Slot, via libera del Consiglio di Stato ai limiti orari di Reggio Calabria: “l’efficacia contro la ludopatia non è dubitabile”

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Reggio Calabria: via libera del Consiglio di Stato all’ordinanza sindacale che a fine 2018 ha introdotto limiti orari per gli apparecchi da gioco

Via libera del Consiglio di Stato all’ordinanza sindacale di Reggio Calabria che a fine 2018 ha introdotto limiti orari per gli apparecchi da gioco. Come riporta Agipronews è quanto si legge nel parere definitivo della Prima sezione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un gruppo di operatori. Nel mirino erano finite le disposizioni che prevedono diverse fasce orarie per il funzionamento di slot e vlt: per le sale da gioco si va dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 22; per gli apparecchi in esercizi generalisti come i bar l’autorizzazione vale dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 21, mentre nelle tabaccherie l’accensione è consentita dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Il Consiglio di Stato rileva che l’ordinanza del sindaco richiama la legge regionale per il contrasto alla ‘ndrangheta, che prevede al suo interno interventi per la prevenzione del gioco patologico. «Il legislatore regionale ha ritenuto che la tutela della salute possa avvenire mediante limitazioni temporali all’utilizzo degli apparecchi da gioco». Il sindaco di Reggio Calabria ha dato «attuazione alla disposizione di rango primario» e dunque non sussiste la tesi sostenuta dai correnti sull’illegittimità costituzionale della norma. Proprio dalla Consulta, ricordano i giudici, sono invece più volte arrivate conferme sulla legittimià dei limiti orari. “Non è più dubitabile, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, che la riduzione degli orari delle sale gioco sia strumento idoneo a contrastare il fenomeno della ludopatia”, si legge ancora. Nel caso di Reggio Calabria, prosegue Agipronews, i limiti orari appaiono anche proporzionata: la norma, conclude il Collegio, “comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio che potrà continuare a svolgere la sua funzione ricreativa, mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi il cui utilizzo viene distribuito, in modo equilibrato e bilanciato, nell’arco dell’intera giornata”.

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