dimostrato che gli amministratori di fatto e di diritto, di concerto con il responsabile della contabilità, omisero di inserire per più bilanci consecutivi elementi di cui erano pienamente a conoscenza. Molti dei bilanci non veritieri risultano approvati e depositati in date, anteriori all’inizio del 2018,
per cui sono ormai spirati i termini di prescrizione.
[…] L’ultimo bilancio, tuttavia, risulta integrante una condotta non prescritta, fu approvato e depositato nella metà del 2018, proprio in corrispondenza (poco prima) della vendita a Coppolino Aurelio. Quest’ultimo dunque procedette all’acquisto della società senza aver avuto la minima possibilità di determinarsi correttamente sul piano contrattuale, avendo ricevuto un bilancio non veritiero“.

La deposizione della parte civile, Aurelio Coppolino, del 17 ottobre 2025
Nel corso dell’udienza del 17 ottobre 2023 è stato ascoltato Aurelio Coppolino, parte civile. Coppolino, com’è noto, dichiarò di voler acquistare la Viola per cambiarne il nome e portarla a Barcellona Pozzo di Gotto. Coppolino, però, non ottenne l’autorizzazione da parte della FIP per il cambio di sede, il 13 luglio 2018.
Secondo quanto raccontato da Coppolino, in data 26 giugno 2018, l’imprenditore siciliano ricevette una telefonata dal dottore commercialista Paolo Frascati, il quale lo informava che un suo ex datore di lavoro, Muscolino Giancesare, aveva intenzione di cedere il titolo e, quindi, chiedeva al Coppolino se fosse interessato.
Dopo l’ok, il 27 giugno 2018 si procedeva alla redazione della lettera di riservatezza e alla richiesta di documenti.
Il 4 luglio 2018, presso lo studio del commercialista Raffaele Monastero, si svolse un incontro cruciale per la vendita della società Viola Reggio Calabria. In tale occasione, il dott. Carlo Imbesi e gli avvocati Giovanni Cicala e Benedetto, incaricati da Muscolino Giovanni, redassero l’accordo quadro che l’acquirente, Coppolino Aurelio, ricevette via email. Il 5 luglio 2018, per rispettare il termine del 7 luglio per l’iscrizione al campionato, si recarono a Barcellona Pozzo di Gotto, presso uno studio notarile, per formalizzare il cambio di denominazione e la richiesta di trasferimento della sede.
Per tale ragione, spiegava il Coppolino, veniva inserita all’interno dell’accordo una clausola di manleva e a riguardo il Coppolino riferiva: “non c’era tempo per cui si è convenuto di darsi delle misure contrattuali che potessero diciamo giustificare da un punto di vista civilistico eventuali richieste da parte mia che poi sono effettivamente venute, che sono state corrisposte sottoforma di sponsorizzazione mediante fatture presentate dalla mia ditta individuale Davide Contro Golia, che in assenza di trasferimento del conto corrente da parte dei cedenti sono transitati sul conto corrente a me intestato acceso presso il credito siciliano, conto diciamo attualmente estinto“.
Coppolino, si legge nella sentenza, “dichiarava di non essere stato messo a conoscenza di eventuali pesi gravanti sul conto corrente presso il Banco di Napoli né prima della stipula dell’accordo né in sede di stipula, mentre i debiti tributari erano riportati nella misura di € 772.000,00 all’atto documentale del 4 luglio 2018. Si trattava di una ricognizione pre-trasferimento formale delle quote e, in quella sede, venivano esposti altresì carichi pendenti quali un pignoramento per una società; quindi, la parte civile si assumeva € 772.000,00 di debiti come contropartita della vendita. Trattandosi di debiti tributari, il Coppolino aveva programmato di ripianare con una rateizzazione in dieci anni e con un costo complessivo di 50.000 euro annuali. All’epoca era stata concordata e inserita una clausola di manleva, per cui il Coppolino avrebbe potuto chiamare in causa la precedente gestione nell’eventualità che fossero state instaurate controversie nei suoi confronti per fatti pregressi“.
Alla domanda del P.M., se fossero stati informati un’eventuale controversia giudiziaria, extra giudiziaria o di debiti specifici contratti dalla società Viola con la città Metropolitana di Reggio Calabria, il Coppolino ha risposto negativamente.
“In seguito, il Coppolino ha dichiarato di essersi informato tramite il sig. Cesare Sant’Ambrogio, nella sua qualità di dirigente della Viola e dipendente della Città Metropolitana, circa l’utilizzo del Palacalafiore, in particolare circa l’esistenza di un contratto di concessione o comodato d’uso.
Il Coppolino ha infatti precisato che non gli risultava che vi fosse una base contrattuale per l’uso del palazzetto dello sport, per cui si informò al fine di comprendere se potesse effettivamente farvi ingresso con la squadra. Ugualmente fece con riguardo al Pianeta Modena, in quanto aveva cercato di informarsi su chi fosse responsabile di quei luoghi e gli era giunta notizia di debiti pregressi anche in relazione a tale struttura.
Il 18 luglio 2018 veniva recapitata al Coppolino una pec, all’indirizzo intestato alla Viola Reggio Calabria, con la quale veniva informato dell’esistenza di un debito di euro 117.000 per canoni e utenze inerenti al Palacalafiore. Il teste a riguardo affermava: (…) “con un piano di rientro celatomi a firma presidente del Consiglio di amministrazione Dottore Raffaele Monastero sottoscritto con il dirigente Avvocato Barreca, data 5 ottobre 2017. Quindi il 5 ottobre 2017 sottoscrivono un piano di rientro che non viene riportato nel bilancio. Li incontro il 23 e il 30 di luglio e di questo piano di rientro per quanto riguarda il Palapentimele non mi dicono niente e me lo notificano il 18 di settembre”.
Il debito, pertanto, era stato oggetto di un piano di rientro adempiuto solo in parte, in quanto era stata pagata solo la prima rata; tuttavia, di tale circostanza il Coppolino non ebbe notizia neppure dopo che gli fu intimato il pagamento dell’intera somma ancora per alcuni mesi. Il Coppolino specificava che si trattava di una somma ulteriore rispetto a quella di cui si era già fatto carico, pari a € 700.000,00, che compariva all’interno delle scritture contabili.
A quel punto il Coppolino incontrava un paio di volte, in maniera riservata, il Muscolino, il quale corrispondeva, sotto forma di sponsorizzazione, circa 30.000,00 euro. Per come emerso dalla testimonianza, infatti, nel corso della trattativa e successivamente vi furono molti incontri anche con Muscolino che agiva per conto della società. Successivamente, si teneva un incontro con il legale di Muscolino, l’Avv. Francesco Benedetto, con il quale il Coppolino si recava dal dirigente Barreca. Durante questo incontro informale il Coppolino veniva rassicurato circa l’utilizzo del Palapentimele: l’unico onere che sarebbe stato richiesto al Coppolino erano “circa due, tre mila euro inteso spese per i Vigili del Fuoco, sicurezza”.
Il teste narrava, poi, di essere venuto a conoscenza di un ulteriore debito da € 700.000,00 solo dopo aver ricevuto un atto di citazione del 19 ottobre 2018. Tale atto di citazione riguardava il mancato adempimento di accordi precedenti, in particolare, il mancato adempimento di obblighi da parte della società nei confronti della Città Metropolitana per l’utilizzo del Pianeta Modena.
In seguito, la parte civile riceveva lo sfratto del Pianeta Modena e il 22 ottobre poneva la società in liquidazione. Riferiva, inoltre, di aver ricevuto, il 30 novembre 2019, un’ingiunzione di pagamento pari a euro 116.379,21, riferita al Palacalafiore. Il Coppolino dichiarava che, a seguito della ricezione di tali atti, vi erano stati degli incontri con il Muscolino e il Benedetto, durante i quali gli si riferiva che il debito di € 117.000,00 non gli era stato rappresentato per una “colpevole svista”, mentre il debito di € 700.000,00 loro lo consideravano come non (interamente) dovuto essendovi un contro credito in compensazione, in quanto, negli anni, si era proceduto ad effettuare dei lavori che andavano a compensare il canone.
Il 22 febbraio 2019, la società veniva ceduta al sig. Gotti per la somma di € 1,00. Nel corso dell’escussione della parte civile, la difesa dell’imputato chiedeva se, in occasione della stipula dell’accordo quadro del 4 luglio 2018, il Muscolino avesse fatto riferimento al piano di rientro. Il Coppino rispondeva “assolutamente no” e, a quel punto il difensore contestava un verbale di dichiarazioni, rese dal Coppolino, l’8.5.2023 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria seconda sezione Civile dott.ssa Stilo (in atti)”.
Il P.M. dava lettura delle dichiarazioni rese dalla parte civile in quella sede: “confermo che dopo il perfezionamento dell’acquisto delle quote della società in data 5 e 6 luglio sulla base dell’accordo quadro del 4 luglio 2018 sono emersi dei debiti non registrati tra cui quello per i canoni da corrispondere al Comune di Reggio Calabria per l’utilizzo del PalaCalafiore per un importo di circa 110.00 o 120.00 euro. Avevo ricevuto a riguardo una PEC dal dirigente dell’ufficio sport del comune, Avvocato Barreca, non ricordo il nome, nella quale venivo portato a conoscenza del debito suddetto e di un piano di rientro a firma Monastero dell’anno precedente, 5 ottobre 2017. Nel bilancio non risultava alcun debito nei confronti della pubblica amministrazione. So che il signor Muscolino era a conoscenza del piano di rientro perché me lo ha riferito lui stesso il 4 luglio 2018”.
