I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, all’esito di accertamenti eseguiti su delega istruttoria disposta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria, hanno contestato un danno erariale di oltre 3,5 mln di euro nei confronti di 4 Dirigenti pro tempore dell’Azienda Sanitaria Provinciale
I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, all’esito di accertamenti eseguiti su delega istruttoria disposta dalla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria, hanno contestato un danno erariale di oltre 3,5 mln di euro nei confronti di 4 Dirigenti pro tempore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Nei confronti dei medesimi dirigenti – ai quali i Finanzieri del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria Cosenza, lo scorso gennaio, avevano notificato altrettanti “atti di costituzione in mora” (ex art. 66 del Codice di giustizia contabile) – l’A.G. contabile ha proceduto a notificare gli inviti a dedurre (ex art. 67). L’attività d’indagine, condotta dalle Fiamme Gialle in costante coordinamento con il Vice Procuratore Regionale Dott. Giovanni Di Pietro, è stata finalizzata alla ricostruzione delle diverse fasi di due accordi transattivi, stipulati nel 2014 e nel 2016, tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed una società di factoring. Con il primo accordo, a fronte di crediti dichiarati dall’A.S.P. brutia quali “certi, liquidi, esigibili ed esecutivi” per un importo di poco inferiore a 47 milioni di euro, la società di factoring aveva accettato di applicare un abbattimento del 40% sugli interessi maturati e di rinunciare a quelli maturandi, impegnandosi, altresì, a non pretendere altre somme a qualunque titolo e/o causa e/o ragione. Dopo aver provveduto a corrispondere la quasi totalità degli importi dovuti (residuando oramai il 3,33% della quota capitale oggetto di transazione), l’A.S.P. di Cosenza interrompeva i pagamenti nei confronti della società di factoring in quanto accertava che, in realtà, una parte dei crediti vantati da tale ultima società non erano “certi, liquidi ed esigibili”, come precedentemente valutato al momento di stipula dell’accordo transattivo.
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