Il Giudice di Pace di Messina e il Tribunale – con verdetto del 21 gennaio 2011 – hanno dato ragione al condomino. E anche la Cassazione ha ricordato che : ‘‘integra il delitto di diffamazione il comunicato con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non gia’ ai soli condomini dell’edificio per i quali puo’ sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti”. La Suprema Corte, con la sentenza 4364, ha cosi’ respinto il ricorso dell’amministratore avvertendolo che avrebbe fatto meglio a ”calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza (di maggior riservatezza) evitando di menzionare anche l’identita’ dei condomini morosi”.