A tal proposito, la parte civile dichiarava: “confermo di essere venuto a conoscenza dell’entità e della consistenza del debito inerente al Palacalafiore in data 18 settembre 2018 mediante la ricezione mediante PEC di una formale comunicazione da parte dell’ente proprietario inteso comune” e, ancora, alla domanda del Presidente sul perché in quella sede aveva dichiarato una cosa diversa rispondeva: “Perché non sono stato lucido in quel giorno e ritengo… e affermo di essere assolutamente convinto secondo il giuramento che ho letto pocanzi e anche dalla mancata presenza di tali dati nel bilancio da me ricevuto il 4 di luglio, che io sono stato formalmente messo a conoscenza di questo debito in data 18 settembre 2018”.
La deposizione resa dal consulente dott. Larizza Domenico all’udienza del 7 maggio 2024 e il contenuto della sua relazione
Il 9 ottobre 2020, il dott. Larizza, consulente tecnico del P.M., ha depositato una relazione di Consulenza Tecnica, cui ha poi fatto seguito una relazione integrativa. Il contenuto della consulenza tecnica è stato confermato dal consulente all’udienza del 7 maggio 2024.
“Nella prima relazione, il consulente chiariva che dall’analisi del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nessun conto di debito risulta acceso nei confronti del Comune o della Città Metropolitana di Reggio Calabria, né per quanto attiene all’utilizzo del Palacalafiore, né per l’uso della struttura Pianeta Viola. – si legge nella sentenza – Con riferimento alla struttura “Pianeta Viola”, confermava il teste anche in sede di deposizione, con delibera n. 19 del 28.07.2014 del Consiglio Provinciale della ex Provincia oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria veniva concessa in locazione, in favore della società sportiva “Viola S.S.D. a r.l.”, la struttura sportiva “Pianeta Viola” per la durata di nove anni, in cambio dell’importo di € 150.000,00 l’anno, dalla somma potevano essere detratti fino a € 90.000,00 annui in caso di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria preventivamente autorizzate dal competente Settore Tecnico dell’Ente. Secondo quanto precisato in udienza dal teste, ciò si evinceva dalla bozza di convenzione, ma dagli atti esaminati non risultava nessun documento che potesse cristallizzare i costi sostenuti dalla Viola per la manutenzione del bene.
Lo schema di concessione prevedeva, altresì, con riferimento alle stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, la corresponsione a titolo di indennizzo della somma di € 375.000,00 di cui € 165.000,00 rateizzabili in 5 ratei annuali e i restanti € 210.000,00 ammortizzabili attraverso corsi gratuiti nei successivi 5 anni. Dal 2014 in poi non vi era traccia, nei vari bilanci di esercizio, di questo debito della Viola per l’uso della struttura; in ogni caso, la Viola aveva chiesto di rateizzarlo, tentando di bypassare la richiesta delle polizze fiduciarie perché sosteneva di non riuscire ad ottenerle, ma non aveva contestato il debito. Inoltre, emergeva una compensazione opposta dalla Viola per le spese di manutenzione dell’impianto, ma le stesse non erano quantificate né documentate.
Come confermato anche in sede di testimonianza, il dott. Larizza specificava che lo schema concessorio, sebbene approvato dall’Ente, non risultava essere mai stato sottoscritto. Più volte, difatti, era stata richiesta alla Viola Basket la trasmissione delle polizze fideiussorie previste in convenzione, ma le stesse non erano mai state prodotte. In particolare, la Città Metropolitana aveva ufficialmente richiesto il deposito delle polizze nelle date del 30 settembre 2014, del 19 dicembre 2014, del 20 gennaio 2015, del 10 agosto 2015. Con successiva nota, tuttavia il Dirigente del Settore Patrimonio dott. Praticò riconosceva che erano state depositate fideiussioni per euro 200.000 e 800.000 ma rappresentava che erano venute meno le condizioni per la stipula vista la mancata produzione di polizza per euro 300.000 per i canoni.
Dunque, con successiva nota del 4 settembre 2015 il dott. Praticò informava il Direttore Generale e il Presidente della Provincia che vi era una posizione debitoria per occupazione sine titulo da parte della società sportiva stimata in 703.863,50 euro. Nel mese di ottobre il dott. Praticò invitava il Presidente della società Branca Giuseppe Valerio a un incontro presso il Settore Patrimonio per poter definire la questione dell’occupazione e trovare un accordo per sottoscrivere il contratto; il Branca tuttavia si dichiarava non disponibile a presenziare. Il dott. Praticò con nota del 24 febbraio 2016 intimava pertanto la Viola Basket allo sgombero immediato dei locali e demandava al settore dell’Avvocatura di procedere con le azioni di rilascio del bene. A questo punto, con nota del 3 maggio 2016 l’avv. Branca chiedeva di poter concludere l’accordo epurandolo dalla clausola che obbligava la Viola Basket a procurarsi una polizza fideiussoria, non essendo stata reperita alcuna compagnia assicurativa disponibile alla stipula; l’Ente rispondeva che la convenzione non avrebbe potuto essere stipulata in difetto di clausola fideiussoria e pertanto intimava nuovamente il rilascio.
Il 13 luglio 2016 il dirigente del Settore Avvocatura assegnava il termine di giorni quindici alla società per la stipula dell’atto, in mancanza si provvedeva a intimare il rilascio dell’immobile e si prospettava la segnalazione del comportamento tenuto a tutti gli organi sportivi competenti. Con la nota del 26 agosto 2015 la Viola, tuttavia, si riconosceva debitrice nei confronti dell’Ente e chiedeva allo stesso di trovare un accordo. In particolare, la società lamentava l’onerosità dei canoni, ma si rendeva disponibile comunque a chiudere l’accordo, riconoscendo all’Ente il fatto di essere sua debitrice. In particolare, proponeva il saldo dell’importo di 25.000,00 € per le stagioni 2012 2013 e il saldo delle successive quattro rate di 35.000,00 € per la stagione 2016.
Successivamente, spirato il termine, in ogni caso il Direttore Generale dott. Antonio Minicuci con nota del 26 settembre 2016 chiedeva una relazione al responsabile del settore Praticò sulla vicenda, dichiarava che la società si era detta disponibile ad adempiere in tempi brevissimi all’atto della sottoscrizione, almeno versando buona parte del dovuto. In risposta il dott. Praticò ricordava il precedente carteggio e la difficoltà riscontrata a ottenere la stipula della convenzione, anche in considerazione del fatto che le fideiussioni depositate provenivano da un ente (Ilfa Leasing s.p.a.) non abilitato al rilascio di garanzie nei confronti di enti pubblici. Subito dopo, ossia il 9 novembre 2016, la stessa società Viola Basket inviava una comunicazione in cui dava atto di un incontro con il Minicuci e proponeva la rateizzazione delle somme dovute dal 2010 fino al 31 ottobre 2016 (200.000 euro) da pagarsi in 35 rate trimestrali di 5.000 euro e con ultima rata di 25.000 euro, subito dopo la stipula della convenzione.
Tale proposta (costituente di per sé un secondo riconoscimento di debito dopo quello del 26 agosto 2016), fu rigettata con nota congiunta n. 322369 del 16 dicembre 2016 in quanto l’Ente pubblico la considerò giuridicamente ed economicamente inaccettabile, nonché in contrasto con tutti gli atti istruttori e preliminari cui la parte debitrice aveva attivamente partecipato. Il Dirigente del settore Patrimonio dunque con nuova nota del 5 gennaio 2017 trasmise gli atti al settore Avvocatura per provvedere alle azioni finalizzate al rilascio dell’immobile. Il settore competente non riuscì a disporre lo sgombero e negli anni successivi si realizzò un unico sopralluogo presso la struttura.
Il teste Larizza ha chiarito che: “Al 31/12/2015 diciamo, sulla base di quelli che erano gli accordi di convenzione proposti dall’Ente alla firma della Viola, che poi non vennero mai sottoscritti, sulla base di questi accordi, al 31/12/2015 l’Ente doveva avere un credito di 525 mila euro nei confronti della Viola. Che non risultava dal bilancio, però” (…) “atteso che non vi era stata la formalizzazione di nessun accordo tra l’Ente e il Comune, ma c’era un utilizzo di fatto della Viola del bene di proprietà dell’Ente, tecnicamente non si poteva parlare di un vero e proprio debito, perché affinché si possa parlare di un debito questo deve essere certo, liquido ed esigibile. Nella circostanza che ci occupa ancora non lo era; era un debito potenziale, era un debito quantificabile, ma ancora non aveva quelle caratteristiche della liquidità e esigibilità.
Per cui nel bilancio sulla base dei principi contabili nazionali dell’Organismo Italiano di Contabilità, quello che la Viola avrebbe dovuto rilevare era l’accensione di un fondo tra le passività patrimoniale per i rischi derivanti appunto dall’utilizzo della struttura (…) E siccome era quantificabile, perché vi era comunque una bozza di convenzione che era conosciuta da entrambe le parti, questa rilevazione, a mio avviso, doveva essere pari a quella che potenzialmente poteva essere il debito a quella data”.
Quindi il teste spiegava che nello stato patrimoniale, nel caso di specie, sarebbe stato necessario accendere un fondo rischi in contro partita nel conto economico, un costo per l’utilizzo della struttura: “Nel conto economico alla voce B, costi di produzione numero 12, quindi in dare, e nel conto patrimoniale alla voce B, numero 4, in avere per l’accensione del fondo rischi ed oneri”. Questo non accadeva nel bilancio di esercizio del 31/12/2015 né nel bilancio del 31/12/2016 per il quale doveva verificarsi la medesima situazione.
