Covid, ok del Cdm alle nuove regole: quarantena ed estensione del Super Green Pass anche per trasporti, ecco cosa cambia

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Via libera del Cdm alle nuove norme su quarantena, estensione del Super Green pass per trasporti, fiere, ristoranti all’aperto. Cambiano anche le regole sulla capienza. Rimandata la decisione sull’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori

Il Consiglio dei ministri si è riunito questa sera, mercoledì 29 dicembre 2021, alle ore 20.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi e il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli. A distanza di pochi giorni dall’ultimo dl, sono state adottate nuove misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge). Il testo del nuovo decreto legge prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Di seguito tutte le norme.

Green Pass rafforzato – Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene – Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze – Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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Piano integrato di attività e organizzazione

Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’ articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare). Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Deliberazioni di Protezione Civile

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato: la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia; la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di dicembre 2019 nel territorio della provincia di Messina e del comune di Altofonte, in provincia di Palermo; la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio delle province di Belluno, di Treviso e di Padova, dei Comuni di Torre di Quartesolo, di Vicenza, di Longare e dell’area dell’Alto Vicentino in provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia; la dichiarazione dello stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall’8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Per far fronte alle esigenze più immediate sono stati stanziati 6.000.000 di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali; l’ulteriore stanziamento di 1.850.000 euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste; la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di sei mesi, in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO2, SO2 e H2S rilevate nel territorio dell’isola di Vulcano, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina. Per le esigenze più immediate, è stata stanziata la somma di 2.000.000 di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali.

Nomine

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del dott. Carlo Comporti a componente della CONSOB (Commissione nazionale per le società e la Borsa) in sostituzione del dott. Carmine Di Noia.

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