Green Pass obbligatorio per i lavoratori, i medici aziendali scaricano il Governo: “non rappresenta una misura di sicurezza e non faremo controlli”

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I medici chiariscono la posizione in merito al Green Pass obbligatorio per i dipendenti: “non chiedeteci di fornire alle aziende dati sul numero dei dipendenti con il vaccino o con il green pass”

Non tocca a noi controllare il Green Pass. E non chiedeteci di fornire alle aziende dati sul numero dei dipendenti con il vaccino o con il green pass

Mentre il Governo italiano sta definendo il decreto che renderà obbligatori l’introduzione del green pass nei contesti lavorativi, i medici aziendali chiariscono la propria posizione. “Non tocca a noi controllare il green pass — dicono in sostanza con una nota dell’Anma, l’associazione di categoria — . E non chiedeteci di fornire alle aziende dati sul numero dei dipendenti con il vaccino o con il green pass”. “Il green pass non è un documento sanitario, può essere verificato esclusivamente dai soggetti indicati nella norma, tra i quali non è compreso il medico competente (il medico aziendale, ndr;) — recita una nota — , può essere verificato esclusivamente tramite la app dedicata che non rende visibili i dati sanitari, l’attività di verifica non comporta “in alcun caso” la raccolta dei dati (in qualsiasi forma)”.

“Non vi è nessun dubbio oggi sul fatto che con il green pass il medico competente non solo non può, ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo giudizi di idoneità/inidoneità”, continua il comunicato dei medici competenti. Anma sottolinea inoltre che “la possibilità di contagiare e di contagiarsi sussiste indipendentemente dalla condizione vaccinale e/o dal possesso del green pass. Il certificato verde non rappresenta una “misura di sicurezza” per il datore di lavoro, a meno che non derivi dal reiterato controllo ogni 48h tramite tampone, condizione che riteniamo perlopiù inattuabile. Tantomeno può essere invocato ricorrere ad un aggiornamento del documento di valutazione del rischio relativamente al rischio da virus SARS-CoV-2 tranne che nelle situazioni già definite dal Titolo X del decreto legislativo 81 del 2008”.

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