Infatti, il teste specificava: “siccome la convenzione, seppur non sottoscritta, esisteva e siccome l’utilizzo del bene c’era stato, anche nel 2016 la Viola avrebbe dovuto iscrivere la somma di 150 mila euro commisurata a quello che sarebbe dovuto essere il canone di quell’anno, tra i costi, e in contro partita aumentare il fondo rischio di altri 150 mila euro”. Il principio ovviamente si applicava anche per il bilancio relativo all’anno 2017.
Il dott. Larizza dava poi atto di una serie di note da cui emergeva che, alla data dell’atto di citazione in giudizio promosso dalla Provincia di Reggio Calabria, ora Città Metropolitana, nei confronti della Viola Basket il credito dell’Ente dovesse essere pari almeno a € 1.125.000,00, e non già ai 700.000,00 € chiesti in citazione. Invero, il consulente Larizza risulta aver svolto una valutazione prudenziale e del tutto favorevole agli imputati, tralasciando gli effetti del doppio riconoscimento (parziale) di debito avvenuto nel corso dell’anno 2016.
Tuttavia, ha concluso che in base ai principi contabili OIC 31 i bilanci relativi agli anni dal 2015 in poi erano non veritieri in quanto non rappresentavano nel conto economico la voce dei costi della produzione e gli “accantonamenti per rischi” e nello stato patrimoniale alla voce “fondi per rischi o oneri” le somme dovute alla Città Metropolitana e derivanti da occupazione senza titolo (pur se in parte riconosciute).
Si trattava infatti di una passività quantomeno probabile, anche in considerazione del doppio riconoscimento parziale e della lunga diatriba con l’Ente pubblico nel corso della quale la società Viola Basket aveva costantemente riconosciuto di essere parte debitrice per aver occupato ininterrottamente un bene pubblico senza versare alcunché. Per quanto riguarda, invece, la struttura “Palacalafiore”, il perito illustrava come, a seguito di gare per l’affidamento di impianti non aggiudicate per mancanza di offerte, nel 2014 il Comune aveva affidato il centro sportivo in via provvisoria ad un’associazione temporanea d’imprese (ATI) costituita tra Viola RC S.S.D. a r.l. e Progetto 5 di Santo Frascati.
Erano state richieste e acquisite una fideiussione di € 50.000,00 e una polizza assicurativa con copertura non inferiore a € 2.500.000,00 per danni verso terzi. Il Palacalafiore era stato poi aggiudicato in via definitiva alla menzionata ATI, con determina del 17.12.2015, e consegnato in data 30.12.2015. In tal caso, specificava il teste in udienza, a differenza dell’altra struttura, il “Pianeta Modena”, il Comune aveva ben quantificato il suo credito proprio in forza del fatto che vi era un’aggiudicazione definitiva; quindi, vi era stato un atto formale anche di immissione in possesso della struttura all’ATI aggiudicataria.
Nonostante ciò, al febbraio 2016 non era stata sottoscritta la relativa convenzione tra ATI e Comune. Quest’ultimo, poi, notiziava l’aggiudicataria circa la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni alla convenzione, nonché di produrre una polizza integrativa per calamità naturali. Successivamente, il Comune invitava l’ATI al pagamento della somma di € 69.173,70, a titolo di canone e di rimborso delle spese di energia elettrica dell’anno 2015 e la diffidava per la sottoscrizione del contratto definitivo.
A seguito di contestazioni mosse dall’ATI, il Comune fissava all’8.6.2016 la data per la riconsegna della struttura sportiva, contestando al contempo il mancato pagamento dei corrispettivi per l’utilizzo dell’impianto e la totale assenza di manutenzione e pulizia dei locali concessi. Il data 4.8.2016, il Comune informava la Viola RC SSD che la possibilità di utilizzare il “Palacalfiore” per la stagione 2016/2017 rimaneva subordinata alla definizione della posizione debitoria del precedente gestore della struttura ATI per i canoni dovuti per le annualità 2015 e 2016, nonché della posizione debitoria ancora in capo alla stessa Viola RC per la concessione di uso temporaneo per il campionato annualità 2014.
A tale data, il credito del Comune risultava pari a € 98.520,00, oltre alle spese di energia elettrica per l’annualità 2016. Con nota prot. n. 4770 del 12.01.2017 il Comune concedeva alla Viola R.C. S.S.D. una rateizzazione di € 3.000,00 mensili, oltre a interessi legali fino ad estinzione del debito. La concessione della struttura sportiva, si legge in una nota successiva, rimaneva comunque subordinata al pagamento del debito.
La Viola R.C. S.S.D., con successiva pec, avanzava richiesta di pagamento del proprio debito al netto delle spese sostenute dall’ATI e dalla stessa Viola, tramite rate da 2.500,00 € mensili. Il Comune di Reggio Calabria, nell’accogliere la richiesta con successiva nota, quantificava il proprio credito in complessivi € 112.353,83, comprensivi di interessi legali. Con pec del 6.10.2017 la Viola R.C. S.S.D. a r.l. trasmetteva, per accettazione, il piano di rientro della complessiva posizione debitoria debitamente sottoscritto.
Successivamente, il Comune, nel negare alla Viola RC l’utilizzo del “Palacalafiore”, dava atto del mancato pagamento della prima rata del piano di rientro alla scadenza indicata, nonché la mancata consegna della fideiussione a garanzia del credito rateizzato. Facevano seguito una serie di diffide di pagamento, pena la risoluzione del piano di rientro. Con nota del 30.11.2018, infine, il Comune di Reggio Calabria notificava alla Viola RC SSD atto di ingiunzione a precetto per la somma di € 116.379,21.
Il teste Larizza, a domanda del P.M., rispondeva che nei bilanci e nelle scritture contabili dal 2014 al 2017 questo debito nei confronti del Comune non veniva inserito. Spiegava inoltre che le imprese in ATI, nei confronti della stazione appaltante, avevano un’obbligazione di tipo solidale e, proprio per questo, ogni associato dell’ATI doveva iscrivere nel proprio bilancio l’intero debito nei confronti dell’Ente. In questo caso si trattava di un vero e proprio debito; quindi, al 31 giugno 2017, atteso che il Comune aveva precettato le somme, il debito andava iscritto nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce dei debiti di esercizio, la voce D numero 14.
Anche in questo caso, proseguiva il dott. Larizza, il Comune non ha mai percepito alcuna somma dovuta per l’occupazione del “Palacalafiore” e anche in questo caso la Viola Basket non ha mai rilevato nei propri bilanci alcun debito nei confronti del comune di Reggio Calabria per l’utilizzazione dell’impianto sportivo.
Nell’integrazione alla relazione di consulenza tecnica, depositata il 2.4.2024, il dott. Larizza, su richiesta del P.M., specificava in base a quali principi contabili i debiti maturati dalla Viola R.C. S.S.D. avrebbero dovuto essere inseriti nel bilancio di esercizio e precisava se i debiti oggetto del presente giudizio dovessero ritenersi certi, liquidi ed esigibili e se sussistesse dal punto di vista contabile un obbligo di rappresentazione in bilancio e, in caso di risposta affermativa, in quali poste contabili o con quali modalità avrebbero dovuto essere rappresentati.
Con riguardo alla struttura “Palacalafiore”, ancora, nella perizia, il dott. Larizza rappresentava quanto segue: “Atteso, pertanto, l’obbligo solidale nei confronti del Comune di Reggio Calabria delle singole imprese costituenti l’ATI (debitore principale nei confronti dell’Ente) deve, quindi, rappresentarsi che, alla data del 4 agosto 2016, la Viola RC ssd a r.l. avrebbe dovuto già rilevare nelle proprie scritture contabili, quale debitrice solidale, non già un debito nei confronti del Comune di Reggio Calabria (atteso che la sua esatta determinazione era ancora condizionata alla quantificazione delle spese per energia elettrica) bensì una passività potenziale la quale, per come previsto dal documento n. 31 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), andava registrata nella sua componente economica (costo) quale accantonamento per rischi e nella sua componente patrimoniale (passività) quale fondo rischi, quantomeno per la predetta somma di € 98.520,003”.
In effetti, l’OIC n. 31 stabilisce che: “4. I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. “5. I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.
Quanto richiesto dal Comune di Reggio Calabria alla data del 4.8.2016 rappresentava una passività di natura determinata ed esistenza probabile alla data di bilancio (31.12.2016), caratterizzata da uno stato di incertezza derivante dall’esatto importo da riconoscere al Comune di Reggio Calabria per l’occupazione del Palacalafiore da parte dell’ATI per gli oneri di energia elettrica.
Ancora si legge nella perizia: “nel bilancio chiuso al 31.12.2016 non risulta rilevato alcun accantonamento per rischi che doveva così essere rappresentato:
– Nel conto economico, ex artt. 2425 e 2435 bis c.c., alla voce B (costi della produzione), n. 12 (accantonamenti per rischi) per € 98.520,00;
– Nello stato patrimoniale, ex art. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., alla voce B (fondi per rischi ed oneri), n. 4 (altri) per € 98.520,00.
La predetta passività, solo potenziale alla data di chiusura del bilancio 2016, diventava però, per la Viola RC ssd a r.l., un debito certo, liquido ed esigibile in data 06/10/2017”. In effetti, con pec trasmessa alla predetta data al Comune di Reggio Calabria ed acquista dall’Ente con protocollo 1545155, la Viola RC SSD a r.l. sottoscriveva, per accettazione, un piano di rientro, riferito alle annualità 2015/2016, della complessiva somma di € 112.353,83 (a titolo di canoni ed energia elettrica per le annualità 2015/2016, oltre interessi) da pagarsi in n. 45 rate dal 07/07/2017 al 07/06/2021 di cui n. 44 rate da € 2.500,00 ciascuna e l’ultima di € 2.353,83; al 31.12.2017, come da nota del Comune di Reggio Calabria, prot. 32748 del 26/02/2018, nessuna rata di detto piano di rientro risultava essere stata onorata.
