Reggio Calabria, il TAR stronca gli mpanicati e sospende l’ordinanza di Brunetti: domani riaprono le scuole. La sentenza: “non c’è emergenza che giustifichi chiusura”

StrettoWeb

Reggio Calabria, il TAR ha accolto il ricorso dei genitori e sospeso l’ordinanza con cui il sindaco f.f. Brunetti aveva prorogato per la seconda settimana consecutiva la chiusura delle scuole. Domani si torna regolarmente in classe, come nel resto d’Italia

Una sentenza ampiamente annunciata, arrivata prima del previsto: il TAR di Reggio Calabria, presieduto dalla dottoressa Caterina Criscenti, sulla falsariga di tutti gli altri tribunali amministrativi d’Italia che si erano analogamente espressi nei giorni scorsi, ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di 40 genitori reggini tramite gli avvocati Adele Maria Pedà e Francesca Romeo avverso l’ordinanza comunale con cui il sindaco facente funzioni Brunetti aveva prorogato per la seconda settimana consecutiva la chiusura delle scuole del comune di Reggio per Covid. L’ordinanza, quindi, è stata sospesa. Domani, quindi, anche in città gli studenti saranno finalmente liberi di tornare in classe come i loro coetanei di tutto il resto d’Italia e d’Europa.

Le motivazioni del Tar: “a Reggio Calabria non c’è alcuna emergenza tale da giustificare la chiusura delle scuole”

Nella sentenza, il Tar richiama i decreti legge del governo secondo cui “nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, (…) l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza“, specificando come “i Presidenti delle regioni e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. Richiamando il “rango primario della normativa citata”, il Tar spiega che affinché un Sindaco possa chiudere le scuole sia necessaria “la contemporanea sussistenza sia della c.d. “zona rossa”, che della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o elevata diffusione del virus proprio nella popolazione scolastica, condizioni che, nel caso di specie, non trovano concreto riscontro“. Nella sentenza si legge che l’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole è “motivata solo con riferimento: a) all’andamento dei ricoveri segnalato dalla direzione del GOM; b) alla difficoltà riscontrate nell’attivare ulteriori posti letto per carenza di personale“, rispetto a cui “tali emergenze non appaiono idonee a derogare alle disposizioni di legge sopra richiamate e regolanti compiutamente il settore scolastico in costanza di emergenza pandemica, in particolare non potendo determinare la chiusura generalizzata di tutti gli istituti scolastici ricadenti nel territorio di riferimento (Comune di Reggio Calabria)“.

Reggio Calabria, la sentenza del TAR scatena la rabbia degli ‘mpanicati: il delirio dell’ignoranza corre sul web, gli avvocati denunciano tutti alla Polizia Postale [VIDEO INTERVISTA]

Condividi