Con la pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, parte da oggi l’obbligo del vaccino anti Covid per gli Over 50 fino al 15 giugno 2022. “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”, si legge nel documento. L’obbligo non sussiste “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Per i cittadini che non adempiono alle norme previste dal nuovo decreto legge che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli Over 50, firmato in serata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono previste sanzioni economiche che differiscono tra lavoratori e non lavoratori. Nel primo caso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, sui luoghi di lavoro sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato, nel secondo caso le sanzioni potranno essere elevate dal 1° febbraio 2022. Ecco nel dettaglio le tariffe delle multe e i rischi accessori:
Alle sanzioni previste nell’ultimo dl Covid, “si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno prescritto il green pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività come ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi. In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età) soggiace a un’ulteriore sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza green pass rafforzato nei luoghi nei quali è necessario”.
L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede, “sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni”.
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