Da oggi lunedì 11 gennaio 2021 entra in vigore il decreto ponte emanato dal Governo. Si torna così alla suddivisione dell’Italia nelle zone colorate: Calabria e Sicilia sono tra le cinque regioni (le altre sono Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) sono entrate in zona arancione, mentre tutte le altre sono nella “zona gialla rafforzata” e l’eccezione Messina in zona rossa. Ecco quali sono gli spostamenti consentiti, quali le norme da rispettare e le Faq del Governo.
Autocertificazione: per i territori in zona arancione non è necessaria l’autocertificazione per uscire di casa. Solo per fare qualche esempio, sarà consentito andare a fare shopping, fare una passeggiata, portare a spasso il cane, fare attività sportiva in forma individuale, andare al parco. Rimane comunque in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, quindi in quella fascia oraria è possibile effettuare uno spostamento solo per motivi di lavoro, salute e necessità.
Visite a parenti e amici: nessun limite è previsto se all’interno del proprio Comune e, secondo quanto puntualizza una Faq del governo, “non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all’interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano”. Un chiarimento necessario visto che nel periodo natalizio era consentito massimo una volta al giorno.
Spostamenti fuori dal proprio Comune: sono vietati tutti gli spostamenti verso un Comune diverso dal proprio, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità (fare la spesa è un motivo valido, inserito all’interno di questa categoria) e di quelli consentiti, con specifiche limitazioni, a chi vive nei Comuni fino a 5.000 abitanti. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma. La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia quindi in relazione all’orario, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
– Per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, nel rispetto di tali limiti orari e territoriali, è consentito anche andare a fare visita ad amici e parenti.
Attività commerciali: nei territori in zona arancione, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Nessuna limitazione invece per quanto riguarda i negozi di vendita al dettaglio, mentre restano chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Attività motoria e sportiva: è possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva solo nell’ambito del proprio Comune. Le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. No allo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.