Storica sentenza della Corte Costituzionale: sì alla detenzione domiciliare per le detenute madri di figli gravemente disabili, senza limiti d’età del figlio

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La questione sollevata in prima battuta dall’Avv. Giunta era stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ma poi la Corte di Cassazione aveva accolto la questione sospendendo il procedimento ed inviando gli atti alla Corte Costituzionale

Le madri di figli gravemente disabili possono scontare la pena in detenzione domiciliare, qualunque siano l’età del figlio e la durata della pena, sempre che il giudice non riscontri in concreto un pericolo per la sicurezza pubblica.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18, depositata oggi (relatrice la Presidente Marta Cartabia), accogliendo le censure della Corte di cassazione, I sezione penale, sull’articolo 47-quinquies, primo comma, dell’Ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), là dove non prevede che la detenzione domiciliare “speciale” sia concessa anche alle madri di figli con più di dieci anni, se affetti da grave disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. L’incidente di incostituzionalità della legge, che prima dell’intervento della Corte Costituzionale prevedeva tale misura solo nel caso in cui i figli avessero un’età inferiore a dieci anni, è stato promosso dalla Corte di Cassazione.
La questione sollevata in prima battuta dall’Avv. Giunta era stata rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ma poi la Corte di Cassazione aveva accolto la questione sospendendo il procedimento ed inviando gli atti alla Corte Costituzionale.
La Corte di Cassazione nella sua ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale aveva rilevato come la norma potesse essere riformata per renderla più conforme alla Costituzione.
Gli avvocati Gianfranco Giunta e Simona Polimeni dello studio legale Giunta si sono costituiti dinanzi la Corte Costituzionale.
Ha discusso innanzi la Corte Costituzionale l’Avv. Simona Polimeni ed il 14 febbraio la Corte Costituzionale ha interamente accolto le deduzioni della Corte di Cassazione che nella sua ordinanza di rimessione aveva sollecitato la modifica dell’istituto penitenziario.
Per ben tre anni lo studio Legale Giunta ha lavorato alla questione atteso che la propria assistita, condannata per delitti ostativi alle misure alternative, non poteva beneficiare della detenzione domiciliare nonostante avesse una figlia gravemente disabile ma maggiorenne di età e pertanto la legge non le consentiva di accedere alla misura alternativa alla detenzione e ciò solo perché la prole aveva superato appunto i dieci anni di età per come era previsto dalla legge, ora dichiarata incostituzionale.
Grazie all’intervento della Corte di Cassazione che aveva ritenuto fondata ed ammissibile la questione di incostituzionalità, ora la Corte Costituzionale ha potuto decidere e ha ora rimosso anche per la detenzione domiciliare “speciale” il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità. Questa misura, infatti, scrive la Corte Costituzionale, è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere.
La sentenza n. 18/2020 segna pertanto una svolta storica nell’ambito della tutela dei diritti dei figli disabili dei detenuti. La Presidente della Corte Costituzionale è stata anche relatrice ed estensore della sentenza.

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