Coronavirus in Calabria: nuova ordinanza della presidente Santelli su migranti, assembramenti e mascherine [DETTAGLI]

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Sbarchi, assembramenti e mascherine: nuova ordinanza sul Coronavirus della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli

La presidente Jole Santelli ha emesso una nuova ordinanza, in vigore sino al 7 settembre, in cui la Regione Calabria si adegua alle previsioni nazionali e introduce una serie di nuove indicazioni sia per quanto riguarda gli screening sugli arrivi, sia sul coordinamento con l’Ufficio scolastico regionale in funzione della ripresa delle attività scolastiche a settembre. “Si ritiene che –c’è scritto nell’ordinanza- vista l’attuale situazione epidemiologica regionale, le priorità di screening siano da focalizzarsi sulle persone fisiche in arrivo in Calabria e sulle persone che debbano sottoporsi a ricovero programmato presso le strutture sanitarie, ovvero a procedure invasive anche non chirurgiche che, nell’ottica della completa e piena ripresa degli accessi alle strutture, deve contribuire a ridurre al minimo il rischio di contagio in detti plessi. Tenuto conto – prosegue l’ordinanza – che un numero pari a 300 tamponi debba essere riservato al contact tracing e alle situazioni non programmabili, il restante numero di tamponi può considerarsi effettuabile, per lo screening sui rientri e per quello nelle strutture sanitarie con una quota pari al 50% per ciascun ambito”.

Ordinanza Santelli, sui migranti: “sottoporre a screening le persone immediatamente dopo lo sbarco”

Ordinanza Santelli, divieto di assembramenti in luoghi pubblici e uso della mascherina

L’ordinanza firmata dalla presidente della Regione Calabria sottolinea “il divieto di assembramenti in luoghi pubblici e l’obbligo delle misure di prevenzione in quanto a uso della mascherina e di distanziamento sociale e rafforzare il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di screening previste a livello nazionale e per il monitoraggio delle misure finalizzate alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, in sicurezza”.

A partire da oggi sono adottate le seguenti misure:

1. E’ consentito lo svolgimento delle attività Economiche e Produttive di cui all’allegato 9 del DPCM 7 agosto 2020, nel rispetto delle misure fissate nel documento n. 20/151/CR10a/COV19 della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, per come integrate dall’allegato 1 dell’Ordinanza n. 58/2020, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale. Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute inerenti le attività produttive, già richiamate nell’Ordinanza n. 51/2020;

2. Per tutte le attività, continuano ad applicarsi le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate in particolare, negli allegati dall’8 al 20 al DPCM 7 agosto 2020, integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza.

3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 57/2020 e le relative norme su “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico”.

4. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Sono confermati:
a. l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020 e 55/2020;
b. il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;
c. il divieto di spostamento, d’ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 7 agosto 2020 e alle eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati di riferimento;
d. le limitazioni e le misure di cui agli articoli 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 al DPCM stesso;
e. l’obbligo di isolamento fiduciario/quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza sanitaria a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, nelle situazioni e con le modalità fissate dalla regolamentazione regionale vigente, nonché con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 6 del DPCM 7 agosto 2020, prevedendo l’esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone fisiche interessate;
f. lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti  sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it, inclusi coloro che abbiano espresso la volontà di aderire in sede di censimento per l’arrivo in regione Calabria, da effettuarsi sulla base delle evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché lo screening propedeutico alle attività di ricovero, alle pratiche anestesiologiche in sedazione profonda e/o a procedure invasive anche non chirurgiche, secondo gli indirizzi operativi in allegato 1 alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e
sostanziale.

6. E’ consentita la ripresa in presenza dei corsi di accompagnamento alla nascita, rispettando le misure di distanziamento interpersonale, di igiene e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale, secondo gli indirizzi forniti dal competente Settore regionale;

7. È dato mandato ai Delegati del Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza n. 50/2020 per:
– definire, alla luce della proroga dello Stato d’emergenza a tutto il 15 ottobre 2020, una riorganizzazione regionale dell’Unità di Crisi, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Regionale, da approvarsi con successiva disposizione, finalizzata a rafforzare la governance dell’emergenza;
– rafforzare le azioni di controllo sul territorio per il puntuale rispetto delle misure anti COVID19 e l’adozione dei conseguenti provvedimenti nelle attività produttive, commerciali e nei luoghi di lavoro, nonché per il rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata;
-garantire il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di screening previste a livello nazionale e per il monitoraggio delle misure finalizzate alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, in sicurezza.

8. Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza, oltre che nelle ulteriori disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge.

9. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate.

10. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

11. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n.
35.

12. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si  applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

13. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 7 agosto 2020 e nei relativi allegati.

14. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

15. L’Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuovi provvedimenti nazionali, ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

Click qui per scaricare l’ordinanza completa

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