Super Green pass, Musacchio (Rutgers Institute on Anti-Corruption): “attenzione a non confondere l’obbligo con la costrizione”

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“Se la legge non impone la vaccinazione, non può essere illecito esercitare una libertà costituzionale conformemente alla Costituzione per esempio il diritto al lavoro o il diritto allo studio”: lo scrive Vincenzo Musacchio, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA)

“È vero che la nostra Carta Costituzionale consenta l’obbligo vaccinale, ma è altrettanto vero che non ritrovo in essa la legittimità del cd. green pass rafforzato. La Costituzione non può legittimare la vaccinazione dei soggetti a essa restii, mediante l’introduzione di specifici divieti e sanzioni pecuniarie e, soprattutto, interdittive, limitando diritti costituzionalmente inviolabili, per chi non esibisca il famoso lasciapassare verde”. Lo scrive in una nota Vincenzo Musacchio*, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA).

“Ricordo che più volte la giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultimo nel 2018) – prosegue Musacchio – , ha affermato che nessun diritto inviolabile – tantomeno la salute – può farsi “tiranno” rispetto agli altri diritti. Non dimentichiamolo con troppa facilità. In assenza di un obbligo di vaccinazione, non vaccinarsi rientra nel diritto alla salute, nella misura in cui esso è, anche, un diritto di libertà. In altri termini: in assenza di obbligo, vi è piena libertà di cura. E ancora una volta non lo dico io, ma la Corte Costituzionale. Nel caso del green pass rafforzato, il fatto di aver eliminato la possibilità di eseguire tamponi, in alternativa al vaccino o alla guarigione, rappresenta un punto di nuovo scompenso costituzionale, determinando un mancato bilanciamento dei diritti in gioco e cioè la salute, da una parte e la libera iniziativa economica privata, l’istruzione, il lavoro, dall’altra”.

“Ci troviamo di fronte ad un inesistente obbligo di vaccinazione che viene, però, fortemente sanzionato, addirittura con un “licenziamento temporaneo” o con l’interruzione dell’istruzione, nel momento in cui, chi ha liberamente scelto non vaccinarsi voglia esercitare un diritto costituzionale tanto da introdurre un vero e proprio, illegittimo obbligo indiretto che colpisce in maniera più grave soprattutto i più deboli. Se la legge non impone la vaccinazione, non può essere illecito esercitare una libertà costituzionale conformemente alla Costituzione per esempio il diritto al lavoro o il diritto allo studio. Vorrei evidenziare che un conto è un obbligo che solitamente indica una situazione giuridica soggettiva di un soggetto di diritto che deve tenere un certo comportamento imposto dalla norma nell’interesse di un altro soggetto, che lo può pretendere da uno o più soggetti determinati, non da chiunque. Altra cosa è la costrizione e cioè il tentativo di convincere una persona ad agire contro la propria volontà. La nostra Costituzione non asseconda questa seconda possibilità!”, conclude Vincenzo Musacchio.

*Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80.

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