Il TAR di Catania ha accolto la richiesta di Vodafone di sospendere l’ordinanza anti 5G del Comune di Messina, che aveva fermato l’installazione e l’attivazione dei ripetitori sul territorio. La città siciliana dello Stretto una delle più grandi, insieme a Reggio Calabria, Udine e Vicenza ad essersi schierata contro il 5G. In ogni caso la sentenza è stata chiara, sulle antenne 5G decide lo Stato. In particolare, le motivazioni del Tar riconoscono che la valutazione sui rischi sanitari è di esclusiva competenza dell’ARPA e che quindi su questo terreno il sindaco Cateno De Luca, prima di emettere ordinanze si questo tema, deve consultare l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale regionale. A loro volta, le varie Arpa regionali dovranno adottare criteri univoci e standardizzati per valutare l’impatto ambientale delle antenne di nuova generazione. Per aiutare i Comuni a svolgere questo tipo di valutazioni, la FUB ha elaborato uno strumento per la valutazione delle emissioni degli impianti.
Come anticipato qualche settimana fa su StrettoWeb, nei giorni in cui anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà aveva preso posizione negativa sulla questione, le nuove norme appena approvate nel Dl Semplificazioni, che bloccano i sindaci che hanno detto “no 5G”. La sentenza del Tar dunque, oltre a cancellare il diniego del Comune di Messina, conferma inoltre che i Comuni non possano imporre divieti generalizzati all’installazione degli impianti di telecomunicazioni e crea un importante precedente. Pare ormai assodato il fatto che le autorità locali non possono più appellarsi ad un generico “principio di precauzione” per il diniego alle antenne 5G, visto che i limiti di emissione in vigore in Italia sono già improntati alla massima precauzione essendo pari a 6 v/m ovvero dieci volte più severi rispetto alla media Ue di 60 v/m.
Il Tar ferma i sindaci “No 5G”: le motivazioni che annullano l’ordinanza del Sindaco di Messina
Dalle motivazioni che annullano l’ordinanza del sindaco di Messina emerge che:
- La valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura;
- La materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente;
- I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
