Coronavirus, Calabria e Sicilia (ad eccezione di Messina) in zona arancione: non serve l’autocertificazione, ecco tutte le norme su negozi e spostamenti

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Calabria e Sicilia dovranno adottare le regole della zona arancione, così come per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: dagli spostamenti fuori dal Comune, all’attività fisica, passando per lo shopping e la ristorazione, tutte le Faq del Governo per non sbagliare

Da oggi lunedì 11 gennaio 2021 entra in vigore il decreto ponte emanato dal Governo. Si torna così alla suddivisione dell’Italia nelle zone colorate: Calabria e Sicilia sono tra le cinque regioni (le altre sono Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) sono entrate in zona arancione, mentre tutte le altre sono nella “zona gialla rafforzata” e l’eccezione Messina in zona rossa. Ecco quali sono gli spostamenti consentiti, quali le norme da rispettare e le Faq del Governo.

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Gettyimages / Thomas Kronsteiner

Autocertificazione: per i territori in zona arancione non è necessaria l’autocertificazione per uscire di casa. Solo per fare qualche esempio, sarà consentito andare a fare shopping, fare una passeggiata, portare a spasso il cane, fare attività sportiva in forma individuale, andare al parco. Rimane comunque in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, quindi in quella fascia oraria è possibile effettuare uno spostamento solo per motivi di lavoro, salute e necessità.

Visite a parenti e amici: nessun limite è previsto se all’interno del proprio Comune e, secondo quanto puntualizza una Faq del governo, “non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano”. Un chiarimento necessario visto che nel periodo natalizio era consentito massimo una volta al giorno.

Spostamenti fuori dal proprio Comune: sono vietati tutti gli spostamenti verso un Comune diverso dal proprio, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità (fare la spesa è un motivo valido, inserito all’interno di questa categoria) e di quelli consentiti, con specifiche limitazioni, a chi vive nei Comuni fino a 5.000 abitanti. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma. La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia quindi in relazione all’orario, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
– Per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, nel rispetto di tali limiti orari e territoriali, è consentito anche andare a fare visita ad amici e parenti.

Gettyimages / francescoridolfi.com

Attività commerciali: nei territori in zona arancione, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nessuna limitazione invece per quanto riguarda i negozi di vendita al dettaglio, mentre restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Attività motoria e sportiva: è possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva solo nell’ambito del proprio Comune. Le attività di palestre, piscinecentri benessere e termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. No allo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

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