Secondo il dott. Larizza, “sulla base dei principi italiani di contabilità e, in particolare, dell’OIC 197, la rilevazione di una passività certa, liquida ed esigibile deve essere trascritta tra i debiti, tenuto conto, ai sensi degli artt. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., che “nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo”.
La Viola RC SSD, pertanto, avrebbe dovuto nel bilancio chiuso al 31.12.2017, rilevare un debito nei confronti del Comune di Reggio Calabria pari ad € 112.353,83, così individuato:
– “Nel conto economico, ex artt. 2425 e 2435 bis c.c., alla voce B (costi della produzione), n. 8 (per godimento di beni di terzi) per € 112.353,83;
– Nello stato patrimoniale, ex art. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., alla voce D (debiti), n. 14 (verso altri), con separata indicazione di quelli esigibili entro l’esercizio successivo (nel caso che ci occupa: rate 2017 e 2018) e di quelli esigibili oltre l’esercizio successivo (nel nastro caso: rate dal 01.01.2019 in poi).”
Non assume rilievo, inoltre, l’asserito accollo del predetto debito nei confronti del Comune di Reggio Calabria da parte del sig. Muscolino Giovanni Cesare, trattandosi di accollo interno che non ha alcun effetto rispetto all’Ente creditore. Come chiarito dal teste in sede di deposizione, l’accordo spiegava effetti soltanto nei confronti dell’accollante e dell’accollato, non anche nei confronti del creditore che non partecipava a questo accordo tra le parti posto che dagli atti non risultava l’accettazione da parte del creditore.
In questo caso, all’interno del bilancio, la Viola avrebbe comunque dovuto iscrivere un debito nei confronti dell’Ente e, eventualmente, rendere evidenza nella nota integrativa di questo accordo poi intervenuto tra la Viola stessa e un terzo, che decideva di accollarsi questo debito.
Con riguardo al credito della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’utilizzo della struttura “Pianeta Viola”, secondo il dott. Larizza, il fatto che “alla data del 26.08.2015 la Viola RC SSD a r.l., manifestando espressamente la volontà di sottoscrivere la convenzione in esame, seppur chiedendo una maggiore dilazione per il pagamento dell’indennità richiesta dalla Provincia a titolo di utilizzo dell’impianto sportivo per le stagioni dal 2010 al 2013, assumeva inequivocabilmente la consapevolezza di avere, nei confronti dell’Ente, una passività potenziale appunto derivante dalle somme previste nella predetta convenzione e, precisamente:
– € 375.000,00 quale indennità prevista per l’utilizzo dell’impianto Pianeta Viola per le stagioni sportive 2010/2013;
– Un importo non quantificato per l’utilizzo dell’impianto sportivo per l’annualità 2014;
– Un importo non quantificato per il consumo relativo alle utenze;
– € 150.000,00 per l’anno 2015.”
La manifestata volontà di sottoscrivere la convenzione, pertanto, attribuisce alla passività natura determinata ed esistenza probabile alla data di bilancio (31.12.2015), caratterizzata da uno stato di incertezza derivante dall’esatto importo da riconoscere all’Ente per l’anno 2014 e per le utenze. Detta passività, determinata e di esistenza probabile, pertanto, non poteva essere qualificata come “debito” perché mancante dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, tanto che la Città Metropolitana ha promosso giudizio di cognizione per aver riconosciuto il proprio credito.
Conclude il dott. Larizza: “nel bilancio chiuso al 31.12.2015, doveva rappresentarsi, in osservanza al principio contabile OIC 31:
– Nel conto economico, ex artt. 2425 e 2435 bis c.c., alla voce B (costi della produzione), n. 12 (accantonamenti per rischi) per € 525.000,00;
– Nello stato patrimoniale, ex art. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., alla voce B (fondi per rischi ed oneri), n. 4 (altri) per € 525.000,00.”
In una successiva nota trasmessa alla ex Provincia di Reggio Calabria, alla data del 03.06.2016, la Viola RC SSD a r.l., rinnovava espressamente la volontà di sottoscrivere la convenzione, assumendo inequivocabilmente, a parere del perito, “la consapevolezza di avere, nei confronti dell’Ente, una passività potenziale appunto derivante dalle somme previste nella predetta convenzione e, precisamente:
– € 375.000,00 quale indennità prevista per l’utilizzo dell’impianto Pianeta Viola per le stagioni sportive 2010/2013;
– Un importo non quantificato per l’utilizzo dell’impianto sportivo per l’annualità 2014;
– Un importo non quantificato per il consumo relativo alle utenze;
– € 150.000,00 per l’anno 2015
– € 150.000,00 per l’anno 2016”.
Anche in questo caso, la rinnovata manifestazione di volontà di sottoscrivere la convenzione attribuisce alla passività natura determinata ed esistenza probabile alla data di bilancio (31.12.2016), caratterizzata da uno stato di incertezza derivante dall’esatto importo da riconoscere all’Ente per l’anno 2014 e per le utenze.
“Pertanto, nel bilancio chiuso al 31.12.2016, doveva rappresentarsi, in osservanza al principio contabile OIC 31 (tenuto conto di quanto doveva già essere stato rilevato nel bilancio chiuso al 31.12.2015):
– Nel conto economico, ex artt. 2425 e 2435 bis c.c., alla voce B (costi della produzione), n. 12 (accantonamenti per rischi) per € 150.000,00;
– Nello stato patrimoniale, ex art. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., alla voce B (fondi per rischi ed oneri), n. 4 (altri) per ulteriori € 150.000,00”.
Secondo il dott. Larizza, alla data del 31 dicembre 2017, tenuto conto di quanto previsto nella convenzione seppure mai sottoscritta dalle parti, del contenzioso ancora in essere con la Città Metropolitana di Reggio Calabria (ex Provincia), e della prosecuzione dell’utilizzo dell’impianto sportivo da parte della Viola RC SSD a r.l., la società sportiva avrebbe dovuto rilevare un ulteriore accantonamento per rischi che, “in osservanza al principio contabile OIC 31, doveva così essere rappresentato (tenuto conto di quanto doveva già essere stato rilevato nel bilancio chiuso al 31.12.2016):
– Nel conto economico, ex artt. 2425 e 2435 bis c.c., alla voce B (costi della produzione), n. 12 (accantonamenti per rischi) per € 150.000,00;
– Nello stato patrimoniale, ex art. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., alla voce B (fondi per rischi ed oneri), n. 4 (altri) per ulteriori € 150.000,00”.
Il consulente tecnico concludeva sottolineando che gli asseriti costi di manutenzione straordinaria sul “Palacalafiore” e sul “Pianeta Viola” non hanno trovato alcun riscontro nella documentazione in atti, né tra quelli del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, né nei bilanci della società che, in alcuna annualità, ha rappresentato costi a detto titolo neppure in nota integrativa.
Di conseguenza, secondo il dott. Larizza “deve ritenersi che, in osservanza alle norme del codice civile ed ai principi contabili italiani (OIC), il bilancio della Viola RC ssd a.r.l. avrebbe dovuto rappresentare, alla data del 31 dicembre 2017: rilevato nel bilancio chiuso al 31.12.2016):
– Un debito nei confronti del Comune di Reggio Calabria. per l’utilizzo del Palacalafiore, di € 112.353,83 ex art. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., alla voce D (debiti), n. 14 (verso altri);
– Un fondo rischi, per passività nei confronti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di natura determinata ed esistenza probabile derivante dall’utilizzo del Pianeta Viola, almeno pari a € 825.000,00 ex art. 2424 c.c. e 2435 bis c.c., alla voce B (fondi per rischi ed oneri), n. 4 (altri)”.
La testimonianza del CTP della difesa dott. Condemi Fabrizio all’udienza del 20 maggio 2025, unitamente alla consulenza tecnica di parte
In data 20 maggio 2025, il Commercialista Fabrizio Condemi, consulente tecnico di parte dell’imputato Raffaele Monastero, deponeva come testimone e confermava il contenuto della relazione contenente le osservazioni tecniche alla relazione del C.T.P. Domenico Larizza presentata in data 12 maggio 2025.
Pur condividendo le premesse dell’analisi operata dal dott. Larizza, il dott. Condemi giungeva a differenti conclusioni. “Con riferimento al debito inerente alla corresponsione dei canoni relativi all’impianto “Pianeta Viola”, il dott. Larizza, aveva dichiarato che il credito vantato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria non fosse certo ed esigibile. – si legge nella sentenza – Il Condemi, invece, qualificava tale passività non già come “possibile” o “probabile”, bensì come passività “remota”, in ragione della difficoltà di determinazione dell’an e del quantum. Tra gli indici di incertezza che andrebbero valorizzati rientrerebbero la mancata sottoscrizione di una convenzione, la storica l’inerzia dell’Ente nell’esercizio di azioni a sua tutela, la presenza di più associazioni occupanti l’immobile, nonché le spese sostenute dalla società per il mantenimento dell’immobile (sebbene mai acclarate).
Tutto ciò giustificherebbe la scelta di non iscrivere tale passività nel bilancio di esercizio, posto che le passività probabili si iscrivono in un fondo rischi, le passività possibili vanno richiamate in nota integrativa, mentre le passività remote non richiedono alcuna informativa di bilancio. Tutti questi elementi potevano consentire una certa discrezionalità a chi redigeva il bilancio e, secondo quanto affermato dal teste in udienza, potrebbero aver indotto il Monastero, senza aver violato alcun principio contabile, a qualificare la passività (né come probabile e neppure addirittura come possibile ma) come remota, cioè non certa né nel quando, né nel quanto, o addirittura neanche nel sé. Il teste chiariva che tradurre in numeri gli eventi reali che avvengono attorno alla compagine sociale di cui si sta redigendo il bilancio che è sempre un lavoro complicato. Secondo il Condemi, pertanto, la conclusione di poter non iscrivere nulla a bilancio in merito a questa situazione era assolutamente compatibile con i principi contabili e con gli eventi acclarati, anche presenti agli atti, che non davano alcuna certezza sul debito nei confronti dell’Ente Pubblico”.
