Targa prova, settore automotive in ginocchio: è bufera

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Sei un commerciante di automobili? Sei un esercente di officina di riparazione o carrozzeria? Hai una regolare p.iva? Hai un’autorizzazione di prova regolarmente rilasciata dalla Motorizzazione Civile (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)? Hai regolarmente assicurato la targa prova? Ti hanno rilasciato l’autorizzazione sulla base di documentazione considerata corretta e sufficiente? NON BASTA!!!

Da alcuni giorni circola in rete una circolare del Ministero dell’Interno dove si fa riferimento ad alcune sentenze che sanciscono l’invalidità dell’autorizzazione di prova (e della relativa targa) se questa viene adoperata per spostare o testare un veicolo usato (già immatricolato). Migliaia di operatori del settore automotive stanno inondando di email di protesta i due Ministeri, minacciando class action di massa sui social network ed anche azioni eclatanti come proteste fisiche: il tam tam su Facebook ha impiegato neanche 24 ore per raggiungere la quasi totalità degli interessati in tutta la nazione. E la rabbia è unanime ed elevatissima. Si pretende un’immediata presa di posizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha la competenza di rilasciare le autorizzazioni di prova, al fine di mettere nero su bianco cosa è concesso fare e cosa non lo è. Ed i più arrabbiati minacciano anche proteste di fronte alle Motorizzazioni Civili e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma. Altri commentano tenendo in considerazione possibili azioni legali, correlate al rilascio dell’autorizzazione avvenuto in base a precisi documenti presentati per dimostrarne il diritto al rilascio (licenze di vendita auto usate o idoneità ad esercitare professione di officina di riparazione), ritenendo di possedere un diritto acquisito. Tra questi è possibile riconoscere importanti concessionari e commercianti Italiani con un giro d’affari ed una notorietà a livello Europeo.

Proprio così, dall’oggi al domani un commerciante di auto usate si ritrova ad avere un pezzo di latta inservibile, che non gli consente più di svolgere correttamente la propria professione. Oltretutto pagato profumatamente. Come farà a verificare se il veicolo in marcia presenta particolari difetti? Come farà a garantire per legge l’assenza di vizi e difetti? Come farà a verificare se un veicolo è idoneo ad essere acquistato e rivenduto? Come farà a recarsi presso officine, carrozzerie, autolavaggi, esposizioni, fiere e tutto ciò che serve allo svolgimento della propria attività? Come farà a farlo provare ad un potenziale acquirente? Tutto ciò dopo aver ottenuto l’autorizzazione di prova presentando chiaramente documentazione inerente allo svolgimento di commercio autovetture usate, licenze e quant’altro.

Beh, direte voi, sarà l’officina a ritirarla e a provvedere alle riparazioni…sbagliato! Le officine, che secondo la legge fanno parte dei soggetti autorizzati al rilascio dell’autorizzazione di prova, paradossalmente non possono più utilizzare la loro targa prova per testare un veicolo in riparazione! Questo perché al 99,9% si tratterà di un veicolo usato ovvero immatricolato.

Il risultato è che TUTTI (sì tutti, saranno milioni) i commercianti e le officine in Italia (da Nord a Sud) secondo questa circolare del Ministero dell’Interno (che peraltro va contro alcuni pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che invece specificano la possibilità ovvia di poter utilizzare l’autorizzazione di prova sia su veicoli immatricolati che non immatricolati e privi di revisione, come da protocolli allegati 2361 8/3 punti 3 e 6, 26479, punto 1) ad oggi non possono più fare uso dell’autorizzazione di prova per i veicoli immatricolati. I clienti non possono più provare le vetture, i commercianti non possono sapere cosa acquistano e cosa vendono in barba alla legge di conformità obbligatoria per legge, le officine non possono garantire l’operato delle riparazioni, il tutto a danno del consumatore che potrebbe ritrovarsi con un veicolo non correttamente funzionante: infatti il comportamento stradale di un veicolo non può essere giudicato da una semplice messa in moto o giro nel piazzale di proprietà, esso può presentare anomalie anche gravi soltanto procedendo a velocità autostradali ( si pensi alla tenuta di strada o alla temperatura del motore). Difetti che soltanto un operatore del settore esperto puo’ verificare onde evitare problemi o sinistri stradali a danno dell’ignaro cliente.

