Palmi: assolte madre e figlia di Taurianova, erano accuse di riciclaggio di gioielli

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Il Tribunale di Palmi in Composizione Collegiale, presieduto dall’On.le Giudice Dott.ssa A. Bandiera, nonostante in sede di requisitoria, il Pubblico Ministero avesse richiesto la condanna ad anni 2 e mesi 7 di reclusione per entrambe le imputate, ha emesso nei confronti delle predette sentenza di assoluzione

Si è conclusa ieri, 25/06/2020, l’attività processuale in relazione all’annosa vicenda che ha visto protagoniste, loro malgrado, le Sig.re L.C. di anni 70 e S. M.R. di anni 34, madre e figlia di Taurianova, iniziata con il procedimento nr. 1687/2018 R.G.N.R., nel quale le stesse risultavano imputate del medesimo reato, asseritamente commesso nello stesso giorno ed in due distinti episodi. Alle imputate veniva contestato il reato di riciclaggio, per aver, in due episodi diversi, ceduto per la vendita alcuni gioielli presso una nota gioielleria sita all’interno del Centro Commerciale “Porto degli Ulivi” di Rizziconi”, compiendo operazioni tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, ricevendo come corrispettivo del denaro contante. Il Tribunale di Palmi in Composizione Collegiale, presieduto dall’On.le Giudice Dott.ssa A. Bandiera, nonostante in sede di requisitoria, il Pubblico Ministero avesse richiesto la condanna ad anni 2 e mesi 7 di reclusione per entrambe le imputate, ha emesso nei confronti delle predette sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste.

La difesa delle Sig.re L.C. e S. M.R., sostenuta dall’Avv. Alfredo Giovinazzo del Foro di Palmi, ha dimostrato, durante l’istruttoria dibattimentale, anche attraverso il preciso e puntiglioso controesame delle persone offese e dei testi, la mancanza del dolo nel comportamento delle signore taurianovesi, in quanto indotte in errore sulla circostanza della provenienza delittuosa dei monili, attraverso l’inganno da parte del coimputato M. F., che, all’esito, è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione. Infatti, il legale, dopo aver effettuato un’attenta analisi su quanto disposto dall’art. 48 cod. pen., ha evidenziato che in casi del genere, per come statuito dalla normativa in materia, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo. Inoltre, la difesa ha evidenziato che la Pubblica Accusa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non è riuscita a provare quanto si era ripromessa in sede di esercizio dell’azione penale, ovvero la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’effettiva commissione dei delitti da parte delle imputate. Pertanto, nell’esaustiva e dettagliata discussione, l’Avv. Alfredo Giovinazzo ha evidenziato, in modo inconfutabile, la carenza di tutti gli elementi integranti la fattispecie incriminante.

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