Pizzo: interdizione dello specchio acqueo per brillamento di un ordigno bellico

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Pizzo: operazioni di brillamento di un ordigno rinvenuto sul fondale

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

VISTA la comunicazione del Nucleo Sdai di Taranto, afferente le operazioni di brillamento di un ordigno rinvenuto sul fondale, a una profondità di circa 7 metri, in località “Ponte di Ferro” del Comune di Pizzo Calabro (VV), che avverranno il giorno 27/11/2020;

VISTA la propria Ordinanza n° 51/2020 in data 13/11/2020;
RITENUTO necessario emanare norme, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI gli artt. 17, 28, 30 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima),
RENDE NOTO che nel giorno 27/11/2020, sul punto avente coordinate geografiche 38°46,038’N – 016°08,622’E (datum di riferimento WGS84), meglio raffigurato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, si effettueranno le operazioni di brillamento un ordigno bellico.

ORDINA
Prescrizioni e divieti generali
Dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 27 novembre 2020 per un raggio di 2 (due) miglia nautiche dal punto in mare avente coordinate geografiche 38°46,038’N – 016°08,622’E, (datum di riferimento WGS84) è vietato:
a) navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità;
b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
d) effettuare la balneazione.
Non sono soggetti ai divieti di cui sopra, lettere a) e b), i mezzi e il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di emergenza e pronto soccorso che debbano accedervi per ragioni di servizio.
M_INF.CPVV.CPVV_REG_ORDINANZE.R.0000054.26-11-2020
Articolo 3
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita:

  • nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli artt. 1164 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 dello stesso Codice;
  • nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 53 del D.Lgs. n° 171/2005, se la violazione è compiuta alla condotta di un’unità da diporto;

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia.

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