Sicilia zona arancione, ecco l’ordinanza di Musumeci: scuole elementari e medie chiuse fino al 16, le superiori riaprono a febbraio

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Tutte le disposizioni firmate dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci

La Sicilia sarà zona arancione dall’11 al 16 gennaio. Lo aveva comunicato il Presidente Nello Musumeci dopo aver discusso con il Ministro della Salute Roberto Speranza. Ecco di seguito cosa prevede l’ordinanza regionale:

Articolo 1
(Efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020)
1 Nel territorio della Regione Siciliana trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

Articolo 2
(Ulteriori misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione)
1.1 soggetti che fanno ingresso nel territorio della Regione Siciliana sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.

Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni.

2. Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procedere secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10 dicembre 2020.

3. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, provvede a dare esecuzione alle superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone peri soggetti di cui al presente articolo.

Articolo 3
(Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)

1. Per limitare le occasioni di assembramento, fermi gli obblighi già previsti al fine di contenere la diffusione del virus, i titolari e/o responsabili degli esercizi commerciali devono altresì: 1) esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, secondo i protocolli le linee guida vigenti; 2) comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo degli utenti ospitabili; 3) nei centri commerciali plurinegozio munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti.

2. I titolari degli esercizi commerciali destinatari delle presenti disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico.

Articolo 4
(Attività scolastiche e universitarie)

1. Fino al 31 gennaio 2021 per la scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.

2. Fino al 16 gennaio 2021 compreso per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria l’attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.

3. Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell’infanzia.

4. Il Dipartimento A-S.O.E. dell’Assessorato della Salute effettua il monitoraggio sull’andamento della diffusione del contagio nel periodo temporale intercorrente tra 111 gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021 e, all’esito, individua i territori comunali in cui la didattica a distanza è eventualmente prorogata fino al 31 gennaio 2021 per la scuola di primo grado e per la scuola primaria.

5. I Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi specifici.

6. Con provvedimento del Coordinamento dei retti delle università siciliane è possibile, fino al 31 gennaio 2021, sospendere la frequenza delle attività formative e curiculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e le ulteriori disposizioni vigenti per la frequenza di presenza dei corsi di formazione specifica in medicina generale, delle attività di tirocinanti delle professioni sanitarie.

Articolo 5
(Misure comunali di contenimento)

1. AI fine di limitare le occasioni di assembramento, i Sindaci possono disporre ulteriori misure limitative, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, nonché consentire agli esercizi commerciali l’orario continuato, ovvero adottare ulteriori misure per regolamentare durante il periodo dei saldi stagionali l’accesso agli esercizi commerciali.

2 Per le attività e le limitazioni di cui all’articolo che precede, i Sindaci possono attivare le associazioni di volontariato e, di concerto con le Prefetture territorialmente competenti, chiedere che le Forze di pubblica sicurezza possano prevedere il presidio degli accessi alle zone commerciali maggiormente suscettibili di assembramento.

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