Inquinamento torrente Oliveto di Lazzaro, il GIP accoglie l’opposizione all’archiviazione del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

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StrettoWeb

DSC09312 (Medium)“Il Giudice per le Indagini Preliminari  del Tribunale di Reggio Calabria  ha ACCOLTO l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. relativa a scarichi non autorizzati nel torrente Oliveto di Lazzaro. Il GIP osserva: Con esposto del 17 febbraio 2010 il CREA, nella qualità di legale rappresentante del Comitato spontaneo Torrente Oliveto, ha denunciato una serie di circostanze idonee a configurare l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 137 del Dlgs 152/06 relativamente a scarichi non autorizzati nel Torrente Oliveto, sito in Motta SG. Dalle analisi effettuate dall’’ARPACAL nel corso del 2010 si verificava che effettivamente campioni di acque superficiali prelevati dal predetto torrente presentavano valori assimilabili a reflui non conformi per i parametri “Solidi Sospesi totali “Escheririchia coli “; seguivano altri ulteriori esposti con i quali il CREA segnalava l’inerzia dei tecnici della provincia di Reggio Calabria, l’incompletezza delle indagini e della mancata disamina della copiosa documentazione fotografica e video prodotta dal medesimo (invero confluita in parte in diversi e plurimi procedimenti iscritti dalla Procura della Repubblica e variamente esitati in provvedimenti di questo Ufficio)”, scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic Onlus. “Tenuto conto del decorso del tempo il P.M. – prosegue– invocava l’archiviazione per intervenuta prescrizione. L’opponente sosteneva che il reato non sarebbe prescritto, trattandosi di scarico permanente che supera i parametri previsti  dalla legge regionale. Ciò è comprovato dalle analisi dell’ARPACAL. Orbene. Gli atti enucleati nel fascicolo e prodotti dall’opponente, appaiono rappresentare una condizione di permanenza delle criticità già oggetto di accertamento (analisi ARPACAL 2012), sicché, allo stato, non appare condivisibile l’assunto del P.M. che, pur riconoscendo la sussistenza di elementi costitutivi del reato di cui all’art. 137 del Dlgs 152/2006, né ha chiesto l’archiviazione in ragione dell’intervenuta prescrizione. Pertanto occorre indicare al P.M. la necessità di acquisire presso gli Enti interessati tutta la documentazione di interesse in relazione alle vicende oggetto di iscrizione (e svolgere le eventuali necessarie conseguenti attività di indagini, per come indicato dall’opponente, limitatamente al reato di cui all’art. 137).  P.Q.M. indica al P.M. lo svolgimento di ulteriori indagini di cui in parte motiva e, in parte qua, enucleate nell’atto di opposizione, ed assegna allo scopo il termine di sei mesi. Le criticità come da me recentemente più volte segnalato ancora persistono e recano gravi disagi e preoccupazioni ai residenti, dovendo questi, tra l’altro, respirare esalazioni di fogna contenenti sostanze potenzialmente pericolose per la salute, i cui effetti potrebbero manifestarsi a medio/lungo termine“, conclude.

 

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