Assicurazioni, nuova direttiva europea: polizza rc-auto obbligatoria anche per chi non usa il mezzo

StrettoWeb

La norma è stata approvata in via definitiva la settimana scorsa dal Parlamento europeo non consente neanche di sospendere una polizza assicurativa Rc auto quando non si utilizza il veicolo

L’assicurazione dovrà essere pagata anche se il mezzo non viene utilizzato e tenuto in area privata. Anche chi parcheggia l’auto nel proprio cortile, nel garage o in un ricovero al chiuso dovrà comunque avere l’assicurazione rc-auto. E ciò indipendentemente dal fatto che il mezzo non venga messo in circolazione. Si salvano solo quei mezzi che costituiscono un relitto, privi cioè di ruote o di motore, tanto da potersi ritenere ormai delle carcasse incapaci di circolare. A fare questo regalo alle compagnie di assicurazione, secondo quanto scrive laleggepertutti.it, è l’Unione Europea che, con una direttiva che in buona parte non potrà essere derogata impone la copertura assicurativa per auto e moto tenute ferme.

La direttiva europea in materia di Rc auto approvata in via definitiva la settimana scorsa dal Parlamento europeo non consente neanche di sospendere una polizza assicurativa Rc auto quando non si utilizza il veicolo. Quanto all’obbligo di copertura per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità elettrica in generale sarà solo a discrezione dei singoli Stati membri. A riguardo, sembra che l’Italia si stia muovendo per imporre la stretta anche per tali veicoli che, con buona probabilità, dovranno essere anch’essi assicurati.

Le nuove regole, che modificano la direttiva 2009/103, non andranno in vigore subito: dopo l’adozione formale da parte del Consiglio Ue e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue gli Stati hanno due anni di tempo per il recepimento. Quali sono le conseguenze per la nostra legislazione? Oggi le norme italiane non impongono l’obbligo di copertura in aree private, per cui non c’è sanzione; ma in caso d’incidente è il proprietario a dover pagare di tasca propria i danni subiti dalla vittima. Invece, con le modifiche appena introdotte, verrà eliminata la limitazione dell’obbligo assicurativo alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico: la nuova direttiva lo estende alle aree private. Il tutto in ottemperanza a quanto ha disposto propri di recente la Corte di Giustizia dell’Ue secondo cui l’oggetto dell’assicurazione è l’«uso del veicolo», inteso come qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione di trasporto, non importa se fermo o in movimento, in luogo pubblico o privato.

Di conseguenza, su un veicolo fermo perché impiegato in una funzione diversa dal trasporto (per esempio, generare energia o far salire e scendere su una piattaforma operai o carichi come accede nei traslochi) non occorre la Rc auto. Invece, chi smette di usare un veicolo in strada e lo ricovera in un cortile, garage o simili non potrà più lasciar scadere una polizza o chiedere la sospensione di quella in corso; salvo che lo renda inidoneo a circolare (per esempio, togliendo parti necessarie per il movimento) o che si trovino formule per garantire ai terzi coperture anche a polizza sospesa.

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