Il teste dichiarava “i principi internazionali e nazionali sostanzialmente danno una discrezionalità a una scelta che è soggettiva e la discrezionalità, secondo me, col senno di poi, ovviamente, a distanza di anni, valutando effettivamente tutto quello che aveva in mano il dottor Monastero, non avere trascritto nulla sul bilancio non viola nessuno di questi principi”.
La situazione del “Palacalafiore”, come affermato dal teste e consulente tecnico di parte, si presenta diversamente, tanto da indurre lo stesso a qualificare la passività relativa al pagamento dei canoni come “possibile”, da riportare, pertanto, in nota integrativa. Secondo il dott. Condemi, tuttavia, si tratterebbe di una “‘irregolarità potenziale’, in ragione della tipologia di società senza fini di lucro. In sede di deposizione in udienza, il teste chiariva che, durante il corso del primo anno in cui era subentrato il Monastero alla guida della Viola, aveva potuto appurare che nel libro giornale, che è un libro obbligatorio nel quale si annoverano in ordine cronologico tutti gli eventi contabili della società, vi erano riportate una serie di spese, tra le quali rientravano gli impianti Palasport, i lavori di ripristino del palasport o il rifacimento dell’asfalto fuori dal Palazzetto.
Dalla lettura del libro giornale del 2015, riferiva il teste, non emergevano i motivi per i quali erano state effettuate tali spese, ma immaginava si trattassero di interventi urgenti che spesso venivano anticipati dalla proprietà perché necessari allo svolgimento dell’attività sportiva. Questa situazione, secondo il teste, poteva aver determinato incertezza in capo al Monastero circa il numero da dover scrivere in bilancio. Il consulente ha inoltre aggiunto quanto segue: “magari veramente non si aveva la contezza al momento in cui si redige un bilancio, perché chiaramente durante il corso della contabilità se io ho una fattura a nome della Viola, anche se è una spesa per il Comune, la vedo in contabilità. Se qualcun altro in nome e per conto della Viola ha pagato, ha effettuato delle spese, è chiaro che io in contabilità non la vedo. Quindi, quando poi si arriva a tirare le somme, a fare un bilancio, che è il documento principe, ma soprattutto è il documento riassuntivo della vita aziendale contabile di quell’esercizio, magari, sempre in termini discrezionali e sempre su una sorta di incertezza, probabilmente il dottore Monastero ha considerato alla stregua, come dicevo, del Pianeta Viola di non inserire nulla a bilancio”.
Secondo il teste, pertanto, riteneva che il non passaggio sul bilancio, in merito al Pianeta Viola, costituisca una scelta che rientra nell’alveo di quella discrezionalità soggettiva. A domanda del difensore di parte civile, concernente la necessità di inserite il debito in bilancio ove oggetto di un piano di rientro, il teste affermava: “il riconoscimento del debito, è chiaro che è un elemento tangibile dove io, lo dice la parola stessa, riconosco il debito. Quindi, si deve andare a vedere se il debito riferito all’esercizio, quindi non il debito astratto, quindi facendo l’esempio sempre sulle rate della rottamazione, se io c’ho di un debito ics 2 mila euro in quell’esercizio, è chiaro che quei 2 mila euro andrebbero iscritti in bilancio. Ma quelli perché ho fatto un atto attraverso il quale ho spalmato il mio debito nel futuro. E quindi, quante sono di competenza dell’esercizio in questione? Quelle sì”.
Il teste ribadiva, con specifico riferimento al Pianeta Viola, che l’incertezza sul numero, sul quando e sul se rende la passività qualificabile come remota. Con riguardo al Palacalafiore, invece, la certezza circa l’an del debito potrebbe condurre a qualificare la passività come possibile, sebbene si registri incertezza oggettiva sul numero, dovendosi tener conto delle spese anticipate (pur non dimostrate) dalla Viola.
Sul punto il teste, su domanda della difesa, che chiedeva se la situazione oggettiva unitamente alla situazione di fatto della Viola potesse aver indotto ad un errore di classificazione della passività concludeva affermando: ‘probabilmente chi ha redatto il bilancio è potuto incappare in un errore di valutazione, assolutamente’“.
Le deposizioni del teste Battaglia, del teste Barreca Francesco e del Brigadiere Liuzzo Scorpo Giuseppe rese all’udienza del 23 gennaio 2024
All’udienza del 23 gennaio 2024, vaniva ascoltato Attilio Battaglia, nella qualità di Capo dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ex Provincia, dal 2006. Il teste raccontava di aver “agito in giudizio, esercitando un’azione possessoria, nei confronti degli occupanti sine titulo del Pianeta Modena nell’anno 2019. Già nell’anno 2010 veniva esercitata un’altra azione analoga e venivano sfrattati; successivamente, subentravano i custodi giudiziari a seguito di sequestro, poi, da quello che il teste ricordava, vi era una bozza di convenzione tra la SSD Viola e la Città Metropolitana per l’occupazione dell’immobile, ma la stessa non veniva mai firmata e la Viola occupava comunque l’immobile.
Il teste specificava di aver incontrato una volta sola Monastero nel 2016 e, in quell’occasione, il Battaglia gli chiedeva di fargli vedere dei documenti, in particolare lo statuto della società, ma non veniva esibito alcun documento. A domanda del P.M. concernente il tipo di importo richiesto alla Viola, il teste Battaglia rispondeva che era pari a circa € 119.000,00 l’anno. Dal 2014 al 2018 si registrava una corrispondenza tra la SSD Viola e la Città Metropolitana e vi erano anche alcune diffide per la corresponsione dei canoni. La Viola, di conseguenza, rispondeva al Patrimonio dicendo che non andava bene la perizia e che l’importo anche dell’assicurazione era troppo elevato, ritenendo l’assicurazione vessatoria.
A domanda dell’avv. Scudo circa il contenuto della delibera n. 19 del 2014 dell’Amministrazione Provinciale, il teste riferiva che la stessa conteneva lo schema di convenzione, aggiungendo “Sì col nome del signor Muscolino”. Nel corso della stessa udienza veniva esaminato il teste Francesco Barreca, attualmente Dirigente del settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, dal 2014 al 2018 Dirigente allo sportello unico attività produttive, settore sport, mentre dal 2002 al 2009 e poi dal 2015 al 2018 era stato Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Sport.
Il teste narrava che, in quel periodo, vi erano state delle inadempienze da parte della società Viola relative al pagamento dei canoni per l’utilizzo del Palasport di Pentimele, per cui il teste aveva proceduto ad effettuare delle diffide alla società Viola perché effettuasse questi pagamenti, concedendo una rateizzazione su un provvedimento riepilogativo degli importi che erano dovuti dalla società.
In particolare, il PalaCalafiore era occupato dalla società Viola in base a un bando di gara, ma questa gara non era mai poi stata perfezionata con la stipula del contratto, però l’occupazione del palazzetto veniva ottenuta in via temporanea, nelle more della stipula del contratto, per cui il debito pregresso era riferito anche a questi periodi. Il canone per l’occupazione ammontava a circa 110.000,00 euro.
Il teste confermava quanto riferito alla Guardia di Finanza il 28 maggio 2019 ovvero: “Detta struttura – cioè il PalaPentimele – è stata concessa nel 2014 con determina 4252 del 17/12/2014, a seguito di un espletamento di procedura evidenza pubblica all’ATI composta dalla società Viola e la ditta Progetto 5, si aggiudicavano la gara per la gestione poliennale dell’impianto sportivo in questione a fronte del pagamento di un canone dell’importo di 50 mila euro annui”.
Il teste dichiarava, altresì, che finché ha ricoperto l’incarico di dirigente, nessuna somma era stata corrisposta dalla società Viola. Le somme, pertanto, sono state richieste tramite numerose diffide. In seguito, vi era stato un incontro con il dottore Monastero e con il suo Avvocato, probabilmente anche con il Muscolino, ma il teste non ricordava bene, a seguito del quale veniva stipulato un piano di rientro. Il teste riferiva di essere a conoscenza del pagamento forse della sola prima rata, specificando che egli dopo pochi mesi veniva trasferito da quel settore non sapendo più nulla.
Il teste, inoltre, confermava le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza, secondo le quali: “Successivamente nell’estate del 2018 subentrava nella titolarità della società sportiva l’Amministratore Unico signor Coppolino Aurelio, al quale ufficialmente veniva comunicata in data 19/9/2018 l’esistenza della sopra specificata situazione debitoria nei confronti di questo ente. A seguito di questa comunicazione si teneva un incontro presso questo ufficio, durante il quale mi premuravo di specificare all’Amministratore della Viola la genesi e l’entità del debito sopra menzionato”.
Il teste Barreca descriveva, altresì, l’atteggiamento del Coppolino durante l’incontro, il quale sembrava sorpreso poiché riferiva di non essere a conoscenza di quell’entità di situazione debitoria. In particolare, il Coppolino riferiva che una parte del debito gli era stata esposta, ma non era a conoscenza di una situazione debitoria così pesante.
