La compagnia aerea Itavia potrebbe infatti essere fallita consequenzialmente alla “significativa attività di depistaggio” sviluppatasi attorno al disastro aereo di Ustica del 27 giugno del 1980, che provocò 81 vittime tra passeggeri e membri dell’equipaggio del volo. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo processo a Roma per valutare un’eventuale responsabilità dei ministeri della Difesa e dei Trasporti nel fallimento della compagnia aerea. Agli eredi di Davanzali, che chiedevano un risarcimento da parte dello Stato, la Cassazione ha risposto che la valutazione della corte d’appello di Roma “erra a escludere l’eventuale efficacia di quell’attività di depistaggio e l’effetto sul dissesto“.

Per la Cassazione, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto “verificare se una tale situazione di irrecuperabile dissesto effettivamente preesistesse al disastro aereo o se e in qual misura fosse determinata o aggravata in modo decisivo proprio dalla riconosciuta attività di depistaggio e di conseguente discredito commerciale dell’impresa“.
La corte d’appello secondo la Cassazione ha quindi “mancato di porsi il problema delle concrete caratteristiche della situazione economico-finanziaria dell’Itavia in tempo immediatamente al disastro del 27 giugno 1980 (cioè indipendentemente da esso) e dell’eventuale efficacia di quell’attività di depistaggio e conseguente discredito sul passaggio dalla situazione di difficoltà a quella di dissesto“.