La circolare richiede che i veicoli siano dotati di propria assicurazione; peccato che ciò si rivela impossibile, in quanto i veicoli destinati alla rivendita con legge Dini usufruiscono di agevolazioni per la voltura (passaggio di proprietà) e il bollo (esenzione), e tali agevolazioni sono fattibili solo per la rivendita ovvero i veicoli non possono circolare con un’assicurazione propria come per le vetture private, altrimenti si incorrerebbe in sanzioni di natura tributaria. (fonte: Non prendermi per il chilometro) E comunque, un’assicurazione per auto temporanea avrebbe un costo a veicolo di 150€, che moltiplicati per tutti i veicoli che possiede un commerciante e per tutte le volte che ne debba fare un utilizzo al fine della prova su strada sarebbero una spesa insostenibile a gravare sui bilanci.

Altresì doveroso rammentare che è fatto divieto l’utilizzo di un comune carroattrezzi (fonte: Asaps) ovvero un autoveicolo per il soccorso stradale al solo fine di “spostare” un veicolo, ad esempio per portarlo all’autolavaggio, se esso non presenta un’avaria (art.82 commi 8 e 10 del CDS), a meno che il carroattrezzi non sia stato immatricolato per un uso diverso (privato). Quindi sarebbe opportuno per un commerciante acquistare un carroattrezzi personale, al solo fine di poter spostare un veicolo alla volta ed ovviamente non per testarlo.

Ma veniamo alle leggi attualmente in vigore.

L’art 98 del codice stradale rimanda al DPR 474/2001 (che è l’unica disposizione di riferimento riportata sulla autorizzazione di prova), esso nel dettaglio stabilisce che ” L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. 2. L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione. 4. L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega. 5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Art. 2. – Targhe di prova 1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima.” (Fonte: aci.it)

Da ciò, se l’Italiano non è un’opinione, si deduce che “l’obbligo non sussiste” riguardo il munire o meno un veicolo della carta di circolazione, ovvero non si è obbligati nè a farlo e neppure ad omettere di farlo, ben diverso da un’eventuale frase come “è fatto divieto di munire”. Non si fa riferimento ad un veicolo nuovo od usato, pertanto anche in caso di veicolo immatricolato affidandosi alle singole parole che il legislatore ha utilizzato nel DPR, è fattibile l’utilizzo dell’autorizzazione di prova e si è autorizzati a non munirlo di carta di circolazione (che non significa automaticamente non potere immatricolarlo, bensì ha un senso logico apprendere la possibilità di non munirlo durante il suo utilizzo ai fini autorizzati per la circolazione di prova, ovvero lasciando in sede la carta di circolazione che è sostituita dall’autorizzazione di prova e relativa targa assicurata). Non solo, non si comprende a cosa potrebbe servire l’autorizzazione di prova a “gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto” che hanno necessità di riparare e testare presumibilmente veicoli usati, anche al fine di trasferire su di loro la responsabilità della circolazione (l’obbligato in solido durante la circolazione di prova è il titolare della stessa e non il proprietario del veicolo). Non si comprende come possa essere proprietaria di veicoli nuovi non immatricolati una fabbrica produttrice di pneumatici, dato che non sarebbe autorizzata a possedere un veicolo nuovo da immatricolare, non essendo il commercio di veicoli oggetto del proprio lavoro, bensì quello di produrre e vendere pneumatici. Non si comprende come le le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi,i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento, possano testare un veicolo per il quale è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifiche, se il veicolo non può essere dotato di carta di circolazione.

La circolare oggetto della discordia.