Sempre nel corso della medesima udienza veniva escusso il Brigadiere Liuzzo Scorpo Giuseppe, all’epoca dei fatti in servizio presso il Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria. Il teste riferiva
che l’attività di indagine si era concretizzata nella disamina della documentazione prodotta dalla parte civile in sede di denuncia. Da tale analisi era emerso che, in data 4 luglio 2018, era stato stipulato a Roma un accordo quadro di cessione quote, sottoscritto tra Coppolino Aurelio quale acquirente e Muscolino Giovanni Cesare e Campisi Giuseppe quali venditori e titolari dell’intero capitale sociale pari a euro 45.000,00 della Viola Reggio Calabria ASSD.
In allegato al citato documento veniva fornito, sottoscritto dalle parti, lo stato patrimoniale e il conto economico relativo all’esercizio 2017. Il giorno successivo, quindi il 5 luglio 2018, veniva redatto a Barcellona Pozzo di Gotto l’atto di cessione delle quote sociali della società tra Muscolino Giovanni Cesare, in qualità anche di procuratore speciale di Campisi Gaetano, e Coppolino Aurelio. Il prezzo della cessione veniva concordato per un importo di 900,00 euro in funzione del patrimonio negativo risultante dal bilancio al 30 giugno 2018.
Oltre a questa documentazione, rilevava il teste, vi era una missiva del 19/9/2018 in cui l’Ufficio Sport del Comune di Reggio Calabria inviava una pec avente ad oggetto “riscontro nota del 14 settembre 2018, richiesta disponibilità PalaPentimele” ai seguenti indirizzi di posta elettronica: viola@pec.viola.rc.it, cesaresantambrogio@pec.it e coppolino@violareggiocalabria1966.it.
Secondo quanto affermato dal teste: “la documentazione allegata a questa pec comprendeva delle missive in cui la Città di Reggio Calabria inviava alla Viola Reggio Calabria, alla cortese attenzione del dottor Raffaele Monastero, una missiva con protocollo 0153350 del 5/10/2017 nella quale comunicava il nuovo piano di rateizzazione per la concessione del PalaCalafiore per una somma complessiva pari ad euro 112.353,83 euro. Successivamente, una missiva del 6/10/2017 dall’indirizzo pec della società Viola Reggio Calabria veniva inviata al Comune di Reggio Calabria una mail a nome di Monastero Raffaele, in riscontro alla precedente nota con il piano di rientro debitamente firmato”.
Un’ulteriore nota si registrava in data 19.9.2018, allorquando, la città di Reggio Calabria, invia via pec alla società Viola Reggio Calabria 1966 una missiva con cui comunicava che: “in riscontro alla nota del 1/9/2018 circa la richiesta di disponibilità del PalaPentimele occorreva definire la situazione debitoria della società nei confronti dell’Ente”.
Nel dettaglio, proseguiva il teste, vi era il piano di rateizzazione della somma di euro 112.353,83 suddivisa in 45 rate di cui risultava pagata solo la prima rata, ossia la somma di euro 1.122,54. Successivamente, in data 19.10.2018, veniva inviata una mail avente per oggetto atto di citazione dall’indirizzo pec benedetto@pec.it ai seguenti indirizzi di posta elettronica: viola@pec.viola.rc.it e raffaele.monastero@pec.commercialisti.it
Per quanto riguardava il contenuto della mail nella stessa era riportato il seguente testo: “Spettabile Società allego alla presente atto di citazione che il dottor Monastero mi ha inviato per cortesia, in ragione del mio mandato conferito dal signor Muscolino. L’atto della Città Metropolitana è stato inspiegabilmente inviato al dottor Monastero ma noto come sia stato notificato anche al dottor Coppolino che inserisco in copia. In merito mi permetto di suggerire assoluto silenzio fino a che non ci si incontra nelle giornate di giovedì 25/10 o venerdì 26/10 in modo da condividere una strategia difensiva con riferimento all’atto. Rimango a vostra disposizione per chiarimenti, preferendo mezzo mail ordinaria. Cordiali saluti FB”.
Copia della presente mail veniva inviata anche per conoscenza sia a coppolino@violareggiocalabria1966.it, giancesare.muscolino@gmail.com e sergiozumbo@hotmail.com.
In data 11.10.2018, proseguiva il teste, l’avv. Sergio Zumbo inviava una mail all’avv. Benedetto Francesco con cui informava quest’ultimo, attraverso un prospetto aggiornato, circa la situazione debitoria della società e nel citato prospetto l’Avvocato Zumbo elencava delle situazioni debitorie ancora da chiudere e non riportate in bilancio tra cui la situazione Pianeta Viola e PalaPentimele. In data 2.6.2018, la società Professional Associate Corporate srl trasmetteva telematicamente alla Camera di Commercio di Reggio Calabria i bilanci abbreviati d’esercizio della Viola Reggio Calabria SSD a r.l. chiusa il 31.12.2017.
Il teste riferiva che, in seguito, gli operanti avevano acquisito il bilancio di esercizio chiuso in data 11.6.2018 relativo al bilancio di esercizio al 31.12.2017, quindi l’ultimo bilancio prima del passaggio delle quote al Coppolino. Nello specifico, il teste dichiarava di essersi limitato a verificare la voce addebiti che veniva riportata nel bilancio pari a 1.117.914,00 euro e la compagine societaria a quella data. Il teste ha dichiarato che tale somma (al pari dei dati di bilancio sinteticamente indicati) corrispondeva a quella di cui alla denuncia di Coppolino: il querelante infatti aveva inserito nella propria denuncia-querela i dati tratti dal bilancio che aveva ricevuto dagli imputati e la Guardia di Finanza ha verificato (esclusivamente) che il querelante non avesse alterato tali dati ma che fossero effettivamente quelli contenuti nel bilancio di esercizio che aveva egli ricevuto.
Naturalmente, gli importi di bilancio (di quello ufficiale e di quello contenuto nella querela) non contenevano né comprendevano in alcun modo i debiti oggetto della consulenza del dott. Larizza nei confronti degli Enti locali, che esorbitavano per l’appunto rispetto alla somma di 1.117.914,00 euro (fino a determinarne quasi il raddoppio).
Infatti, concludeva lo stesso teste di p.g., dalla documentazione acquisita emergevano dei crediti vantati sia dalla Città Metropolitana sia dal Comune di Reggio Calabria, ma gli stessi non erano indicati in bilancio, nonostante la società fosse a conoscenza di tali crediti. Vi erano infatti delle comunicazioni tra gli enti e i componenti della società in cui sia il Comune che la Provincia richiedevano il pagamento di questi canoni per la locazione dei due palazzetti, il PalaCalafiore e il Pianeta Viola, ed erano antecedenti alla vendita al signor Coppolino. Tutti i documenti cui ha fatto riferimento il teste, in ogni caso, sono stati allegati agli atti dal pubblico ministero, al pari di quelli su cui si è basata la consulenza del dott. Larizza.
Sono state altresì acquisite le s.i.t. di Battaglia Attilio, il quale ha semplicemente svolto una sintetica ricognizione della vicenda (già emergente dai documenti versati in atti dal p.m.) relativa al Pianeta Viola, in veste di rappresentante dell’Avvocatura della Città Metropolitana“.
La deposizione del teste Branca Giuseppe resa all’udienza del 7 maggio 2024
All’udienza del 7 maggio 2024, veniva ascoltato il teste Giuseppe Branca, in qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di amministrazione della Viola dal 22 giugno 2015 all’8 luglio 2016. Il teste specificava di essere stato esautorato dal Consiglio di amministrazione dal 23 aprile del 2016, tranne per quanto riguardava la sua presenza formale, con assunzione di tutti i poteri, fiscali e amministrativi, in capo a Monastero.
Il teste affermava di aver assunto la rappresentanza con la tifoseria della società Viola dopo essere stato contattato dal Muscolino nel 2014 e di esserne divenuto “Presidente sotto forma di presidenza onoraria”, senza alcun ruolo di gestione amministrativa. Al momento dell’assunzione del ruolo, il teste ricordava che non vi fosse un CdA e che Muscolino fosse amministratore unico. Affermava poi di aver formato lui stesso il Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 2015, composto da: Branca Presidente, Monastero, Campisi, e dal socio di minoranza Muscolino.
Il teste chiariva che era stata proposta da lui stesso la presenza a Muscolino poiché lo stesso non aveva competenze in ambito contabile, fiscale e amministrativo. Quanto alla gestione, il teste riferiva di occuparsi della parte sportiva, unitamente al direttore sportivo Gaetano Condello e Monastero, con Muscolino che non era mai scomparso dalla gestione. La parte amministrativa e contabile, invece, era di competenza dello studio Monastero. Per quanto riguardava, invece, il potere gestorio sotto il profilo economico e contabile veniva di fatto esercitato dal Monastero.
Il teste confermava quanto riferito precedentemente al P.M. e nello specifico: “nel corso della stagione 2015-2016, il rapporto tra Muscolino e Monastero si consolidò, come era ovvio che fosse essendo il proprietario e colui che aveva la gestione effettiva della società. Molte decisioni furono prese tra loro senza nemmeno interpellarmi, soprattutto per quanto riguarda i profili finanziari e contabili, tutte le operazioni le eseguiva Monastero”, aggiungendo: “dal 23 aprile in avanti non ho più saputo niente io”.
Il 22 aprile 2016, Monastero chiedeva a Branca di dimettersi e il teste si dimetteva rimanendo dimissionario fino al luglio del 2016. Nella sentenza viene spiegato, riportando la versione del teste, che ciò avveniva “perché la Lega Basket non gradiva cambi di asset in limine all’iscrizione al campionato successivo; quindi, veniva richiesto al Branca di rimanere formalmente per fare la richiesta di iscrizione al prossimo campionato. In data 07.07.2016, il Branca perfezionava il trasferimento della documentazione e l’iscrizione al campionato successivo e la mattina seguente veniva redatto l’ultimo verbale del Consiglio di amministrazione con il quale veniva nominato il nuovo Consiglio. Il passaggio di consegne era stato effettuato precedentemente, il 23.04.2016, al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione ossia Monastero. Secondo quanto riferito poi dal Branca, fino a quel momento, quindi fino al 23 aprile 2016, della redazione del bilancio e delle scritture contabili se ne occupava lo studio Colella. Tale studio interloquiva direttamente e si relazionava con Monastero. In seguito, tutta la gestione passò allo studio del Monastero.
