Voragini sull’asfalto, obbligo di risarcimento al pedone caduto in una buca non segnalata. La Cassazione condanna un comune in provincia di Messina

Un Comune in provincia di Messina condannato a risarcire i danni subiti da un pedone caduto per la buca non segnalata. "Non conta che la vittima conosca lo stato dei luoghi. Per non pagare, l’ente deve dimostrare il caso fortuito"

L’orientamento della giurisprudenza è univoco: gli Enti locali, custodi delle vie pubbliche, sono responsabili dei danni subiti dal pedone che cade a causa di una buca non segnalata. Recentemente infatti i giudici della Cassazione, con l’ordinanza 31220/19, pubblicata il 29 novembre dalla sesta sezione civile, hanno ribadito l’obbligo dei Comuni a risarcire i pedoni caduti nelle buche non visibili, nella fattispecie quelle non segnalate, coperte da fogliame e cartacce.

A segnalare l’ennesima ordinanza in favore dei cittadini è lo Sportello dei diritti, da anni  impegnato in un’attività volta non solo a segnalare i potenziali pericoli sulle strade e le carenze delle pubbliche amministrazioni a sanarli, ma anche a tutelare i danneggiati dagli eventi lesivi conseguenti alla scarsa o inesistente manutenzione.

Tornando al caso delle buche, il Comune è tenuto a risarcire il pedone quando non riesce a dimostrare la sussistenza del caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità da custodia. Il risarcimento è dovuto anche quando il percorso è noto alla vittima e la stessa è costretta ad usare la carreggiata perché il marciapiede è ingombro.

È quanto si evince in un contenzioso che ha visto protagonista un comune della Provincia di Messina. Nel caso in questione i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso del comune messinese, confermato la condanna a pagare ad una cittadina danneggiata un risarcimento pari a quasi 6.500 euro, più altri 170 a titolo di spese mediche. “A nulla vale la circostanza che il Comune abbia rilevato che la donna al momento della caduta stesse camminando affiancata a un gruppo di pedoni e dunque violerebbe l’articolo 190 Cds. Né sottolineare che la donna conosca lo stato dei luoghi e che il sinistro avviene in pieno giorno. Per gli ermellini, nessun vizio logico può essere imputato all’accertamento compiuto dalla Corte d’appello di Messina: l’infortunata risulta costretta a camminare lungo la carreggiata perché il marciapiede, già di per sé angusto, risulta ingombro. E non viene dimostrato che la danneggiata sappia in che condizioni versa la sede stradale. Va dunque escluso che la condotta dell’infortunata interrompa il nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento pregiudizievole. E ciò anche se nel valutare la responsabilità di cui all’articolo 2051 Cc bisogna tenere conto del dovere di ragionevole cautela del pedone, riconducibile al principio di solidarietà stabilito articolo 2 della Costituzione”- rileva lo Sportello dei Diritti.