“Con riferimento alle vicende che hanno riguardato il Corpo della Polizia Locale di Taormina, si chiarisce che l’Amministrazione comunale non ha fatto alcun passo indietro, insistendo, di contro, nel corso del giudizio, costantemente, al fine di ottenere la relativa pronuncia del giudice adito e difendendo, appunto, la legittimità degli atti amministrativi adottati, espressione dell’autonomia organizzativa che la legge gli riconosce”, lo dice in una nota Cateno De Luca, sindaco di Taormina. “Infatti, per come si legge nella sentenza del TAR CT N. 680/2026, è stato il ricorrente a richiedere la cessazione della materia del contendere per come riportato di seguito testualmente: “All’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione dato seguito a quanto previsto con la delibera n. 181 del 21 luglio 2025 e si è rimesso al Collegio per la regolazione delle spese di giudizio; il difensore della parte resistente si è rimesso parimenti al Collegio per la regolazione delle spese”, evidenzia De Luca.
“Il Collegio non ha accolto la tesi del ricorrente”
“Il Collegio dunque non ha accolto la tesi del ricorrente, dichiarando, di contro, i ricorsi di SILPOL testualmente: “improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse”, fattispecie ben diversa dall’intervenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza citata dimostra dunque che, contrariamente a quanto tenta di far credere qualcuno, l’amministrazione non ha fatto alcun passo indietro nel merito, per come acclarato dallo stesso TAR nella sentenza in argomento. Al contrario, il TAR adito, tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal ricorrente, il quale forse aveva già intravisto il rigetto dei relativi ricorsi con condanna, alla refusione delle spese legali, ha dichiarato improcedibili i ricorsi”, evidenzia De Luca.
“Ricordiamo che il Corpo di Polizia Locale, a seguito della riorganizzazione della macro struttura dell’ente, disposta dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 186 del 23/09/2024 in ottemperanza a quanto imposto dal Ministero dell’Interno in sede di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrata 2021/2023, è rimasto tale, mantenendo la propria piena autonomia organizzativa. La scelta di aver collocato, temporaneamente, il Corpo della Polizia Locale (diretto da un Comandante e sottoposto esclusivamente al Sindaco e/o all’assessore delegato) tra le strutture di secondo livello, non gli ha pregiudicato e non gli pregiudica ancora oggi, la possibilità di esercitare le relative funzioni tipiche in piena autonomia”, evidenzia De Luca.
“Oggi, grazie alla fuoriuscita lampo dal dissesto finanziario, essendo venuto meno il blocco delle assunzioni, il Comune di Taormina ha potuto riorganizzare la propria macchina amministrativa, prevedendo che il Corpo della Polizia Locale diventi nuovamente una struttura di primo livello. Tale ultima scelta, adottata autonomamente dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 02.03.2026, non ha nulla a che vedere con il giudizio di cui trattasi, conclusosi con dichiarazione di improcedibilità grazie alla fuga dal giudizio di merito da parte del ricorrente SILPOL. Spiegati i passaggi prettamente tecnici e legali, stupisce che la senatrice Musolino, da avvocato, abbia interpretato in modo così errato la sentenza del TAR. Viene da chiedersi se, nella fretta di attribuirsi una non meglio precisata vittoria, non abbia approfondito adeguatamente il contenuto della decisione. In alternativa, si dovrebbe pensare che abbia travisato volutamente il contenuto della sentenza”, conclude De Luca.
