Un chiarimento sul perché la lista Klaus Davi non ha avuto il seggio

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Perchè la lista di Klaus Davi non ha ottenuto il seggio elettorale

Si è molto discusso sul seggio non attribuito alla lista Davi nelle votazioni per l’elezione del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Appare quindi opportuno tentare di spiegare come stanno effettivamente le cose. Il motivo per cui la lista di Klaus Davi non ha avuto il seggio discende semplicemente dal fatto che il superamento della soglia del 3% è solo una condizione necessaria, ma non sufficiente per ottenere il seggio.

Generalmente ciò avviene, ma nel caso di specie, per una particolare combinazione di più eventi, non ultimo il gran numero di liste che ha raggiunto il quorum, il calcolo matematico esclude la lista di Klaus Davi anche in ragione del suo 3,02%.

Il metodo D’Hondt su cui si basa l’attribuzione dei seggi infatti prevede nel caso specifico del comune di Reggio Calabria per l’opposizione 11+ 1 (Minicuci) seggi a cui corrisponde un quorum intero di 2.981 voti come si può evincere dalla tabella seguente (i dati sono presi dal sito Eligendo del Ministero dell’Interno) relativa agli 11 seggi delle forze di opposizione:

La tabella seguente riporta il dettaglio di calcolo del metodo D’Hondt:

In arancione vi sono i quorum dei consiglieri eletti.

Come si vede l’attribuzione degli 11+1 seggi all’opposizione comporta un quorum intero di 2.981 voti.

A titolo di completezza va messa in evidenza una questione. La legge indica che in caso di ballottaggio alle liste collegate con il sindaco eletto debbano toccare il 60% dei seggi. Nel caso del Comune di Reggio Calabria i consiglieri sono 32, per cui il calcolo del 60% darebbe origine ad un numero pari a 19,2. Questo numero deve essere arrotondato per eccesso o per difetto e, quindi, alla maggioranza toccano 19+1(sindaco eletto) o 20+1(sindaco eletto) consiglieri?  Se fossero 19+1 rientrerebbe la lista Davi perché l’opposizione avrebbe 12+1 seggi e il quorum intero scenderebbe a 2772.  L’interpretazione data dal Ministero dell’Interno e dalla maggior parte delle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato è quella di arrotondare in ogni caso per eccesso il numero risultante dal calcolo del 60%. Da qui nasce la ripartizione di 20+1 per i consiglieri per la maggioranza e di 11+ 1 per i consiglieri dell’opposizione. Il margine per un contenzioso su questo punto in linea teorica esiste, tuttavia la preponderante giurisprudenza in materia, orientata per l’arrotondamento per eccesso, a mio avviso lo sconsiglia fortemente.

Va anche messo in evidenza che in base all’interpretazione del Ministero dell’Interno, l’unico modo per la lista Davi per avere il seggio era quello di apparentarsi con un candidato al ballottaggio e sperare che fosse quello vincente e questo era perfettamente chiaro fin dal primo turno.

Prof. Domenico Marino

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