La Campania chiude le scuole, ma il Tar boccia l’ordinanza di De Luca: niente Dad, si torna in presenza

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Il Tar ha bocciato l’ordinanza del Governatore campano De Luca in merito alla scelta di chiudere le scuole fino a fine gennaio

Il grande dibattito di questi giorni, sempre legato al Covid, è quello sulla DaD. Il Governo è determinato a confermare le lezioni in presenza, molti Governatori e Sindaci vogliono invece la Didattica a Distanza almeno fino a fine gennaio. E così sembrano ripassare davanti agli occhi film già visti, di due anni fa e dell’anno scorso, quando i vaccini non c’erano e quando non si mandavano i figli a scuola perché “avrebbero portato il virus ai nonni, fragili”, ma adesso vaccinati con la terza dose.

Il vero “simbolo” in Italia della DaD è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che l’8 gennaio aveva firmato un’ordinanza per rinviare l’apertura della didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie fino al 29 gennaio. Ebbene, il Tar ha bocciato l’ordinanza, dando ragione alle mamme che avevano presentato ricorso e al Governo. La scelta di rinviare la didattica in presenza, si legge nell’ordinanza, è “palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente in maniera così evidentemente impattante sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico”. Lo ha scritto il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, nel decreto con cui viene accolto il ricorso presentato da alcuni genitori. Secondo il Tar Campania “la normativa di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di ‘prevenire il contagio’ e di garantire, nel contempo, il loro espletamento ‘in presenza’. Ciò esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura ‘contingibile’, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa ‘regola’ della concreta fattispecie”.

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