Covid, “quarantena obbligatoria non è violazione libertà personale”: la nota della Corte Costituzionale risponde al Tribunale di Reggio Calabria

StrettoWeb

Le disposizioni decise dal Governo, “incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”

“Covid: le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale”. E’ così che, in merito alle misure introdotte dal Governo italiano per limitare la diffusione del Covid-19, la Corte Costituzionale ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver dichiarato “non fondate” le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, nella parte in cui ha introdotto sanzioni penali nei confronti dei cittadini, risultati positivi al Covid e sottoposti alla quarantena obbligatoria, lascino la propria dimora o abitazione.

La Corte costituzionale, si legge nella nota, “ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare, sono state censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida”.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato “non fondate le questioni”. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, “incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”, conclude il comunicato della Corte costituzionale.

Condividi