Con circolare prot. 300/A/2689/18/105/20/3 del 30/03/2018 il Ministero dell’Interno rispondendo ad un quesito della Prefettura di Arezzo, esprime il parere che l’autorizzazione alla circolazione di prova non possa servire anche per farne uso con veicoli già immatricolati ovvero sprovvisti di copertura assicurativa r.c.a. (Fonte: Piemmenews.it). Tale circolare, da quel che si può leggere nei vari gruppi Facebook, è stata immediatamente applicata e sono già numerosi i verbali elevati e le autovetture poste sotto sequestro ai sensi dell’ Art. 193 del cds “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”, con multe da quasi 1000,00€ (in allegato un verbale mostrato nei vari gruppi Facebook di protesta). Tuttavia, a questo punto, non si comprende a cosa serva l’assicurazione rca obbligatoria per circolare con la targa prova, che tra l’altro ha un costo considerevole rispetto ad una normale rca per autovettura. E’ ovvio che i veicoli usati posti in vendita siano già immatricolati, tranne nel caso in cui siano importati in attesa di nuova immatricolazione. E’ ovvio che i veicoli da testare da parte di officine, produttori di pneumatici e di allestimenti, siano già immatricolati, non essendo soggetti autorizzati a possedere un veicolo nuovo e non immatricolato.

Altro argomento caldo della vicenda, la revisione obbligatoria. Se potrebbe essere pacifico prevedere che un veicolo posto in circolazione per la prova da parte di un acquirente sia munito di revisione obbligatoria (sebbene la carta di circolazione non sia necessaria durante la circolazione di prova), non si comprende come possa esserlo un veicolo posto in circolazione per sperimentazioni, prove tecniche di riparazioni o modifiche, dato che fino al suo corretto completamento non potrebbe comunque soddisfare i requisiti della revisione periodica. Si pensi ad un’officina che deve preparare un veicolo per presentarsi alla revisione, come fa a stabilire se esso sia idoneo o meno se non lo prova? Come fa un’azienda produttrice di pneumatici a testare uno pneumatico diverso da quelli riportati sulla carta di circolazione, se è previsto che in circolazione ordinaria avere una misura diversa comporta oltre ad una sanzione anche la revisione straordinaria?

A tutte queste domande il settore automotive, PRETENDE, urgentemente, risposte da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  che peraltro rispondendo ad alcuni quesiti posti negli ultimi anni (2013 e 2014), reperibili in rete, con tanto di numero di protocollo, ha ammesso la possibilità di circolare con targa prova sprovvisti di revisione , con veicoli immatricolati e non. Come dovrebbe essere ragionevolmente concesso. Altrimenti, a cosa serve far circolare solamente un veicolo nuovo mai immatricolato che deve restare tale, nuovo? Solo alle case costruttrici di veicoli può essere utile, oppure ai concessionari (vi è differenza tra concessionario e commerciante, il primo ha una concessione di casa automobilistica, il secondo è un comune commerciante plurimarche di auto usate o km0) per far provare un veicolo nuovo di fabbrica ad un potenziale cliente o verificarne il corretto funzionamento prima della messa su strada. Tutte le altre categorie, seppure elencate nel DPR oggetto dell’autorizzazione di prova, sono automaticamente escluse. In attesa di risposta, gli operatori del settore non possono operare e lavorare nel pieno delle loro esigenze, non tanto per la possibile multa, quanto per un’eventuale mancata copertura assicurativa della targa prova in caso di incidente, essendo che le assicurazioni rimandano all’utilizzo lecito e consentito dell’autorizzazione di prova.

Attendiamo sviluppi della vicenda e precisazioni con apprensione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, considerato il danno economico che tale caos può generare a tutte le categorie finora elencate e colpite da tale circolare da parte di un dicastero estraneo al rilascio delle autorizzazioni di prova (su ogni autorizzazione è scritto “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”).

(Maggiori Gruppi facebook dove è possibile prendere visione delle lamentele: Non prendermi per il chilometro; Targa prova mozione; Targa prova non si tocca!)

Daniele Surace

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