“La Reggina non poteva pagare, ma doveva dimostrare di aver fatto il possibile”. Ecco perché il -2

Reggina; le (ultime) motivazioni, quelle che hanno fatto sì che la Corte d'Appello restituisse 2 dei 7 punti di penalizzazione comminati

Le ultime motivazioni. Si spera di sempre. Sono quelle pubblicate a corredo della restituzione di 2 dei 7 punti di penalizzazione totali comminati alla Reggina. 13 lunghe pagine (qui il dispositivo completo) in cui ancora una volta la Federazione ribadisce la propria autonomia, ma anche in cui la Corte d’Appello sottolinea la settorialità dello Stato. Di seguito pubblichiamo alcuni passaggi.

“Il giudice sportivo – si legge – non è deputato a valutare le responsabilità “ordinarie” e neppure deve soffermarsi – nel caso di sottoposizione a procedura paraconcorsuale o concorsuale che sia, di una società sportiva – sulle perdite economiche che ne derivano o sugli strumenti che la società sceglie per cercare di uscire da una crisi economica momentanea, ma deve valutare il rispetto di quella che potrebbe definirsi – parafrasando le regole di una competizione proprie di una procedura ad evidenza pubblica – la “lex specialis” costituente l’ordinamento sportivo in sé considerato”.

“Prende spessore quanto evidenziato nella seconda delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale impugnate, secondo cui “…viene riservata all’ordinamento sportivo la disciplina di questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, con la conseguenza per la quale rileva comunque “…il pacifico inadempimento nei rapporti privati con dipendenti e collaboratori dell’obbligo di pagare gli emolumenti, di versare le ritenute fiscali ed i relativi contributi entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economica-finanziaria delle società sportive, tanto da prevedere un sistema di controlli ad opera dell’Autorità Federale demandata”.

I principi della Federazione non possono essere disattesi dal pur legittimo accesso della Reggina agli strumenti concessi dallo Stato

“Queste Sezioni Unite, pertanto, concordano nel concludere che i richiamati principi dell’ordinamento settoriale e le regole che ne presidiano la tutela non possono essere disattesi, o aggirati, dal pur legittimo accesso della società Reggina 1914 s.r.l. ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento statale, nel caso di specie dal deposito del ricorso del 19 dicembre 2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, tendente all’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell’art. 40 d. lgs. n. 14/2019 cit., con le caratteristiche individuate dal Tribunale ordinario e con la finalità di salvaguardare l’attività aziendale”.

“E ciò perché l’interesse dell’ordinamento settoriale risiede nell’esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali, come parametro fondamentale, e nel verificare “nel continuo”, attraverso l’informativa periodica, la sussistenza della “precondizione” per mantenere il titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo, nel rispetto della “par condicio” con le altre compagini sportive partecipanti alla competizione (nel caso di specie il campionato nazionale professionistico di serie B)”.

La Reggina non poteva pagare, ma doveva dimostrare di aver fatto tutto il possibile

“E’ chiaro che, una volta pronunciatosi il Tribunale Fallimentare, la società non poteva derogare alla strada indicata (nel caso di specie la mancata autorizzazione ai pagamenti) ma doveva porsi nella condizione di aver dimostrato di aver fatto quanto possibile per fornire al Tribunale ordinario ogni strumento per decidere anche sullo sfondo delle norme dell’ordinamento sportivo”.

“In particolare, la società, nel caso di specie, avrebbe dovuto premurarsi, oltre a significare la perentorietà dei termini di cui all’art. 85 cit. e la loro rilevanza per il rispetto della “par condicio” sportiva, di provvedere con la massima sollecitudine a depositare gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi con i creditori e la transazione fiscale concernente i crediti tributari e previdenziali, fornendo così adeguati strumenti di conoscenza della specifica situazione al Tribunale fallimentare, prima delle scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023”.

“E’ vero che, dal punto di vista “civilistico”, la Reggina era ancora “in termini” quando ha presentato le istanze di autorizzazione e il limite per la presentazione del “Piano di ristrutturazione” era ancora aperto, ma ciò solo dal punto di vista della procedura concorsuale in corso”.

“Il principio di diritto che ne deriva è, quindi, quello per il quale la sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dall’ordinamento statale, pur essendo un “diritto” riconosciuto a una società di capitali dall’ordinamento statale medesimo, non può costituire in sé un “mantello protettivo” che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la società non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autorità concessi nell’ambito della procedura ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019 cit.; cosa che, nel caso di specie, è mancata, avendo provveduto la Reggina al deposito di quanto sopra indicato, a quel che consta, solo il 28 aprile 2023, ben dopo le scadenze del 16 febbraio 2023 e del 16 marzo 2023″.

La finanza esterna

“Appare quindi irrilevante a tal fine l’esame dell’ulteriore profilo relativo alla possibilità di ricorso a “finanza esterna”, pure richiamato dal Tribunale Federale– peraltro oggetto di successivo vaglio da parte della Procura Federale derivante da quanto dedotto in conclusione della prima sentenza impugnata in questa sede – in quanto tale mancato avvalimento è solo un argomento ulteriore, e ancora al vaglio della Procura Federale, ma non è stato quello fondamentale sulla base del quale si sono fondate le sanzioni, per quanto detto in precedenza”.

“Per tale ragione queste Sezioni Unite confermano le sentenze impugnate nella parte in cui ritengono congrua e proporzionata la sanzione inibitoria al rappresentante legale e ritengono che la società debba risponderne sia a titolo di responsabilità diretta, per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S, vigente, in conseguenza dei comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Castaldi, sia a titolo di responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, commi 3 e 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. B), par. VI) e par. VII) delle N.O.I.F. 3. Per quanto riguarda il “quantum” in totale della sanzione stessa alla società, queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere l’assunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dell’inadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023″.

Nel secondo deferimento, a differenza del primo, la società ha fatto tutto il possibile

“In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di un’unica condotta. Inoltre, e sul punto, era – qui sì – individuabile la circostanza per la quale la stessa società aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuità aziendale, a differenza della volta precedente di cui all’istanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023. In questo unico caso, pertanto, la società ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare”.

Quest’ultima parte spiega il motivo per cui sono stati restituiti i 2 punti. La Reggina, rispetto al primo deferimento, nel secondo ha fatto tutto il possibile affinché dimostrare di non poter effettivamente procedere al pagamento.

“Sul punto, è noto che il comma 2 dell’art. 13 C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SSUU, n. 1/2021-2022). Queste Sezioni Unite, pertanto, ritengono di avvalersi di tale principio e di provvedere a rideterminare la sanzione specifica”.