Su domanda del P.M. afferente alla concreta gestione societaria, il teste specificava che le scelte spettassero “a Muscolino alla fine”. Successivamente, veniva approvato il bilancio del 31.12.2015, ma il teste non veniva coinvolto nella redazione dello stesso. Formalmente aveva approvato solo il bilancio del 2016 che veniva redatto dallo studio di Monastero. Il teste riferiva, altresì, che, la società utilizzava regolarmente i locali del Pianeta Viola e di essere a conoscenza che per l’utilizzo di tale struttura vi era una convenzione mai sottoscritta perché la proprietà della Viola riteneva il canone eccessivamente oneroso. In buona sostanza la proprietà voleva rivedere le condizioni di quella che avrebbe dovuto portare alla convenzione che, quindi, non veniva firmata per questo motivo.
In aggiunta a questo, poi ci furono anche delle mancate presentazioni di una fideiussione necessaria e, nell’agosto del 2015, l’Ente Provinciale inviava una comunicazione ufficiale, ritenendo maturate le condizioni ostative alla firma della convenzione. La proprietà comunque cercava di abbassare il canone al fine di rientrare nelle somme spese, perché vi sono stati interventi di urgenza, anche molto costosi, come quello di rifacimento del tetto perché pioveva dentro, ma anche interventi quotidiani e ancora derattizzazioni e rifacimento dei muretti di recinzione.
Il teste riferiva come la proprietà, nella persona di Muscolino e talvolta Campisi, si facesse carico di numerose spese per lo svolgimento della partita, ad esempio i maniglioni antipanico, le porte tagliafuoco, rimediando all’inerzia del Comune. Tuttavia, il Branca non è riuscito in udienza a quantificare le spese. Secondo quanto affermato dal teste, sia il Muscolino che il Branca stesso avevano avuto interlocuzioni con la Provincia. Su domanda del P.M. circa la consapevolezza della proprietà, ossia il Campisi e il Muscolino, nonché della Monastero, circa l’esistenza di questa posizione debitoria con la Provincia, il Branca rispondeva “è chiaro che si era tutti a conoscenza di questa situazione”.
Confermava, inoltre, l’utilizzo del Palacalafiore dal novembre del 2014 e che, fino al 2016, non era stato firmato alcun contratto con il Comune di Reggio Calabria. Su domanda del P.M., il teste spiegava il ruolo della COMTEC, ovvero l’organo di controllo tecnico amministrativo della Lega Basket che si occupa di variare, verificare e vidimare i bilanci e le condizioni di buona salute complessive del club, affinché possa ottenere l’iscrizione al campionato successivo. Se il controllo ha esito negativo la società non viene iscritta al campionato e perde l’affiliazione.
La COMTEC viene coinvolta, per quanto riguarda tutte le società, più volte nel periodo che va da maggio a fine giugno. Alla specifica domanda del P.M., concernente la conclusione della verifica effettuata nel 2016 dalla COMTEC, il teste riferiva che sicuramente il controllo aveva avuto esito positivo in quanto la squadra veniva regolarmente iscritta, ma in ogni caso non ne era a conoscenza.
Confermava che comunque il funzionario della COMTEC, al fine di analizzare le scritture contabili, aveva preso contatti con lo studio Monastero. Tale circostanza si evinceva da alcune mail che il Branca aveva ricevuto in copia tra lo studio Monastero, la COMTEC e il Terranova che, all’epoca, era un collaboratore dello studio di Monastero. Per quanto concerneva la liquidità della società all’epoca in cui il Branca era Presidente, lo stesso dichiarava quanto segue: “la liquidità della società era sostanzialmente rimessa alle seguenti fonti: o ai versamenti del socio, del proprietario di Muscolino, versamento in conto capitale, oppure le altre risorse che arrivarono, soprattutto in quei nove mesi dove ci fui io, poca roba dagli incassi e da sponsor locali e invece un corposo introito, nell’ordine mi pare di intorno a 200.000,00 euro, dello sponsor primario che trovammo quell’anno”.
Su domanda dell’avv. Campo, il teste riferiva che finché aveva rivestito il suo ruolo di rappresentanza esterna, di fatto fino al 23.4.2016, chi gestiva la società era “Muscolino, amministratore unico”. Riferiva, altresì, che al momento delle interlocuzioni con la provincia, con un comunicato a firma Branca datato il 3.5.2016: “gestivano tutto loro. A me ogni tanto davano delle cose da firmare in quei mesi (…) Monastero e Muscolino anche, perché Muscolino comunque era presente. Qualche cosa, per esempio tutti gli atti che andavano in Lega per l’iscrizione, li firmano loro e li fermavo io”.
Le dichiarazioni dell’imputato Muscolino Giovanni Cesare rese all’udienza del 14 gennaio 2025
Il 14 gennaio 2025 veniva ascoltato l’imputato Giovanni Cesare Muscolino, il quale dichiarava di essere stato proprietario della Viola, insieme a Campisi, dal 2008 al 2018, anno in cui la società è stata venduta. Muscolino rimarcava che la società avesse dei debiti con la Città Metropolitana. In particolare, secondo quanto riferito, nel 2013 il Comune di Reggio Calabria aveva bandito una gara d’appalto per la gestione del Palapentimele, che veniva assegnato all’A.T.I. nel 2014, ma non vi era l’agibilità della struttura.
“Il sindaco e i funzionari comunali di allora si erano trovati nella impossibilità di gestire questa assegnazione all’ATI, per cui avevano chiesto all’ATI, di cui erano parte in termini paritetici la Viola e Progetto 5, di provvedere ai lavori di riqualificazione per ottenere l’agibilità prefettizia. – si legge nella sentenza – I lavori svolti per ottenere questa riqualificazione poi dovevano essere scomputati dagli affitti che erano intorno ai 50.000,00 annui. L’ATI avrebbe speso all’incirca 87.000,00 euro per tali lavori, a seguito dei quali era stata ottenuta l’agibilità prefettizia nel dicembre 2014. Quindi la struttura veniva utilizzata dal gennaio 2015.
L’imputato dichiarava che l’esistenza di questa situazione era stata rappresentata al Coppolino e che, fino a quando il Muscolino era stato amministratore, non vi era stata alcuna richiesta di pagamento né alla Viola né all’ATI. Successivamente, arrivava questa richiesta di pagamento che non teneva però conto di tutte le spese che erano state sostenute per portare all’agibilità. Il Muscolino riferiva di non sapere se tale richiesta di pagamento fosse stata indicata in bilancio. Vi erano sicuramente altre voci di debiti come quelli erariali“.
Quanto alla cessione della società l’imputato riferiva che: “nel contratto di cessione è espressamente previsto che tutti i debiti sopravvenienti rispetto alla situazione cristallizzata in quel momento sarebbero stati a suo carico, tanto è vero che nel corso degli anni i pagamenti degli ultimi giocatori, delle ultime spettanze rispetto a tutto il personale che lavorava, l’ho caricato io personalmente”.
L’altra struttura che veniva utilizzata dalla Viola era il Pianeta Viola. La Provincia aveva fatto richiesta per formalizzare la gestione. Il contratto, redatto dall’avv. Zumbo insieme ai funzionari della Provincia, prevedeva un esborso di € 150.000,00 l’anno con la compensazione di € 140.000,00 per manutenzione ordinaria e straordinaria e per poter ospitare tutte le scuole di Reggio Calabria al fine di allenarsi ed espletare tutte le attività sportive.
L’affitto annuale era di € 10.000,00, ma secondo Muscolino, la struttura era talmente grande che richiedeva manutenzione giornaliera e una gestione economica complicata e gravosa.
“La concessione di tale struttura era stata oggetto di una convenzione, legata ad una determina, ma la stessa non era stata firmata perché la Provincia chiedeva di avere una fideiussione bancaria per 2 milioni di euro, una spesa, a dire dell’imputato, insostenibile da un punto di vista sportivo. – viene riportato nella sentenza – A quel punto la Provincia aveva chiesto la firma della convenzione o, in alternativa, la restituzione del bene, non già il pagamento dei canoni.
L’imputato ha sostenuto in dibattimento che anche questa situazione era stata rappresentata al Coppolino. Il Muscolino affermava, poi, che la Viola aveva da sempre utilizzato il Pianeta Viola, ancor prima del suo ingresso nel 2008 e che la Provincia non aveva mai chiesto un euro alla Viola stessa, pertanto, non veniva mai corrisposto nulla. Il P.M. contestava poi all’imputato la sua firma sulla determina n. 9 del 2014 del Consiglio Provinciale legata alla gestione dell’impianto “Pianeta Viola” e sul punto il Muscolino rispondeva: “ero ancora io? Probabilmente venne fatto dopo il passaggio a presidente”.
Nel 2016 la Provincia aveva richiesto il rilascio della struttura. Muscolino ha dichiarato di non aver seguito gli aspetti amministrativi. Il P.M. ha contestato a Muscolino quanto dichiarato dal teste Barreca, ovvero che anche Muscolino avrebbe partecipato a un incontro con il Comune relativo all’impianto “PalaCalafiore”, avvenuto dopo che l’imputato aveva già dismesso la carica. Muscolino giustificava tale partecipazione rispondendo: “il Comune non ha fatto una convenzione con la Viola, ma ha fatto una convenzione con l’ATI, quindi io ero proprietario della Viola e l’altro proprietario, Santo Frascati , di Progetto 5, venne…cioè ci hanno chiamato in quanto proprietari per discutere di questa convenzione, ma non siamo andati come amministratori, ma come proprietari dell’ATI che si era formata, temporanea”.
