
- dichiarazione dello stato di emergenza con individuazione di un commissario dotato dei necessari poteri;
- riconoscimento di condizioni più flessibili nella disciplina dell’attività venatoria;
- istituzione di un servizio di prelievo in sicurezza dei capi di cinghiale che si trovassero nei centri abitati;
- valutazione, come extrema ratio qualora l’ampliamento delle condizioni di cacciabilità non fosse sufficiente a riequilibrare la pressione ambientale, dell’adozione di piani di cattura o abbattimento, anche selettivi, recentemente ammessi a livello normativo.
Quest’ultimo punto, prevedibilmente contestato dagli animalisti, rientrerebbe nel novero delle possibilità concesse dalla legge «nel caso di abnorme sviluppo di singole specie tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l’uomo o un danno rilevante per le attività agrosilvopastorali».
