“Cancellato il debito ingiusto, adesso i conti tornano”, ma la calcolatrice del Sindaco non funziona: l’ultima beffa di Falcomatà

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Reggio Calabria, il Sindaco annuncia la cancellazione del debito ma in realtà è tutto falso. I documenti del Governo che sbugiardano il Sindaco

Stamattina il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato in pompa magna che per il Comune reggino è “scongiurato il rischio del dissesto finanziario“. In una conferenza stampa in grande stile tenuta insieme all’assessore al bilancio Irene Calabrò, Falcomatà ha ringraziato il governo, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che “si è battuto come un leone per Reggio“, il Ministro Gualtieri e tutto l’esecutivo guidato dal premier Conte che con “un contributo di 200 milioni contenuto nel Decreto Agosto, darà nuova liquidità svincolata per le casse comunali che libera energia senza produrre nuovo indebitamento che ci permetterà di fare quello che finora avevamo difficoltà a fare“.

Nella conferenza stampa, Falcomatà lascia intendere che dal Governo arriveranno 200 milioni di euro nelle casse di Palazzo San Giorgio. Una cifra enorme, che non basterebbe comunque a risanare tutto il debito pregresso ma che davvero darebbe una grande boccata d’ossigeno alla città. Peccato che è tutto falso. O almeno, non c’è traccia in alcun documento ufficiale.

Il Decreto Agosto, al momento, è soltanto una bozza. Deve ancora essere approvato, e l’iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è lungo e tortuoso. Stiamo parlando, quindi, di poco più che aria fritta. Si tratta di idee, ipotesi, bozze. Nulla di concreto. Ma la cosa più grave è che neanche nella bozza c’è qualcosa di minimamente paragonabile a quello che oggi Falcomatà ha detto alla città.

Infatti nell’Articolo 50 della bozza del Decreto Agosto, intitolato “Sostegno agli enti in deficit strutturale” (che pubblichiamo integralmente in coda all’articolo), si legge che “In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, risulta inferiore a 395“.

Il Governo, quindi, stanzia sì 200 milioni di euro, ma li stanzia per TUTTI i Comuni d’Italia che sono in deficit, quindi questa somma verrà distribuita tra moltissimi enti pubblici d’Italia e non c’è alcuna indicazione sulle modalità di ripartizione. Non sappiamo, quindi, quanto arriverà davvero nelle casse di Palazzo San Giorgio da parte dello Stato nei prossimi tre anni.

Falcomatà nella conferenza stampa ha inoltre utilizzato lo slogan contraddittorio “Cancellato il debito ingiusto, il governo libera la città da un macigno del passato“: il Sindaco, quindi, considera “ingiusto” il debito del Comune reggino, ma ribadisce che si tratta di una pesante eredità negativa legata alle precedenti amministrazioni (ancora, sigh!), nonostante prima dei suoi disastrosi 6 anni di governo, la città è stata amministrata per 2 anni e 2 mesi da commissari dello Stato che avevano varato un piano di rientro per una cifra debitoria inferiore a un quarto rispetto a quella certificata oggi.

Alle contraddizioni del Sindaco, si uniscono quelle del Movimento 5 Stelle che nel pomeriggio ha inviato una nota di “precisazione” rispetto alle parole di Falcomatà, annunciando un’altra conferenza stampa in pompa magna con il viceministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli in città sabato 5 settembre, insieme al candidato sindaco grillino Fabio Foti, per rivendicare la paternità grillina alla norma che salverebbe la città.

Insomma, a Reggio Calabria ci sono i due partiti che governano l’Italia che litigano per prendersi i meriti di qualcosa che non c’è.

L’unica vera salvezza della città sarà quando, per la prima volta dopo 8 lunghi anni, i cittadini smetteranno di ricevere i bollettini delle tasse comunali più alte d’Italia, quando la spazzatura verrà raccolta dai marciapiedi, quando l’acqua arriverà nelle case, quando tornerà l’asfalto nelle strade. Quando, in pratica, Reggio tornerà ad essere una città normale. E non ci sarà bisogno di annunci in pompa magna e conferenze stampa ultra-mega-fighe: sono utili soltanto a far montare la rabbia dei cittadini, che comprensibilmente si sentono sempre più presi in giro. E si augurano che questa sia soltanto l’ultima beffa di una stagione politica drammatica.

Art.50
Sostegno agli enti in deficit strutturale

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data dell’entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l’ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall’ISTAT, superiore a 100 e la relativa capacità fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1 gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, per l’anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo è destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate. L’erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme,
da effettuarsi nel corso dell’anno 2020, è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall’articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo XXX. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell’interno.
6. Al comma 3 dell’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono inserite le parole “ , nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa di quelli indicati al precedente comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al periodo precedente si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché agli altri Commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati.

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