Rispondendo a domanda del P.M., Muscolino riferiva di aver avuto contezza dell’esistenza di un debito con con la Città Metropolitana per l’utilizzo del Pianeta Viola, in considerazione della convenzione proposta; tuttavia, non avevano ritenuto di adempiere in quanto i canoni richiesti non tenevano conto delle spese sostenute rispetto alla struttura, spese non documentate in quanto mai richieste dalla Città Metropolitana. Quanto al canone per l’utilizzo del Palacalafiore, Musolino riferiva: “non lo abbiamo pagato, perché noi aspettavamo di ottenere quella famosa compensazione che doveva cioè l’ATI doveva ottenere lo scomputo dai primi due anni di affitto delle spese per ottenere l’agibilità”.
Muscolino confermava di aver richiesto la rateizzazione nel 2017, di aver pagato alcune rate, ma che successivamente, insieme a Monastero, avevano deciso di fermarsi in attesa di recuperare la documentazione da poter esibire per la compensazione delle spese sostenute.
“L’imputato, inoltre, dichiarava di aver avuto la consapevolezza di dover corrispondere al Comune una somma che era la differenza tra i due ratei meno quello che avevano speso; invece, il Comune aveva applicato i due ratei, calcolando anche gli interessi, quando le spese erano state sostenute da loro. – riporta la sentenza – Secondo il Musolino, delle scritture contabili si occupava Monastero Raffaele, e poi vi era Terranova, collaboratore dello studio di Monastero. Il Muscolino negava di assumere decisioni di carattere burocratico-amministrativo, mentre dichiarava di finanziare tutta l’attività della Viola. A quel punto il P.M. contestava all’imputato le dichiarazioni del teste Branca, secondo le quali le decisioni più importanti venivano prese dal Muscolino.
Questi rispondeva negando di aver ricoperto una parte attiva, limitandosi ad esprimere il proprio parere in merito, ad esempio, ai giocatori. Su domanda del difensore della parte civile, il Muscolino confermava di aver corrisposto alla Davide & Golia di Coppolino Aurelio fra il luglio del 2018 e il settembre lo stesso anno, dei pagamenti tramite quattro bonifici per 35.000 euro, in quanto lo stesso Coppolino gli aveva riferito di essere in difficoltà, perché non riusciva ad iscrivere la Viola; pertanto il Muscolino lo aveva supportato economicamente attraverso una forma di sponsorizzazione, ma non ricordava se fossero presenti all’interno dell’accordo quadro del 4 luglio 2018, inoltre non ricordava su quali conti correnti avvennero tali versamenti.
La Viola, infine, aveva un conto corrente sul Banco di Napoli, ma le credenziali di tale conto, che l’imputato credeva fosse chiuso dopo la cessione della Viola, non venivano sicuramente trasmesse al Coppolino.
Su domanda del difensore di parte civile, l’imputato dichiarava che la cessione era avvenuta a Milano presso lo studio del Monastero alla presenza sua, di Coppolino e dei suoi consulenti ovvero Imbesi e Cicala, oltre che di Monastero e dell’Avv. Benedetto che era consulente della Viola per tutte le attività propedeutiche alla cessione.
L’imputato, infine, dichiarava che di aver provveduto a sanare tutti i debiti che gli erano stati sottoposti legati a giocatori o agli altri dipendenti della Viola, ma negava di aver dato mandato all’Avv. Zumbo al fine di proporre una sponsorizzazione di € 400.00,00, con una prima tranche di € 20.000,00, alla nuova proprietà della Viola“.
Le deposizioni del teste Frascati Santo e Falcomatà Giuseppe rese all’udienza del 15 luglio 2025
Nel corso dell’udienza del 15 luglio 2025, veniva ascoltato il teste Santo Frascati, che spiegava di conoscere Muscolino, Presidente della Viola, per motivi di tifo e di lavoro. “Il teste riferiva della costituzione di un’ATI tra Progetto 5, ditta individuale rappresentata dal teste, e la Viola nella persona di Muscolino. In particolare, veniva richiesto al Frascati un supporto per la gestione del Palasport e, quindi, attraverso questa associazione, il teste si occupava degli eventi extrasportivi, mentre, la Viola di quelli sportivi.
Le spese, sostenute soprattutto dal Frascati, venivano stimate in decine di migliaia di euro e riguardavano l’istallazione dell’illuminazione, delle porte antipanico, quindi interventi di gestione sia ordinaria che straordinaria. Tali spese dovevano essere oggetto di conteggio per ottenere i relativi rimborsi tra la Viola, quindi il Muscolino, e il Frascati.
Il teste riferiva di avere chiesto i soldi alla Viola, ma, visti i successivi problemi, non solo egli non aveva recuperato le spese, ma veniva a conoscenza della circostanza per la quale la Viola mandava una lettera di rinuncia al Palasport, senza avvisarlo“.
Nella stessa udienza veniva poi ascoltato l’allora sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Anche l’ex primo cittadino affermava di conoscere Muscolino, in quanto presidente della Viola, e di non essere a conoscenza dei pagamenti eventualmente effettuati dal Muscolino concernenti la manutenzione a seguito della riapertura del Palasport nel 2014.
Sul punto affermava quanto segue: “ovviamente furono fatti dei lavori per consentire la fruibilità dell’impianto, ricordo in quel periodo un dialogo con l’allora Presidente Branca rispetto a delle attività che poi ci hanno consentito di convocare la commissione vigilanza pubblico spettacolo in… con la presenza, diciamo, dei vertici della Prefettura e delle Forze dell’Ordine e di Polizia proprio lì al Pala Pentimele per dare il via libera definitivo alla riapertura. Era novembre forse“.
Il Sindaco chiariva, inoltre, che dall’anno 2015 in poi sono stati effettuati dal Comune tanti interventi di manutenzione come il parquet, i bagni, la sostituzione delle tribune precisando che “diversi interventi li ha fatti il Comune, poi ovviamente tutti gli interventi che vengono fatti in un impianto pubblico possono… si può verificare all’interno degli uffici da parte di chi sono stati fatti, dipende se l’impianto è affidato in gestione, se è gestito direttamente dall’ente, ecco, sono cose che andrebbero verificate più specificatamente all’interno degli uffici“.
Quantificazione della pena e capi civili
Al momento di quantificare la pena, il Tribunale opta per il minimo edittale per Muscolino, Monastero e Terranova, in relazione al delitto di cui all’art. 2621 c.c.. Nei confronti Muscolino e Monastero “andrà poi applicato un aumento per la continuazione in relazione al delitto di truffa di mesi sei, tenuto conto della complessiva gravità del fatto e dei raggiri ripetuti posti in essere, nonché dell’intensità del dolo (con particolare riguardo alla piena consapevolezza dei fatti indebitamente celati all’acquirente). Non sussistono elementi in base ai quali è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche, in quanto il solo Muscolino si è sottoposto all’esame e in ogni caso senza fornire alcun elemento utile all’accertamento dei fatti.
Può essere concessa la sospensione condizionale nei confronti di Monastero Raffaele, in ragione della positiva prognosi di futura astensione dalla commissione di delitti (lo stesso ha fruito del beneficio solo una volta in precedenza e solo con riguardo alla pena di giorni venti di arresto). Tale beneficio non risulta concedibile agli altri imputati che ne hanno già fruito: il Terranova in relazione a una condanna a due anni di reclusione; il Muscolino in relazione a una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione“.
Essendo che entrambi i fatti di reato hanno causato un danno patrimoniale e non patrimoniale alla parte civile, gli imputati sono stati condannati al risarcimento “del danno subito dalla costituita Parte Civile, da liquidarsi dinanzi al Giudice Civile, oltre a una provvisionale relativa al danno morale che può equitativamente stimarsi in euro 1.500. Gli imputati vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio da liquidarsi in euro 1.386,67, oltre I.V.A. C.P.A. e accessori di legge se dovuti (quantificati nel minimo delle fasi studio e decisionale e nel medio per la fase istruttoria, ridotti di un terzo), spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell’Erario“.
Condanne e assoluzioni
“Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara:
MUSCOLINO Giovanni Cesare e MONASTERO Raffaele colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), in relazione al bilancio depositato il 22 giugno 2018, e B) in continuazione tra loro TERRANOVA Francesco colpevole del reato ascrittogli al capo A), in relazione al bilancio depositato il 22 giugno 2018, e, per l’effetto, esclusa per tutti l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. in relazione al capo B),
condanna
MUSCOLINO Giovanni e MONASTERO Raffaele alla pena di un anno e sei mesi di reclusione,
TERRANOVA Francesco alla pena di un anno di reclusione, tutti al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 163 e ss. c.p., concede a MONASTERO Raffaele la sospensione condizionale della pena.
Visti gli artt. 538 ss. c.p.p. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condanna gli imputati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la quantificazione, oltre a una provvisionale immediatamente esecutiva che liquida in euro 1.500, nonché al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.386,67, oltre agli accessori di legge se dovuti, da versare in favore dello Stato anticipatario.
Visto l’art. 531 c.p.p.,
dichiara
non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati in relazione al capo A), per le condotte commesse il 4 luglio 2016 e il 30 giugno 2017 per intervenuta prescrizione.
Visto l’art. 530 c.p.p.,
assolve
TERRANOVA Francesco dal reato di cui al capo B),
CAMPISI Giuseppe dai reati di cui ai capi A) e B),
per non avere commesso i fatti“.
