Si tratta di una novità normativa chiaramente ispirata alla legge francese del 2014, comunemente nota come “Loi Mathys”, dal nome del ragazzo dalla cui vicenda scaturì l’iniziativa legislativa: il giovane, gravemente ammalato, non poteva essere assistito giornalmente dal padre, avendo questi esaurito tutte le ferie e i permessi disponibili. I colleghi di lavoro misero perciò a sua disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi. L’iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, divenne poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure.
La cessione di ferie e riposi è consentita ma con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimanale e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal Decreto. Ne deriva che la cessione potrà avere ad oggetto soltanto i giorni di ferie disponibili, ovvero quelli previsti dal CCNL o dalla contrattazione individuale in aggiunta al periodo minimo legale di ferie di 4 settimane.
In sostanza, un lavoratore che ha 26 giornate di ferie annue, potrà cedere solo le ferie eccedenti le 4 settimane di ferie obbligatoriamente da godere (generalmente 20 giorni di ferie per chi ha una settimana corta di 5 giorni lavorativi). Sempre a norma del D. Lgs. n. 66 del 2003, costituisce “periodo di riposo” un qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro. Il Decreto del 2003, oltre a stabilire che “l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, definisce anche il riposo giornaliero, pari a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, ed i riposi settimanali, ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Info su procedure e modalità dai Consulenti del Lavoro.
Reggio, Consulenti del Lavoro: “cessione ferie, solidarietà tra colleghi”
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