Reggio Calabria: divieto di balneazione al Parco Lineare Sud, arriva l’ordinanza del sindaco Falcomatà

Reggio Calabria, dopo la denuncia del Comitato di Quartiere "Torre Lupo" in merito agli scarichi fognari al Parco Lineare Sud arriva l'ordinanza di Falcomatà

  • scarichi fognari parco lineare sud
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Dopo la denuncia del Comitato di Quartiere “Torre Lupo” in merito agli scarichi fognari al Parco Lineare Sud arriva l’ordinanza di divieto di balneazione del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Nell’ordinanza viene specificato che l’ordinanza è emessa “a scopo cautelativo, nelle more del completamento delle necessarie verifiche sulla presenza di scarichi fognari a mare e sulla qualità delle acque”.

L’ordinanza

IL SINDACO
Premesso:
• che, con prot. n.1513 in data 4 luglio 2024, è pervenuta all’Azienda Sanitaria Provinciale – U.O.
Igiene e Sanità Pubblica – segnalazione di scarichi fognari a cielo aperto che si riversano a mare
nella zona prospiciente il Parco Lineare Sud;
• che, a seguito di sopralluoghi effettuati dai Tecnici della Prevenzione in riscontro alla suddetta
segnalazione, è pervenuta al Comune di Reggio Calabria nota acquisita al prot. n.185098 in data
22/07/2024 dell’ASP di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione, U.O. Igiene e Sanità Pubblica – nella quale si suggerisce all’Ente, a scopo cautelativo, di disporre il divieto di balneazione, dell’attività di pesca e/o acquacoltura, nelle aree demaniali prospicienti il Parco Lineare Sud, nelle more di specifiche comunicazioni di ARPACAL sullo stato delle acque;

Considerato, pertanto, che si rende opportuno, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, interdire la balneazione nel tratto di costa interessato fino alla conclusione delle verifiche sia di scarichi fognari in mare, sia della qualità delle acque;
Visto il D.Lgs. n.116/2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
Visto il D.M. del 30/03/2010 attuativo del D.Lgs. n.116/2008 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
Rilevato che compete ai Comuni ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.116/2008 “la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti”;
Rilevato, inoltre, che occorre dare giusta e doverosa informazione ai cittadini mediante i più ampi canali di informazione, attesa l’impossibilità di delimitare in tempi così brevi le aree interessate;
Visto l’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono richiamati,
IL DIVIETO DI BALNEAZIONE, DELLE ATTIVITA’ DI PESCA E/O ACQUACOLTURA, nelle acque antistanti il Parco Lineare Sud, a scopo cautelativo, nelle more del completamento delle necessarie verifiche sulla presenza di scarichi fognari a mare e sulla qualità delle acque.
AVVERTE
Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l’inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.16 della Legge 24/11/1981 n.689, come
Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005 modificato dall’art.6-bis della Legge 24/07/2008 n. 125 di conversione del D.L. 02/05/2008 n.92.
DISPONE
1. che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sulla Home Page del sito internet istituzionale del Comune di Reggio Calabria.
2. che la presente ordinanza venga, altresì, diffusa a mezzo di organi di stampa per la massima informazione alla cittadinanza;
3. che, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento venga inoltrato alle Istituzioni interessate e alle FF.OO. E’ fatto obbligo di osservare e, a chiunque spetti, di far osservare la presente ordinanza
INFORMA CHE
avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.