Sovrintendente della Polizia di Stato trasferito da Reggio Calabria a Roma per “incompatibilità ambientale”, il TAR accoglie il ricorso e boccia il Ministero

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Al sottufficiale in servizio sino a pochissimo tempo addietro a Gioia Tauro, al termine di un procedimento per il trasferimento per incompatibilità ambientale era stato notificato un provvedimento di trasferimento d’ufficio alla Questura di Roma

“Importante decisione del TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – in composizione collegiale (Presidente Caterina Criscenti, Referendario Andrea De Col, Referendario estensore Alberto Romeo) che in data 13.01. c.a. ha accolto l’istanza cautelare relativa ad un ricorso inoltrato dal legale del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) nell’interesse di un Sovrintendente della Polizia di Stato già in servizio presso il Commissariato della P.S. di Gioia Tauro“, è quanto comunica l’avv. Pietro Barbaro. “In particolare –prosegue– al sottufficiale in servizio sino a pochissimo tempo addietro a Gioia Tauro, al termine di un procedimento per il trasferimento per incompatibilità ambientale era stato notificato un provvedimento di trasferimento d’ufficio alla Questura di Roma. I fatti che avevano costituito la scaturigine del provvedimento erano da ricercarsi in presunti rapporti del sottufficiale con soggetti pregiudicati appartenenti ad una consorteria criminale. L’interessato, con le proprie controdeduzioni oltre a respingere le contestazioni dell’Amministrazione aveva evidenziato come un provvedimento di trasferimento d’autorità in una sede distante sarebbe stato abnorme in quanto avrebbe, tra l’altro, penalizzato la particolare situazione familiare. Tuttavia, il Ministero aveva dato egualmente corso al trasferimento autoritativo dalla sede di Gioia Tauro alla sede di Roma”. Avverso il provvedimento firmato dal Capo della Polizia – Direttore Centrale della Pubblica Sicurezza – aveva proposto ricorso giurisdizionale al TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – il legale del Siulp, Avv. Pietro Barbaro del foro di Reggio Calabria che eccepiva con una serie di motivi la legittimità del provvedimento. Tra le altre cose il legale aveva evidenziato e contestato la violazione di legge per erroneità nei presupposti, il travisamento dei fatti, l’illogicità ed, in particolare, l’assenza motivazionale in ordine alla omessa considerazione, nella scelta della sede di trasferimento, della situazione personale e di famiglia.

Con l’Ordinanza de qua il TAR ha evidenziato che “pure a fronte delle gravi condizioni di salute della madre e della sorella conviventi rappresentate dal ricorrente in sede procedimentale con espressa richiesta di individuazione di un ufficio ricompreso nella Regione Calabria o, al più, nelle province di Messina e Catania, l’Amministrazione, si è limitata a dare atto dell’impossibilità di trasferire il dipendente negli uffici da lui richiesti, perché una tale movimentazione non assolverebbe le ragioni di opportunità poste alla base della proposta di trasferimento….omettendo, per tal via, di compiere la prescritta valutazione, in chiave comparativa (imposta dall’art.3 co 55), delle peculiari condizioni personali e familiari del ricorrente e senza, peraltro, dar conto della sussistenza di esigenze di istituto della sede prescelta e/o di quelle indicate dal ricorrente”.

Alla luce di quanto precede i Giudici del TAR ritenendo sussistente il requisito del “periculum in mora ha ritenuto che alle rilevate esigenze cautelari possa ovviarsi, nelle more della trattazione nel merito del ricorso, mediante ordine di riesame del provvedimento impugnato, con particolare riferimento al profilo inerente alla valutazione della situazione personale, ha disposto che il Ministero provveda ad una nuova valutazione in ordine alla sede individuata per il trasferimento, assegnando un termine di 30 giorni per provvedere”.

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