Concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri

StrettoWeb

Allievi carabinieriIl Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale .-
Scadenza presentazione domande 2 maggio 2017 .-
Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli,
per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma
quadriennale, di cui:
? a. 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale, in servizio;
? b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in congedo ed ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma;
? c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*), ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta’, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’art. 17 del bando:
? d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni,

2. E’ stabilito in 167 il numero dei vincitori dei concorsi di cui al comma 1. da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialita’, ai sensi dell’art. 8,
comma 1-bis e dell’art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. All’atto della presentazione della domanda con le modalita’ di cui all’art. 3 del bando , i candidati:
– debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte,essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma1;
– possono esprimere preferenza per la formazione e l’impiego specialistici di cui al comma 2. Essendo ad essa correlati specifici criteri di selezione e profili d’impiego, l’esercizio di tale facolta’ non e’ consentito ai partecipanti al concorso di cui al
comma 1, let. d. e produce effetti irretrattabili e vincolanti ai fini della designazione dei vincitori di concorso da avviare ai percorsi formativi e d’impiego di cui al comma 2, la cui selezione sara’ operata con le modalita’ indicate agli articoli 13 e 16 del bando.

Bando di concorso consultabile al Link :
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17E02147

——————————— –
(*) DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66. Codice dell’ordinamento militare .-
CARABINIERI
Art. 706 Alimentazione del ruolo
1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell’organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all’articolo 708.
2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età, anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate, nonché nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.

Art. 707 Requisiti speciali 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all’articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare;
b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Condividi