Reggio Calabria, buoni fruttiferi prescritti: il Tribunale condanna Poste a restituire 5mila euro a un risparmiatore

Sentenza storica a favore di un cittadino assistito dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria: Poste dovrà pagare capitale, interessi e spese legali per mancata trasparenza

Una storia di risparmio e fiducia finita in tribunale, ma con un lieto fine per il cittadino”, è il commento dell’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria. Il risparmiatore, si era rivolto a Poste Italiane per riscuotere due buoni fruttiferi sottoscritti nel 2002, convinto come era prassi all’epoca che avessero una durata ventennale. Ma allo sportello la sorpresa: “Sono prescritti”, si è sentito dire.

Da lì la battaglia legale, supportata dall’Unione Nazionale Consumatori Calabria e dagli avvocati Ermelinda Chiumiento e Cristina Latella, che si è conclusa con una vittoria in tribunale. Con una sentenza emessa il 19 agosto 2025, il Tribunale di Reggio Calabria ha dato ragione al risparmiatore, condannando Poste Italiane a restituire i 5.000 euro investiti, a corrispondere gli interessi maturati e a pagare anche le spese legali.

Il giudice ha sottolineato che l’azienda non aveva consegnato a Russo le informazioni dovute al momento della sottoscrizione, impedendogli di conoscere la reale durata dei buoni. Solo nel 2022, al momento del rifiuto, l’uomo ha scoperto che i titoli non erano ventennali, bensì settennali.

Invero, il D.M. 19 dicembre 2000 prescrive all’art. 3 “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento” e all’art. 6 stabilisce l’obbligo in capo a Poste Italiane s.p.a. di esporre al pubblico le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.

A tale riguardo deve osservarsi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, diventando percepibile e riconoscibile.

Nel caso di specie, dunque, non può certamente ritenersi che la prescrizione decorra dal momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi (nel 2002), momento in cui si è verificato unicamente il fatto lesivo, essendosi invece il danno manifestato all’esterno solo nel momento in cui la convenuta Poste Italiane s.p.a. ha rifiutato il rimborso per intervenuta prescrizione (anno 2022).

È una vittoria non solo del singolo, ma di tutti i risparmiatori commenta l’Unione Nazionale Consumatori Calabria, Poste deve garantire chiarezza e trasparenza, soprattutto verso cittadini anziani che affidano i propri risparmi a strumenti considerati “sicuri.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento alla tutela dei risparmiatori, soprattutto anziani e con minore alfabetizzazione finanziaria, sottolineando l’obbligo per Poste Italiane di fornire informazioni chiare e complete sui prodotti collocati.

Per l’Unione Nazionale Consumatori Calabria si tratta di una sentenza significativa, che rafforza i diritti dei cittadini nei confronti dei grandi intermediari finanziari. Una decisione che rappresenta un precedente importante per quanti si trovano in situazioni simili e che ribadisce un principio semplice ma fondamentale: il risparmio va tutelato.

Per ulteriori informazioni contatta l’associazione 3288310045 o scrivi alla mail: xsavio@libero.it o collegati al sito www.uniconsum.it