Reggio Calabria, il Comune non fornisce servizio di scuolabus a bimbo disabile perchè i genitori non avevano pagato la TARI: maxi condanna in Consiglio di Stato | DETTAGLI

Condanna del Comune di Reggio Calabria a garantire i servizi essenziali alla persona, anche in presenza di debiti tributari

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È stata pubblicata una sentenza fondamentale del Consiglio di Stato riguardante i diritti delle persone con disabilità. Il pronunciamento prende le mosse dalla vicenda di un genitore di un minore con disabilità che frequenta un istituto scolastico per il ciclo obbligatorio di studi. Nonostante il riconoscimento di un voucher da parte del Comune di Reggio Calabria per il trasporto scuola-casa, il servizio non era stato effettivamente erogato, in quanto il genitore risultava debitore nei confronti della stessa amministrazione per l’omesso pagamento della TARI.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in oggetto, ha condannato il Comune al pagamento, stabilendo che l’assegno per il trasporto è un diritto inviolabile e incondizionato nell’ambito del diritto all’istruzione e all’inclusione dei minori con disabilità, riconducibile a un principio di rango costituzionale.

La sentenza è di fondamentale importanza, poiché segna una netta discontinuità rispetto al precedente orientamento dello stesso Consiglio di Stato, che aveva introdotto il principio dell’“accomodamento ragionevole”. Questo principio stabiliva che i diritti non potessero essere esercitati illimitatamente, ma solo compatibilmente con le disponibilità economiche dell’ente pubblico.

La sentenza assume un ulteriore valore significativo nel contesto del dibattito sull’autonomia differenziata, in quanto riconosce l’esercizio di una prestazione di tipo sociale-assistenziale a prescindere dalla sua previsione nei LEP (livelli essenziali delle prestazioni). La sua validità si fonda infatti sull’ancoraggio costituzionale del diritto, e in tal senso il Consiglio di Stato utilizza l’espressione “grido di dolore”, per rimarcare che tale richiesta non può rimanere inascoltata. In tal modo, l’Autorità pubblica è sollecitata a rispondere agli obblighi di solidarietà nei confronti di chi si trova in una condizione di svantaggio sociale.

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