‘Ndrangheta, strage di Duisburg: “nessun risarcimento per tre familiari delle vittime”

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‘Ndrangheta, Giovanni Pergola, Marianna Carlino e il loro terzo figlio, familiari di Francesco e Marco Pergola, uccisi nella strage di Duisburg, in Germania, il 15 agosto del 2007, non hanno diritto a nessun risarcimento

I benefici previsti dallo Stato attraverso la legge a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, “si applicano esclusivamente alle vittime di atti di criminalità organizzata avvenuti sul territorio nazionale“; dunque Giovanni Pergola, Marianna Carlino e il loro terzo figlio, familiari di Francesco e Marco Pergola, uccisi dalla ‘ndrangheta nella strage di Duisburg, in Germania, il 15 agosto del 2007, non hanno diritto a nessun risarcimento. A riportare la notizia è Rocco Muscari sulla Gazzetta del Sud. I fratelli Francesco e Marco Pergola vennero trovati morti ammazzati nei parcheggi del ristorante “Da Bruno” insieme a Tommaso Venturi, Francesco Giorgi, Marco Marmo e Sebastiano Strangio, tutti di San Luca. Le indagini hanno accertato che la strage era l’epilogo della faida fra le cosche Pelle-Vottari e Nirta-Strangio, iniziata nel lontano 1991 con la strage di Carnevale e conclusa in Germania nel giorno di Ferragosto del 2007.  Ma a 13 anni di distanza, riporta la Gazzetta del Sud, i familiari dei fratelli Pergola, che si sono costituiti parte civile in tutti i processi contro gli autori della mattanza (alcuni condannati in via definitiva), hanno ricevuto una lettera dalla Prefettura di Reggio Calabria, datata fine 2019, in cui si legge: “Si fa riferimento alle istanze prodotte alle quali, per aderire ad analoga richiesta del Ministero dell’Interno, si fa seguito riportando, in parte, la ministeriale” nella quale si rappresenta che in merito alle istanze dei prossimi congiunti dei fratelli Pergola “deceduti a Duisburg (Germania) il 15 agosto 2007 a seguito di un evento criminoso, inviate da codesta Prefettura con la nota che si riscontra, si conferma il contenuto della ministeriale n. 567 del 15 gennaio 2010, ossia che i benefici previsti dalla legge numero 302/90 si applicano esclusivamente alle vittime di atti di criminalità organizzata avvenuti sul territorio nazionale“. Ricevuta la lettera, Giovanni Pergola e Marianna Carlino hanno chiesto al loro difensore di fiducia, l’avvocato Gerardina Riolo, di predisporre un atto di citazione nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Reggio Calabria e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Atto in cui si legge che i motivi addotti per rigettare l’istanza “sono palesemente infondati” in quanto “il luogo ove l’associazione per delinquere si è costituita è da rinvenirsi in San Luca e anche la programmazione, ideazione e direzione dell’associazione, nonché il primo atto diretto a commettere i delitti programmati, si devono individuare nel territorio” indicato. “Privo di rilievo, pertanto, è il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris. Non vi sono dubbi che si tratti di un crimine transnazionale ex L. n. 146/06, aggravato dalla medesima legge, per il quale sussiste la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana ex art. 15 della cosiddetta Convenzione di Palermo“. Nell’atto di citazione, infine, si richiama la Direttiva europea del 2004, recepita dall’Italia, che all’articolo 15 stabilisce che “i benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal primo gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento“. (Adnkronos)

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