
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
BUDEL Alessandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione); per avere inoltre, al 35° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un avversario.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DELVECCHIO Gennaro (Grosseto): per avere, al 22° del secondo tempo, appoggiato la mano sul volto di un avversario tirandogli con forza un orecchio; per avere inoltre, impedito all’Arbitro, per qualche secondo, di estrarre il cartellino per la notifica del provvedimento disciplinare.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIRASCHI Davide (Grosseto): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
BOADU ACOSTY Maxwell (Juve Stabia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo.
DOS SANTOS MACHADO Claiton (Bari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANDELKOVIC Sinisa (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
BALDANZEDDU Ivano (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
BRESSAN Walter (Varese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
CRIMI Marco (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
DEFENDI Marino (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DICUONZO Stefano (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).
GALARDO Antonio (Crotone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).
GEMITI Giuseppe (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
GIACOMELLI Stefano (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
GOMES RIBEIRO Filipe (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
GULAN Nikola (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SCHIAVI Raffaele (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
SINI Simone (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SOCIETA’:
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, rivolto all’Arbitro un coro insultante e bagnato con acqua la testa e la schiena di un Assistente; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, al 23° ed al 32° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un coro insultante; per avere inoltre, per tutta la durata della gara, rivolto all’allenatore della squadra avversaria numerosi cori insultanti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ASCOLI per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza negli spogliatoi di persone non autorizzate, che rivolgevano all’Arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata da un Assistente.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persone non autorizzate, che, al termine della gara, rivolgevano all’Arbitro espressioni ingiuriose.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
ALLENATORI:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PILLON Albino (Reggina): per avere, al termine della gara, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata da un Assistente.