La Corte di Appello di Catanzaro all’ udienza di ieri 23.6.2025, ha confermato la condanna di primo grado nei confronti di A.M. in ordine al reato previsto dall’ art . 609 bis c.p. perché, con “violenza consistita nell’agire in modo repentino, senza accertarsi del consenso della persona destinataria, costringeva la nipote, M. L. a subire atti sessuali, consistiti nel darle un bacio sulla bocca” con la lingua. Confermando anche in secondo grado la condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile M. L.
“La ragazza si trovava da sola con A.M. zio di cui si fidava, che l’ha vista crescere“, spiega l’avvocato Rosalia Staropoli: “Quando all’improvviso lo zio A.M. con una azione insidiosamente rapida, la cingeva con entrambe le braccia e la baciava sulla bocca introducendovi la lingua. Traumatizzata e visibilmente scossa L.M. in lacrime confidava tutto alla propria madre che non ha mai smesso di sostenerla, mentre altre parenti ricoprivano le due donne di insulti irripetibili riscontrati anche negli atti del procedimento penale. Le due donne affrontando ogni sorta di pregiudizio e di maldicenza decidevano con coraggio di denunciare quanto accaduto. Ancora oggi purtroppo non tutte le donne calabresi che subiscono atti sessuali trovano la forza di denunciare. Queste due donne, madre e figlia, superando tanti momenti di grande sconforto sono riuscite ad ottenere giustizia. Sicuramente alcuni traumi non si possono cancellare. L’evento dannoso nella psiche di una ragazza poco più che diciottenne, provocato dallo zio di cui si fidava, ha alterato tutte le abitudini di vita sociale e relazionale quotidiane, rendendola molto insicura e estremamente introversa. Innanzitutto è fondamentale saper riconoscere la violenza sessuale, che può consistere anche in un bacio o in uno sfregamento e ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis c.p. non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo, così ponendola nell’impossibilità di difendersi. Ricordo inoltre alle donne – Conclude l’avvocato Rosalia Staropoli – che a prescindere dal reddito percepito, le spese legali per reati di questa natura sono interamente coperti dal patrocinio a spese dello Stato“.

